Cass. pen. n. 2269 del 6 marzo 1982

Testo massima n. 1


Gli «sculaccioni», cagionando al soggetto passivo una sensazione fisica di dolore, pur in assenza di postumi, integrano gli estremi del reato di percosse. (Fattispecie relativa a minori nei cui confronti l'agente non aveva alcun potere educativo).

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