Cass. civ. n. 2364 del 31 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Destinazione potenziale a struttura assistenziale nel piano urbanistico - Insufficienza - Destinazione concreta - Necessità - Immobili transitoriamente inutilizzati - Irrilevanza.


In tema di IMU, ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, non è sufficiente la disponibilità di un'area edificabile che sia in parte destinata, in base al piano urbanistico, alla realizzazione di strutture volte allo svolgimento di attività assistenziale, applicandosi la norma agevolativa solo ai fabbricati, da costruirsi o da ristrutturarsi, cui sia stata concretamente impressa la destinazione di cui alla disposizione citata, anche se transitoriamente inutilizzati, mediante un comportamento attivo e dinamico volto a realizzare quella destinazione solo potenziale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17100 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE

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