Art. 1051 – Codice civile – Passaggio coattivo
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
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- Se il tuo immobile ha limitazioni o non ha accesso diretto, potresti essere in presenza di una servitù, anche senza averla mai formalizzata.
- Se il tuo immobile non ha accesso alla strada, puoi ottenere un passaggio sul fondo del vicino anche contro la sua volontà: è uno dei limiti più incisivi al diritto di proprietà.
- Le servitù non appartengono alla persona, ma al fondo: questo significa che si trasferiscono automaticamente con l'immobile, anche se non vengono esplicitamente richiamate.
- Possono nascere in diversi modi — contratto, usucapione, destinazione del padre di famiglia — e spesso sorgono proprio senza che le parti ne siano consapevoli.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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Cass. civ. n. 25213/2025
In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo, al contrario, l'esistenza di un diritto reale (iure proprietatis o servitutis) di passaggio, che soddisfa le esigenze per le quali si agisce per la costituzione della servitù, ancorché insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo.
Cass. civ. n. 19726/2025
In tema di demanio accidentale, non tutte le aree contigue e/o comunicanti con la strada pubblica, godono della presunzione di demanialità, ma solo quelle che, per l'immediata accessibilità, sono parte integrante della funzione viaria, così da costituire una pertinenza della strada stessa ed essere sottratte all'imposizione di diritti a favore di terzi ex art. 823, comma 1, c.c., con la conseguenza che la valutazione della pertinenzialità va pertanto compiuta dal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso, sulla base dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, la demanialità dell'area di sedime della servitù di passaggio costituita rispetto all'autostrada, non potendo la demanialità affermarsi in ragione dalla mera ubicazione del percorso all'interno della fascia di rispetto autostradale).
Cass. civ. n. 11078/2025
La servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell'interclusione di cui all'art. 1055 c.c., laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili aliunde, senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontaria. (Nella specie, la S.C. nel confermare la sentenza gravata ha in particolare rimarcato che la gratuità della servitù costituisce un elemento sintomatico del carattere coattivo, essendo inusuale il riconoscimento di un diritto reale, non dovuto ex lege, che reca utilità a un fondo senza alcun corrispettivo a favore del fondo che ne subisce il peso).
Cass. civ. n. 1900/2025
In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).
Cass. civ. n. 8660/2024
In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.
Cass. civ. n. 23078/2023
Ove venga proposta l'"actio confessoria servitutis" (anche per usucapione), è tardiva la successiva proposizione in appello della azione di servitù coattiva, atteso che le predette azioni presentano "petita" e "causae petendi" del tutto distinte – in quanto con la prima si deduce un diritto esistente, con la seconda si mira a costituire il diritto "ex novo" - con la conseguenza che quest'ultima costituisce domanda nuova rispetto alla prima.
Cass. civ. n. 17380/2023
Ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, per determinare il momento rilevante ai fini della costituzione della servitù va considerato lo stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell'appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario, con la conseguenza che, in caso di acquisto di uno dei due fondi per usucapione, occorre avere riguardo al momento del compimento del tempo necessario ad usucapire e non a quello della pronuncia giudiziale, che ha natura di mero accertamento.
Cass. civ. n. 17368/2023
L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi, la domanda va respinta perché inidonea ad ottenere il bene della vita (accesso alla pubblica via), senza che, tuttavia, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto precluda la proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti.
Cass. civ. n. 10912/2023
L'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell'unico fondo intercludente, poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'art. 1051 c.c. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza "inutiliter data", non potendo applicarsi in via analogica, in caso di contraddittorio non integro, al fine di evitare detta inutilità, l'art. 1059, comma 2, c.c.
Cass. civ. n. 12819/2013
L'interclusione assoluta o relativa, che legittima la costituzione della servitù coattiva di passaggio, ricorre quando il fondo, privo di accesso alla via pubblica, è "circondato da fondi altrui", ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., ciò che giustifica l'imposizione del peso "in re aliena". Ne consegue che non può trovare applicazione l'art. 1051 cod. civ., neppure con riguardo all'ampliamento della servitù di passaggio preesistente, qualora tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s'interpongano altri fondi appartenenti al medesimo titolare del fondo assunto come intercluso, dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio.
Cass. civ. n. 14102/2012
In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, quarto comma, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi.
