Art. 581 – Codice penale – Percosse

Chiunque percuote taluno , se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies) , con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 [c. nav. 1151].

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [294, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 405, 507, 584, 610, 611, 614 4, 628, 629, 634, 635].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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