Cass. civ. n. 2378 del 24 gennaio 2024

Testo massima n. 1


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 - Provvedimento sulla sospensiva ex art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008 - Accoglimento o rigetto - Conseguenze.


Il trattenimento del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR, disposto dal Questore ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge. per il medesimo titolo; b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20070 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 7 CORTE COST.
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 4 CORTE COST.

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