Cass. civ. n. 23689 del 03 agosto 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 43 del c.c.n.l. Autostrade del 18.2.2000 - Indennità di turno spezzato - Durata della pausa tra i due turni - Applicabilità dall’art. 9 del c.c.n.l. Autostrade del 18.2.2000 - Esclusione - Ragioni - Conseguenza - Irrilevanza della durata dell’interruzione.


Ai fini del riconoscimento dell'indennità di turno spezzato - prevista dall'art. 43 del c.c.n.l. Autostrade del 18/2/2000 e diretta a compensare il disagio subito dal lavoratore, addetto a turni continui ed avvicendati, in caso di modifica, per esigenze di servizio, dell'orario di lavoro con introduzione di una pausa tra due turni - non è necessario che l'interruzione abbia una determinata durata, non essendo applicabili i limiti temporali di cui all'art. 9 del medesimo c.c.n.l., norma speciale che disciplina soltanto l'orario di lavoro di capo casello e capo stazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19014 del 2018

Normativa correlata

Contr. Coll. 16/02/2000 art. 9
Contr. Coll. 16/02/2000 art. 43 lett. B

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