14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12062 del 29 maggio 2014
Testo massima n. 1
Nel regime anteriore a quello introdotto all’art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 [ che, nel sostituire il testo dell’art. 947 cod. civ., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità ], la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza.
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