Cass. civ. n. 9116/2012
In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, quarto comma, c.c., che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, contiene un'elencazione tassativa che trova la sua "ratio" nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode; ne consegue che, per stabilire se sussista o meno l'ipotesi del cortile o del giardino, occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la pronuncia del giudice del merito, la quale aveva ritenuto operante l'esenzione dalla servitù, negando rilievo alla circostanza della realizzazione sul fondo in esame di una cucina all'aperto, insistente su un cortile recintato e tenuto a giardino, in epoca successiva alla proposizione della domanda volta alla costituzione del passaggio coattivo).
Cass. civ. n. 8157/2012
Il soggetto nei cui confronti è richiesto l'ampliamento coattivo della servitù di passaggio non può utilmente eccepire che sarebbe possibile realizzare il passaggio sul fondo di un terzo, poiché, sussistendo già una servitù di passaggio a favore del fondo intercluso, la costituzione di una servitù coattiva sul fondo di altri sarebbe consentita solo se l'ampliamento della servitù già esistente risultasse impossibile o possibile soltanto con dispendio o disagio eccessivi.
Cass. civ. n. 739/2012
In tema di servitù prediali, per l'ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e per la sua trasformazione in via di transito per veicoli a trazione meccanica, l'art. 1051, comma terzo, cod. civ., richiede le seguenti condizioni: 1) che preesista una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l'ampliamento; 2) che l'ampliamento sia necessario per la coltivazione o per l'uso conveniente del fondo dominante; 3) che il fondo dominante sia intercluso in senso relativo, nel senso che non abbia uscita diretta sulla pubblica via. Tali condizioni sono richieste anche nel caso in cui il "petitum" sostanziale della domanda consista nell'allargamento di una preesistente via che attraversi più fondi di distinta proprietà, in quanto ad una molteplicità di fondi serventi corrisponde una speculare pluralità di servitù, con la conseguenza che il giudice di merito è tenuto a verificare l'esistenza delle predette condizioni in rapporto alla relazione tra il fondo dominante e ciascun fondo servente.
Cass. civ. n. 9464/2011
Qualora, a causa della divisione materiale di un fondo operata dal proprietario di esso, la prima parte del fondo sia priva di accesso alla pubblica via, mentre la residua parte ne mantiene il collegamento, non si è in presenza di una situazione d'interclusione, suscettibile di dar luogo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, poiché all'interclusione di fatto può porre fine l'unico proprietario del fondo, ripristinando il collegamento alla pubblica via in favore della parte interclusa attraverso la porzione che gode di accesso all'esterno.
Cass. civ. n. 22834/2009
Poiché per verificare la sussistenza della interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell'art. 1051 c.c., il fondo deve essere considerato unitariamente e non per parti separate, non si ha interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica, sia possibile, senza lavori particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa, altrimenti risolvendosi la costituzione del passaggio coattivo nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, atteso che non vi sono ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante.
Cass. civ. n. 20997/2009
In tema di passaggio coattivo, nel caso in cui si lamenti l'impossibilità di accedere al proprio fondo, invece che con mezzi meccanici di ridotte dimensioni (motocicletta), con mezzi meccanici di medie o comunque più grandi dimensioni (autovettura), senza invadere la proprietà del vicino, si versa in una ipotesi di interclusione relativa, ai sensi dell'art. 1051, primo comma, c.c., perché il fondo, pur avendo possibilità di uscita sulla pubblica via, non ne ha ugualmente, causa la situazione dei luoghi, con gli anzidetti mezzi meccanici di dimensioni maggiori. Anche in tale caso, l'indagine del giudice ha ad oggetto il conveniente uso del fondo e la portata di tale indagine è condizionata dalla posizione difensiva del convenuto titolare del fondo servente, nel senso che, soltanto ove non proposte ovvero respinte le questioni sull'agevole acquisibilità di altro accesso o sulla materiale impossibilità dell'ampliamento del passaggio, occorre affrontare e risolvere le questioni sulle modalità di detto ampliamento in relazione al principio del contemperamento degli interessi dei due fondi.
Cass. civ. n. 10045/2008
Ai fini della costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest'ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù. A tal fine devono essere contemperati il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che ove la soluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte in causa non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo.
