Cass. civ. n. 2706 del 27 marzo 1996

Testo massima n. 1


Ai fini dell'esenzione dalla costituzione coattiva della servitù di passaggio prevista dall'art. 1051, ultimo comma, c.c., deve qualificarsi «cortile» uno spazio scoperto, generalmente recintato, posto a disimpegno esclusivo di una o più case e, qualora tale spazio non sia recintato, occorre aver riguardo alla destinazione che, in relazione alla situazione dei luoghi, è concretamente impressa allo spazio stesso, alla stregua di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

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