Cass. civ. n. 23696 del 04 settembre 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Lavoratori esposti all'amianto - Benefici pensionistici ex art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 - Rivalutazione contributiva - Normativa sopravvenuta - Art.1, comma 20, l. n. 247 del 2007 - Estensione della rivalutazione per periodi successivi al 1992 - Insussistenza - Ragioni.


In tema di benefici a favore dei lavoratori esposti all'amianto, il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva è l'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, che prende in considerazione solo l'esposizione decennale senza identificare un arco temporale di riferimento, cosicché la possibilità di valutare l'esposizione all'amianto per i periodi successivi al 1992 non è ascrivibile alla normativa sopravvenuta dettata dalla l. n. 247 del 2007, il cui art. 1, comma 20, si limita ad introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.
Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 20 CORTE COST.

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