Cass. civ. n. 23696 del 04 settembre 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Lavoratori esposti all'amianto - Benefici pensionistici ex art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 - Rivalutazione contributiva - Normativa sopravvenuta - Art.1, comma 20, l. n. 247 del 2007 - Estensione della rivalutazione per periodi successivi al 1992 - Insussistenza - Ragioni.
In tema di benefici a favore dei lavoratori esposti all'amianto, il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva è l'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, che prende in considerazione solo l'esposizione decennale senza identificare un arco temporale di riferimento, cosicché la possibilità di valutare l'esposizione all'amianto per i periodi successivi al 1992 non è ascrivibile alla normativa sopravvenuta dettata dalla l. n. 247 del 2007, il cui art. 1, comma 20, si limita ad introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 20 CORTE COST.