Cass. civ. n. 2469 del 16 marzo 1988

Testo massima n. 1


La costituzione di una servitù di passaggio o l'ampliamento, sempre in via coattiva, di un passaggio già esistente per il transito dei veicoli a trazione meccanica, ai sensi dell'art. 1051 c.c., postulano, oltre allo stato di interclusione assoluta o relativa del fondo destinato ad avvantaggiarsene, il soddisfacimento delle esigenze di coltivazione e del conveniente uso dello stesso e quindi il motivato accertamento che l'attività produttiva ne sia agevolata e ne sia consentito un uso più consono alle concrete possibilità di un migliore sfruttamento con riguardo anche alla potenziale destinazione dello stesso per naturale evoluzione, nell'ambito del contesto socio-economico, di quella originaria.

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