Cass. pen. n. 3148 del 25 febbraio 1989
Testo massima n. 1
La sentenza ecclesiastica che annulla un matrimonio, anche se delibata dalla competente corte d'appello, non fa venir meno l'obbligo di assistenza verso i figli minori, non eludibile neanche con la dimostrazione che l'altro genitore è fornito di mezzi di sussistenza derivanti da attività lavorativa. (Fattispecie in tema di mancata corresponsione di assegno alimentare).