Cass. pen. n. 2081 del 3 marzo 1984
Testo massima n. 1
Il rifiuto da parte del coniuge dell'adempimento parziale della obbligazione alimentare (ai sensi dell'art. 1181 c.c.) non comporta automaticamente la responsabilità penale dell'altro coniuge ai sensi dell'art. 570 comma secondo n. 2 c.p., essendo a tale scopo necessario indagare, sotto il profilo del dolo, se vi fosse nell'autore del comportamento descritto la consapevolezza di erogare insufficienti mezzi di sussistenza.