Cass. civ. n. 6069/2006
Qualora il passaggio a favore di fondo intercluso debba essere costituito, ai sensi dell'art. 1051 c.c., su più fondi appartenenti ad altri proprietari, questi ultimi non sono litisconsorti necessari nel relativo procedimento, giacché il riconoscimento della servitù coattiva non è impedita dalla loro mancata partecipazione al giudizio; infatti, l'attore può provvedere nei loro confronti con domande separate o con accordi distinti, restando solo precluso al giudice di imporre un vincolo su detti fondi.
Cass. civ. n. 18372/2004
In tema di servitù di passaggio coattivo, il principio secondo il quale il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l'esistenza dell'interclusione è applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l'una dall'altra (e ciò, qualunque sia la destinazione economica di ogni parte), poiché, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l'imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall'una all'altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunché. Quando, viceversa, tale accessibilità non risulta praticabile perché (come nella specie) il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all'altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perché l'ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall'altra, cioè divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte.
Cass. civ. n. 177/2003
Qualora, a causa della divisione materiale di un fondo operata dal proprietario di esso, la prima parte del fondo sia priva di accesso alla pubblica via, mentre la residua parte del fondo mantiene il collegamento con la pubblica via, non si è in presenza di una situazione di interclusione, suscettibile di dar luogo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, poiché all'interclusione di fatto può porre fine l'unico proprietario del fondo, ripristinando il collegamento alla pubblica via in favore della parte interclusa attraverso la parte che gode di un accesso all'esterno.
Cass. civ. n. 10301/1999
Per la costituzione di servitù coattiva di passaggio è necessario l'accertamento dell'inesistenza di impedimenti, limiti od ostacoli all'esercizio in concreto della servitù, e, nel caso in cui l'accesso alla via pubblica del fondo intercluso richieda, oltre al passaggio su un fondo vicino, l'attraversamento di un bene demaniale contiguo, occorre che il proprietario del fondo intercluso provi di avere ottenuto dalla pubblica amministrazione l'autorizzazione a tale attraversamento ovvero che l'uso del bene demaniale sia consentito a tutti i cittadini senza bisogno di un particolare atto amministrativo.
Cass. civ. n. 311/1999
Sussiste il diritto del proprietario di un fondo destinato ad uso agricolo di ottenere la servitù di passaggio coattivo attraverso il fondo del vicino anche allorché esista un transito di accesso alla via pubblica, se il cattivo stato di manutenzione di esso, non occasionale e transitorio, e il potere discrezionale della P.A. nel renderlo praticabile, ne escludano l'utilizzabilità, sì da configurare la sostanziale interclusione del fondo.
Cass. civ. n. 3973/1997
La necessità di ampliare il passaggio coattivo, a norma del terzo comma dell'art. 1051 c.c., va collegata ad esigenze del fondo dominante non in base a criteri astratti o ipotetici, ma con riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione e quindi anche subordinatamente all'accertamento di un serio proposito del proprietario, risultante da fatti concreti e non da mere intenzioni manifestate, di attuare tale più intenso sfruttamento e tale migliore utilizzazione.
Cass. civ. n. 8432/1995
L'attraversamento di un bene demaniale che non sia sottratto alla collettività ed il cui uso sia consentito indifferentemente a tutti i cittadini, di modo che possa essere utilizzato senza bisogno di un particolare atto amministrativo, non costituisce impedimento di diritto all'uso in concreto del passaggio. Ne consegue che non è ravvisabile l'ipotesi dell'interclusione nel caso in cui il fondo abbia accesso alla via pubblica mediante un passaggio che in parte attraversi un bene demaniale soggetto all'uso pubblico comune. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha confermato la sentenza del merito, la quale aveva ritenuto che la domanda diretta ad ottenere la costituzione di passaggio coattivo sul fondo altrui esulasse dalla previsione dell'art. 1052 in tema di passaggio di fondo non intercluso, restando conseguentemente soggetta alle più rigorose condizioni fissate da tale ultima norma).
