Cass. civ. n. 23600 del 03 settembre 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Emissione di fatture soggettivamente inesistenti da parte della "cartiera" - Raddoppio del termine di accertamento ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis - Soggetto economico che ne ha tratto vantaggio tramite detrazione IVA - Fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale - Estensione del raddoppio - Applicabilità - Fondamento.


In tema di accertamento tributario, il raddoppio del termine - previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis vigente, nel caso del reato (ex art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000) di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte della "cartiera" dante causa - opera anche nei confronti del soggetto che ha utilizzato tali fatture e ne ha tratto vantaggio economico attraverso il meccanismo della detrazione dell'IVA, avendo posto in essere fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, quantomeno con riferimento all'ipotesi di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15999 del 2024

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

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