Cass. pen. n. 36608 del 4 novembre 2006

Testo massima n. 1


In tema di omissione di soccorso, lo stato di pericolo è elemento costitutivo delle diverse ipotesi di reato previste nel primo e secondo comma dell'art. 593 c.p. e in quest'ultima fattispecie — a differenza della prima nella quale il pericolo è «presunto» in presenza delle situazioni descritte — lo stato di pericolo deve essere accertato, in base agli elementi che caratterizzano il reato, con valutazione ex ante e non ex post sicché una volta ritenuto sussistente il pericolo a nulla rileva che allo stesso si sia egualmente potuto far fronte con interventi e mezzi diversi.

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