Cass. civ. n. 1258/1995
La indagine diretta ad accertare l'interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarietà e cioè al fondo nel suo complesso e non già in relazione a singole parti di esso (anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea), per ottenere più passaggi coattivi a favore di singole parti del fondo o un passaggio coattivo a favore di una singola parte di esso, perché un fondo non può essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051 c.c., se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica ed ha, quindi, uscita su di essa o può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio. Lo stesso principio vale per il caso, per così dire opposto, e cioè per la indagine diretta a stabilire se la interclusione sia venuta meno per effetto della mutata situazione dei luoghi, ai fini della estinzione della servitù di passaggio coattivo in precedenza ottenuta, ex art. 1055 c.c., o, per contro, del mantenimento e della conservazione di essa. La causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall'art. 1055 c.c., è costituita dal venir meno di una determinata situazione di fatto che, a suo tempo, ebbe, ai sensi dell'art. 1051 c.c., ad imporre la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, situazione che, come si desume dalla norma (art. 1051 c.c.), è caratterizzata dal fatto che un determinato fondo, per lo stato dei luoghi, non abbia alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso il fondo o i fondi del vicino che lo circondano (interclusione assoluta) ovvero non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa).
Cass. civ. n. 3333/1994
Agli effetti della costituzione della servitù di passaggio coattivo, un fondo circondato da altri fondi e da un torrente deve ritenersi intercluso se l'attraversamento del greto, per l'accesso alla via pubblica, sia solo precario per la mancanza di una autorizzazione amministrativa e lo scorrimento delle acque nei periodi di pioggia.
Cass. civ. n. 3018/1994
L'interclusione relativa, ai fini della costituzione della servitù di passaggio coattivo, può essere configurata anche quando dipenda dal fatto proprio di colui che richiede il passaggio, sempre che il proprietario, il quale ha operato la trasformazione dei luoghi determinante l'interclusione, abbia effettivamente avuto di mira il conveniente uso del suo fondo. In tale ipotesi il pregiudizio del proprietario del fondo servente deve essere considerato dal giudice con particolare favore e, per contro, con maggiore rigore l'interesse del proprietario del fondo per il quale è chiesto il passaggio coattivo. (Nella specie la C.S. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva, ritenendo che il richiedente costruendo la propria casa in un terreno impervio, con il beneficio, però, di una posizione più panoramica, aveva soddisfatto un'esigenza meramente personale di maggiore comodità e convenienza economica).
Cass. civ. n. 5981/1993
Il fondo che ha accesso diretto alla via pubblica per mezzo di una scala in muratura non è, neppure relativamente, intercluso, ai sensi dell'art. 1051 c.c., pertanto il suo proprietario non può chiedere il passaggio coattivo nel fondo altrui per accedere con mezzi meccanici alla via pubblica se non allega e prova che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria (art. 1052 comma secondo c.c.).
Cass. civ. n. 7857/1990
Anche nel caso in cui più fondi distinti siano destinati all'esercizio di una stessa azienda agricola o comunque di una medesima attività il diritto di servitù può costituirsi soltanto a carico (e a vantaggio) di uno o più di detti fondi giuridicamente individuati, e l'accertamento dei requisiti richiesti per il passaggio coattivo ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c. deve svolgersi con esclusivo riferimento al fondo o ai fondi autonomamente considerati, non essendo consentita la valutazione unitaria dei fondi stessi.
Cass. civ. n. 3702/1989
Ai fini della costituzione della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c., il requisito della interclusione deve ritenersi sussistente anche quando il proprietario del fondo sia comproprietario dei fondi interposti tra quello di sua esclusiva proprietà e la via pubblica, in quanto il comunista non può asservire il fondo comune al proprio.
Cass. civ. n. 2903/1989
La determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal secondo comma dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà — resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse — va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo prezzo; il relativo giudizio compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato.
Cass. civ. n. 2469/1988
La costituzione di una servitù di passaggio o l'ampliamento, sempre in via coattiva, di un passaggio già esistente per il transito dei veicoli a trazione meccanica, ai sensi dell'art. 1051 c.c., postulano, oltre allo stato di interclusione assoluta o relativa del fondo destinato ad avvantaggiarsene, il soddisfacimento delle esigenze di coltivazione e del conveniente uso dello stesso e quindi il motivato accertamento che l'attività produttiva ne sia agevolata e ne sia consentito un uso più consono alle concrete possibilità di un migliore sfruttamento con riguardo anche alla potenziale destinazione dello stesso per naturale evoluzione, nell'ambito del contesto socio-economico, di quella originaria.
