Cass. pen. n. 32325 del 26 agosto 2010
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia. (Nella specie si è ritenuta configurabile la calunnia nell'esposto presentato da un avvocato nei confronti di un magistrato, accusato di palese e sistematico ostracismo verso le sue tesi difensive, e perciò implicitamente del reato di abuso di ufficio, in ordine al quale, peraltro, non era stata iniziata l'azione penale).
Testo massima n. 2
L'esimente di cui all'art. 598 c.p. - secondo il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, in quanto la citata disposizione si riferisce esclusivamente alle "offese" e non può quindi estendersi alle eventuali espressioni calunniose. (Fattispecie relativa alla presentazione di un esposto contro un magistrato indirizzato al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro della giustizia e al dirigente dell'ufficio di appartenenza del magistrato stesso, e inteso all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti).
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