Cass. pen. n. 3893 del 23 dicembre 1999
Testo massima n. 1
La persona tenuta agli obblighi di assistenza familiare non può liberarsi dagli stessi adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia figlio proprio. Ciò fino a quando la paternità non sia disconosciuta nelle forme di legge, ossia fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che accolga la relativa domanda giudiziale.