Art. 593 – Codice penale – Omissione di soccorso
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa , omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato , ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo , omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata [64]; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 36333/2024
In tema di giudizio di appello, l'obbligo di motivazione rafforzata, richiesta in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, non comporta la necessaria acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati, posto che un tale adempimento, non previsto da alcuna norma processuale, presupporrebbe la giuridica impossibilità di attribuire autonomo rilievo ai vizi e alle lacune intrinseci all'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice.
Cass. civ. n. 24097/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 32, 97, 102, 106 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, non avendo il doppio grado di merito copertura costituzionale e corrispondendo l'inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza a una scelta legislativa legittima, in quanto finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che le garanzie della giurisdizione risultano comunque assicurate nell'ambito del giudizio di primo grado e per effetto dello scrutinio di legittimità della sentenza, nonché, per la persona offesa, dalla facoltà di adire la giurisdizione civile a tutela dei propri diritti).
Cass. civ. n. 20573/2024
In tema impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689.
Cass. civ. n. 11375/2024
E' appellabile la sentenza di condanna con cui è applicata la pena dell'ammenda in sostituzione di quella dell'arresto, anche alla stregua del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, che sancisce, in termini di tassatività, l'inappellabilità delle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda.
Cass. civ. n. 3066/2024
In tema di impugnazioni, il pubblico ministero può proporre appello, e non ricorso per cassazione, avverso la sentenza di proscioglimento relativa a reato punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, emessa per effetto della derubricazione del fatto disposta dal giudice di primo grado, a condizione che contesti la diversa qualificazione e richieda il riconoscimento del reato originariamente contestato, non rientrante nella previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 50305/2023
In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunziato sul gravame avverso sentenza inappellabile, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza del giudice d'appello, e ritenere, tuttavia, il giudizio sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso.
Cass. civ. n. 46453/2023
Il delitto di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., commesso in occasione della perpetrazione di quello di violenza sessuale di gruppo, di cui all'art. 608-octies cod. pen., integra, in ragione dell'unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen., punibile con la pena dell'ergastolo.
Cass. civ. n. 37517/2023
In tema di impugnazione del pubblico ministero, anche dopo l'introduzione dell'art. 593-bis cod. proc. pen., il sostituto procuratore che non sia stato pubblico ministero di udienza e non sia stato esplicitamente delegato dal Procuratore della Repubblica è legittimato ad appellare la sentenza di primo grado, stante l'impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero e non occorrendo, verso terzi, una formale delega, costituente atto interno all'ufficio di Procura di cui va presunta l'esistenza e della cui assenza l'imputato non ha interesse a dolersi.
Cass. civ. n. 35796/2023
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale venga impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza dell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.
Cass. civ. n. 34097/2023
In tema di giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può interporre appello incidentale avverso la sentenza di condanna resa in esito a rito abbreviato senza mutamento del titolo del reato contestato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, potendo proporre unicamente ricorso per cassazione, il quale, nondimeno, si converte in appello in caso di contestuale gravame dell'imputato, prevalendo la finalità dell'art. 580 cod. proc. pen. - volto ad evitare che la proposizione di diversi mezzi di impugnazione determini esiti processuali incompatibili - sull'inappellabilità da parte del pubblico ministero stabilita dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 33330/2023
Nel caso in cui un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dal pubblico ministero con un mezzo di gravame diverso da quello normativamente previsto, il giudice d'appello che riceve l'atto, in presenza di gravame ritualmente proposto anche della parte privata, verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis" in capo alla parte pubblica e convertito il ricorso in appello, deve procedere alla valutazione del ricorso convertito e alla decisione dell'impugnativa sulla base dei parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con conseguente possibilità di procedere alla modifica della qualificazione giuridica del fatto. (Fattispecie in cui il pubblico ministero, nel proprio atto di gravame avverso la sentenza di condanna, si era doluto della qualificazione giuridica del fatto, ancorando la propria censura anche a denunciati vizi motivazionali, di cui è consentita la deduzione giusta la previsione del novellato art. 593 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 22091/2023
della pena per il reato più grave - Automatica riduzione degli aumenti di pena per i reati satellite - Necessità – Esclusione. Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, avendo ridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche per motivi soggettivi, non riduca, in maniera corrispondente, gli aumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione.
