Cass. civ. n. 7857 del 4 agosto 1990
Testo massima n. 1
Anche nel caso in cui più fondi distinti siano destinati all'esercizio di una stessa azienda agricola o comunque di una medesima attività il diritto di servitù può costituirsi soltanto a carico (e a vantaggio) di uno o più di detti fondi giuridicamente individuati, e l'accertamento dei requisiti richiesti per il passaggio coattivo ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c. deve svolgersi con esclusivo riferimento al fondo o ai fondi autonomamente considerati, non essendo consentita la valutazione unitaria dei fondi stessi.
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