Cass. pen. n. 23587 del 01 marzo 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - Decreto di citazione per il giudizio di appello – Omessa indicazione della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 - Nullità dell'atto – Esclusione - Ragioni.


La mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 di cui all'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, prorogata dall'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, non comporta la nullità dell'atto, stante il carattere tassativo di tale patologia processuale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 38164 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16
Legge 25/02/2022 num. 15 art. 1
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177

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