Cass. pen. n. 12807 del 22 settembre 1989

Testo massima n. 1


La prova liberatoria, come prevista dall'art. 596 c.p., essendo una causa di esclusione della pena, è operante ove sia piena e completa, sicché la sua insufficienza non è mai suscettiva di condurre ad una qualsivoglia pronuncia di assoluzione dell'autore dell'ingiuria o della diffamazione.

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