Cass. civ. n. 2723/1987
Ai fini dell'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio ex art. 1051 c.c., non sono di per sé rilevanti in senso negativo né la lunghezza del percorso da compiere nel fondo servente, né le esigue dimensioni di questo, dovendo tali elementi essere valutati, come presupposto logico-giuridico, solo in relazione alle modalità di realizzazione dell'ampliamento, la cui scelta deve avvenire alla stregua del principio del contemperamento degli interessi dei due fondi.
Cass. civ. n. 1447/1985
La determinazione del percorso di una costituenda servitù di passaggio deve essere compiuta applicando i due criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 1051 c.c., e cioè quello della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica e l'altro del minor aggravio per il fondo da asservire, previo l'esame di tutte le soluzioni possibili per la realizzazione del passaggio, sicché quando le strade pubbliche che sia possibile raggiungere da un fondo intercluso siano più d'una, con conseguente pluralità di percorsi possibili, la scelta da compiersi dal giudice in base ai cennati criteri deve aver riguardo non alla consistenza e alla posizione topografica della strada pubblica di accesso, ma alle caratteristiche del collegamento fra la strada medesima e il fondo intercluso.
Cass. civ. n. 2624/1984
In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 1052 c.c., la determinazione del tracciato deve essere compiuta in base ai criteri fissati dall'art. 1051, comma secondo, c.c., della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica e del minore aggravio per il fondo da asservire, senza che ciò escluda la possibilità che il peso venga fatto ricadere, anziché su un solo fondo, su più fondi susseguentisi dal fondo intercluso alla via pubblica, anche se tra il fondo dominante ed altro fondo da assoggettare alla servitù vi sia il fondo di un terzo, il quale abbia concesso, a qualsiasi titolo, il passaggio, in quanto il principio secondo cui fundi vicini esse debent deve essere inteso nel senso che il requisito della vicinanza dei fondi, nei rapporti di servitù, non si identifica con quello della contiguità, esprimendosi invece nell'idoneità dell'uno ad arrecare all'altro il vantaggio, costituito dalla servitù, fermo il criterio del minor danno possibile a carico del fondo da asservire.
Cass. civ. n. 1105/1978
Una servitù di passaggio può costituirsi anche tra due fondi, non contigui, senza che sia contestualmente costituita sul fondo interposto tra essi. Infatti, il requisito della contiguità dei fondi, in tema di servitù di passaggio, deve essere inteso non nel senso letterale di materiale aderenza tra essi, ma in quello giuridico di possibilità di vantaggio da parte del fondo servente a favore del fondo dominante, poiché l'acquirente può esercitare ad altro titolo il passaggio sul fondo intermedio ovvero acquistare successivamente il relativo diritto di servitù.
Cass. civ. n. 202/1978
Nell'ipotesi di interclusione relativa, qualora questa sia stata determinata al fine di soddisfare un'utilità meramente personale (nella specie, sistemazione degli usci di appartamenti verso il fondo stradale, con conseguente esclusione di un passaggio per le autovetture) e non un'utilità fondiaria, si è fuori dai casi contemplati nell'art. 1051 c.c. ed il passaggio coattivo sul fondo altrui non può, quindi, essere preteso.
Cass. civ. n. 832/1977
A norma dell'art. 1051 c.c., la servitù coattiva di passaggio può essere costituita non soltanto per la coltivazione del fondo, ma anche con riferimento a qualsiasi conveniente uso di cui lo stesso sia suscettibile, ivi compresa la sua destinazione ad area fabbricabile. A questo riguardo il giudice deve considerare lo stato attuale del fondo con riguardo alle concrete possibilità di più intensivo sfruttamento ed utilizzazione, potendo eventualmente trarre la prova del carattere edificatorio del fondo stesso da elementi obiettivi, quali la sua ubicazione, le prescrizioni del piano regolatore, la situazione dei fondi contigui, anche in contrasto con i dati catastali, aventi valore meramente indiziario. (Nella specie il fondo classificato in catasto come seminativo, era stato considerato dal giudice di appello quale area fabbricabile e pertanto era stata costituita una servitù di passo coattivo esercitabile con automezzi di qualsiasi tipo e non solo agricolo. La Suprema Corte ha confermato tale pronunzia, enunziando il principio di cui in massima).