Cass. civ. n. 21716/2023
In tema di appello della parte pubblica, la legittimazione del procuratore generale a proporre appello ex art. 593-bis cod. proc. pen. avverso le sentenze di primo grado, derivante dall'acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza.
Cass. civ. n. 17163/2023
Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non ha legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum"), in quanto l'impugnazione è l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva impugnato la sentenza di primo grado censurando la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione).
Cass. civ. n. 16286/2023
Il giudice di appello che riforma la sentenza assolutoria, diversamente valutando la deposizione di un testimone, non è tenuto a procedere alla nuova audizione dello stesso, nel caso in cui le parti, dopo che sia stata disposta la rinnovazione della prova dichiarativa, vi abbiano concordemente rinunciato, prestando il consenso all'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel precedente grado di giudizio.
Cass. civ. n. 3092/2023
In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso sentenza di condanna che, a fronte della contestazione del delitto in forma consumata, lo riqualifichi nella fattispecie tentata, non operando, in tale caso, il limite della prima parte dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto tentato, pur conservando il medesimo "nomen iuris" di quello consumata, costituisce un'ipotesi autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura).
Cass. civ. n. 1441/2023
E' inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall'esame dell'atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Fattispecie relativa ad appello proposto avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria del giudice di pace, non suscettibile di conversione in ricorso per cassazione, in quanto risultavano dedotti solo motivi di censura relativi al merito della decisione impugnata).
Cass. civ. n. 3/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il superamento del termine, perentorio, entro cui dev'essere formulata la richiesta di discussione orale dell'appello, ai sensi dell'art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina il consolidamento della trattazione con forma scritta, con conseguente irrilevanza, nel processo, delle vicende personali dell'imputato e delle ragioni di rinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi e, quindi, dalla non corretta instaurazione del contraddittorio.
Cass. pen. n. 47322/2022
Nel delitto di omissione di soccorso ricorre il dolo nel caso in cui l'agente, entrato in contatto materiale diretto attraverso gli organi sensoriali con la vittima di un incidente (nella specie, un operaio caduto dall'impalcatura sul luogo di lavoro), in evidente stato di sofferenza, ometta, pur in presenza di altre persone del pari astrattamente destinatarie del medesimo obbligo, di richiedere un soccorso immediato, allertando tempestivamente le competenti autorità sanitarie.
Cass. pen. n. 42190/2021
Risponde del reato di omissione di soccorso il passeggero di un autoveicolo che, dopo l'investimento di un ciclista, si allontani dal luogo del sinistro senza aver verificato che la vittima necessiti di assistenza o che siano già stati attivati i soccorsi.
Cass. pen. n. 9049/2020
Si configura il delitto di omicidio colposo mediante omissione ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., e non quello, meno severamente sanzionato, di omissione di soccorso aggravato ai sensi dell'art. 593, comma terzo, cod. pen., qualora, in capo all'agente, ricorra, non già un generico obbligo di attivazione, ma una specifica posizione di garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra fonte, anche contrattuale, produttiva di obblighi giuridici, che gli attribuisca adeguati poteri per l'impedimento di eventi lesivi di altrui beni in ragione dell'incapacità del titolare di provvedervi autonomamente.
Cass. pen. n. 38200/2019
Mentre il delitto di omissione di soccorso sussiste, sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità, anche ove si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile e deve escludersi solo se la persona da assistere sia già deceduta - per l'applicazione dell'art. 593, comma terzo, cod. pen., è necessario accertare il nesso causale tra omissione ed evento, alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, per cui la fattispecie è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
Cass. pen. n. 12644/2016
Il reato di abbandono di persone minori o incapaci è in rapporto di specialità rispetto a quello di omissione di soccorso, in quanto, a differenza di quest'ultimo che punisce chiunque si trovi occasionalmente a contatto diretto con una persona in stato di pericolo, sanziona la violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia, che incombe su determinate persone o categorie di persone, da cui derivi una situazione di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo.
