Cass. civ. n. 23746 del 03 agosto 2023

Testo massima n. 1


BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE Illecito ex art. 5 del d.lgs. n. 297 del 2004 - Destinatario della sanzione - Individuazione - Criteri


In tema di sanzioni amministrative, l'illecito di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, correlato al regolamento (CEE) n. 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, ha come destinatario soltanto le organizzazioni di imprenditori interessati al medesimo prodotto agricolo o alimentare protetto dalla registrazione, che siano composte e strutturate in forme sovraindividuali e che conservino o assumano la denominazione protetta nella loro ragione o denominazione sociale 180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuto riconoscimento del Consorzio di tutela di quel prodotto agricolo o alimentare (o, se già riconosciuti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit., 180 giorni dopo l'entrata in vigore del menzionato d.lgs.) il quale, proprio perché riconosciuto, a differenza di tali organizzazioni, gode dei particolari poteri e funzioni di cui all'art. 53, comma 15, l. n. 128 del 1998.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10952 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 19/11/2004 num. 297 art. 5 com. 1
Legge 24/04/1998 num. 128 art. 53 com. 15

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE