Cass. civ. n. 23782 del 04 settembre 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE Agenzia delle entrate - Rappresentanza processuale articolazione periferica - Direttore o altro preposto all'ufficio legale - Operatività di una delega generale - Sufficienza della attribuzione in organigramma - Qualifica dirigenziale - Esclusione - Irrilevanza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012.


La rappresentanza processuale dell'articolazione periferica dell'Agenzia delle entrate si concentra sul capo di essa ed anche, a termini dell'art. 3 del regolamento interno di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, sul semplice preposto all'ufficio legale (in favore del quale è da ritenersi operativa una delega generale); perciò, ai fini della legittima spendita del potere rappresentativo, è sufficiente l'effettiva attribuzione in organigramma di taluna delle suddette posizioni al soggetto che sottoscrive l'atto ex artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, a prescindere dalla sua qualifica dirigenziale, con la conseguenza che, agli effetti della validità, è irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, di cui a Corte cost. n. 37 del 2015.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2901 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 2
Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 24 CORTE COST.
Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

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