Cass. pen. n. 2269 del 6 marzo 1982
Testo massima n. 1
Gli «sculaccioni», cagionando al soggetto passivo una sensazione fisica di dolore, pur in assenza di postumi, integrano gli estremi del reato di percosse. (Fattispecie relativa a minori nei cui confronti l'agente non aveva alcun potere educativo).