Cass. pen. n. 185 del 13 gennaio 1994

Testo massima n. 1


Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2 c.p. è a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa.

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