Cass. pen. n. 800 del 31 gennaio 1984

Testo massima n. 1


Il calcio, al pari della spinta e dello schiaffo, integra di per sé un'azione violenta concretandosi in un'energia fisica esercitata direttamente sulla persona e, nella generalità dei casi, costituisce il reato di percosse o di lesioni dolose; perché possa considerarsi, in casi del tutto eccezionali, come reato d'ingiuria è necessaria la prova rigorosa, da un lato, che l'intenzione dell'autore del fatto fu esclusivamente quella di arrecare un'offesa morale e, dall'altro, che la violenza ebbe carattere solo apparente giacché la condotta dell'agente, diretta solo ad avvilire la vittima con un gesto di disprezzo, contenne tale gesto in misura così ben calcolata da evitarle qualunque sofferenza fisica anche di tenuissima entità.

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