Cass. pen. n. 2042 del 3 marzo 1993

Testo massima n. 1


Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, previsto dall'art. 572 c.p., esige per la sua configurabilità una abituale sottoposizione della persona offesa a sofferenze fisiche e psichiche, espressione di un atteggiamento di normale prevaricazione da parte del soggetto attivo del reato.

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