Cass. civ. n. 23566 del 02 agosto 2023

Testo massima n. 1


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RESPONSABILITA' PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' Espropriazione - Concessionario - Unicità, in capo ad esso, della titolarità, dal lato passivo, delle obbligazioni indennitarie e della relativa legittimazione passiva - Sussistenza - Insolvenza del predetto - Legittimazione passiva concorrente del concedente - Ragioni.


In tema di espropriazione, il concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, in quanto soggetto attivo del rapporto espropriativo, è unico titolare, dal lato passivo, delle obbligazioni indennitarie ad esso ricollegabili e, dunque, unico legittimato passivo in caso di opposizione alla stima, a meno che non ne sia dichiarato il fallimento e da questo derivi la mancanza di solvibilità, situazione questa in cui l'ente concedente diviene legittimato passivo in via concorrente e può essere condannato in via alternativa-sussidiaria al pagamento dell'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'espropriato, garantendosi in tal modo l'effettività del relativo diritto, che, altrimenti, si risolverebbe in una mera astratta previsione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30442 del 2019

Normativa correlata

Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81
Costituzione art. 42 com. 3
Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

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