Cass. pen. n. 13310/2013
Nel reato di omissione di soccorso non ricorre il dolo, quale necessario elemento soggettivo dello stesso, qualora l'omissione sia dovuta ad un errore, ancorché colposo, compiuto dall'agente in ordine alla valutazione della situazione di pericolo percepita ovvero allorquando lo stesso agente, pur avendo riconosciuto la stessa, abbia poi errato nell'elezione delle modalità di soccorso pur poste in essere.
Cass. pen. n. 18840/2013
Il delitto di omissione di soccorso sussiste, sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità, anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, mentre esso è escluso solo se la persona da assistere sia già morta.
Cass. pen. n. 31466/2012
Il delitto di omicidio previsto dall'art. 575 cod. pen. non è compatibile con il reato di omissione di soccorso, in quanto l'evento letale già posto a carico dell'agente quale autore di un reato di danno non può essere addebitato allo stesso anche quale conseguenza di un reato di pericolo.
Cass. pen. n. 28005/2011
La fattispecie di omissione di atti d'ufficio è speciale rispetto a quella di omissione di soccorso.
Cass. pen. n. 29891/2008
l delitto di omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.), avente natura di reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, mentre esso è escluso soltanto se la persona da assistere fosse già morta.
Cass. pen. n. 36608/2006
In tema di omissione di soccorso, lo stato di pericolo è elemento costitutivo delle diverse ipotesi di reato previste nel primo e secondo comma dell'art. 593 c.p. e in quest'ultima fattispecie — a differenza della prima nella quale il pericolo è «presunto» in presenza delle situazioni descritte — lo stato di pericolo deve essere accertato, in base agli elementi che caratterizzano il reato, con valutazione ex ante e non ex post sicché una volta ritenuto sussistente il pericolo a nulla rileva che allo stesso si sia egualmente potuto far fronte con interventi e mezzi diversi.
Cass. pen. n. 20480/2002
Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) non è sufficiente la mera notizia che taluno versi in pericolo in luogo sottratto alla diretta percezione visiva dell'agente, ma occorre che sussista contatto materiale, attraverso gli organi sensoriali, tra quest'ultimo e la persona oggetto del ritrovamento.
Cass. pen. n. 13220/2000
Non è configurabile il delitto di omissione di soccorso, sotto il profilo del mancato avviso dell'autorità, quando il soggetto obbligato a tale adempimento, per la qualifica rivestita, sia egli stesso emanazione dell'autorità cui l'avviso può essere dato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato in una ipotesi in cui durante un'operazione di polizia giudiziaria era stata, per colpa, cagionata la morte di un uomo e gli ufficiali di P.G. che vi avevano partecipato avevano omesso di segnalare immediatamente il fatto).
Cass. pen. n. 15194/1990
Il delitto di omissione di soccorso, in quanto reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, ed è escluso, sotto il profilo dell'omissione di soccorso, soltanto se la persona da assistere era già morta.
Cass. pen. n. 1955/1989
Il reato di omicidio quale conseguenza di altro delitto, di cui all'art. 586 c.p., non concorre con il reato di omissione di soccorso di cui all'art. 593 c.p., in quanto l'evento letale già posto a carico dell'agente quale autore di un reato di danno (art. 586 c.p.) non può essere addebitato allo stesso anche quale conseguenza di un reato di pericolo (art. 593 c.p.).
Cass. pen. n. 11148/1988
Il reato di omissione di soccorso è posto a carico del conducente di un autoveicolo, coinvolto in un incidente stradale, a prescindere dalla possibilità di intervento di terze persone.
Cass. pen. n. 11670/1987
Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso occorre che sussista un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l'oggetto del ritrovamento, onde la mera notizia che taluno sia in pericolo in luogo sottratto alla percezione visiva diretta dell'agente non è di per sé idonea ai fini della prospettabilità del reato.
Cass. pen. n. 4003/1978
Il reato di cui all'art. 593 c.p., trova applicazione nei confronti di chiunque sia stato informato che nelle immediate vicinanze vi sia una persona in pericolo (nella quale non è necessario «imbattersi» materialmente) e quindi anche nei confronti del medico libero professionista che, chiamato d'urgenza per soccorrere un uomo colpito da malore, si rifiuta di prestare soccorso all'ammalato.