Cass. civ. n. 23711 del 04 settembre 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE Determinazione del reddito - Rinuncia del socio a un credito da finanziamento nei confronti della società - Sopravvenienza attiva - Esclusione - Fondamento.


In tema di determinazione del reddito, la rinuncia del socio ad un credito da finanziamento nei confronti della società, ai sensi dell'art. 88, comma 4, del TUIR, ratione temporis vigente, non genera una ripresa reddituale, ma ha una evidenza patrimoniale quando la liberazione della società dall'obbligo di restituzione del finanziamento, per effetto della suddetta rinuncia, produce per la stessa società il medesimo effetto dell'apporto di capitale, alla stregua di conferimento atipico, il quale non può costituire reddito di impresa, al pari della remissione del debito da parte di un terzo.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 5422 del 2023

Normativa correlata

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 4 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85

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