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Art. 368 — Calunnia

Art. 368 — Calunnia

Chiunque, con denuncia [ c.p.p. 333 ], querela [ c.p.p. 336 ], richiesta [ c.p.p. 342 ] o istanza [ c.p.p. 341 ], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata [ 64 ] se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; [ e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 32673/2015

Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, dovendo invece escludersi il reato quando il fatto sia diverso da quello accertato soltanto per modalità secondarie della sua realizzazione, che non ne modificano l’aspetto strutturale e non incidono sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione. (Fattispecie relativa ad una denuncia per detenzione di stupefacenti a carico di un solo soggetto, che dinanzi al giudice aveva ammesso le proprie responsabilità a titolo di concorso; in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di condanna).

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Cass. pen. n. 53614/2014

Il giudizio nel procedimento per reato di calunnia è del tutto autonomo rispetto a quello concernente il reato ascritto al calunniato e, pertanto, la sentenza di proscioglimento, anche se irrevocabile, pronunciata nel processo eventualmente instaurato nei confronti dell’incolpato, non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell’accertamento della falsità o meno della “notitia criminis”, i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l’incolpato.

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Cass. pen. n. 39822/2014

Non sussiste il concorso apparente di norme tra il reato di calunnia e il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico e non è, pertanto, applicabile il principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., stante la diversità del fatto tipico – avuto riguardo al confronto strutturale tra le fattispecie astratte dei due reati delineate rispettivamente dall’art. 368 cod. pen. e 479 cod. pen. – costituito quanto alla calunnia dall’incolpazione di un reato e quanto al falso dall’attestazione in atto pubblico, con la conseguenza che le due fattispecie incriminatrici si pongono in rapporto di mera interferenza, essendo il falso solo uno dei possibili strumenti di calunnia.

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Cass. pen. n. 37654/2014

In tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell’agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento a denuncia, sporta dal sindaco e dai componenti di una giunta comunale mediante delibera inviata alla Procura della Repubblica nella quale i medesimi avevano accusato il responsabile dell’ufficio tecnico del reato di omissione di atti d’ufficio in relazione agli obblighi nascenti da una ordinanza dello stesso sindaco, sulla base di un convincimento di cui era data ampia giustificazione nell’atto collegiale).

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Cass. pen. n. 10289/2014

In tema di calunnia, la prova dell’elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un’accusa mendace nell’ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all’incolpato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per aver presentato la denuncia di smarrimento di un assegno, da lui precedentemente affidato ad altro soggetto affinchè, in sua vece, lo consegnasse ad un terzo).

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Cass. pen. n. 1255/2014

Integra il delitto di calunnia la denuncia con la quale si rappresentino circostanze vere, astrattamente riconducibili ad una determinata figura criminosa, celando, però, consapevolmente la concorrenza di una causa di giustificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato nella denuncia contenente un’accusa verso persone intervistate da un’emittente televisiva di aver mentito con intenzioni diffamatorie, essendo il denunciante, invece, consapevole della verità dei fatti dichiarati).

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Cass. pen. n. 22928/2013

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, la falsa accusa può anche realizzarsi tacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto fuori del suo contesto e far apparire quindi come illeciti i comportamenti realmente tenuti dall’accusato. (Fattispecie in cui l’imputato aveva denunciato un avvocato per avere incassato un assegno relativo ad un credito della sua ditta, omettendo di riferire, però, di essere stato preventivamente informato dall’avvocato che l’assegno sarebbe stato trattenuto a compensazione di crediti professionali).

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Cass. pen. n. 15928/2013

In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l’imputato che attribuisce un determinato fatto di reato ad altra persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria responsabilità e ciò faccia nell’immediatezza dell’accertamento o nella sede processuale propria. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di calunnia nei confronti di un soggetto che, dopo aver ricevuto una contestazione di guida senza patente, il giorno successivo si era recato presso l’ufficio dei verbalizzanti, asserendo falsamente non essere stato lui alla guida dell’auto e, quindi, accusando di falso ideologico l’estensore del verbale).

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Cass. pen. n. 6150/2013

Configura il delitto di calunnia l’indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, semprechè la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità quali, ad esempio, rilievi dattiloscopici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concorso in calunnia sia nei confronti dell’autore del reato di guida in stato di ebbrezza, privo di documenti, che aveva fornito ai verbalizzanti le generalità del fratello, sia del soggetto presente nell’auto che aveva confermato le false generalità).

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Cass. pen. n. 32944/2012

Integra il delitto di calunnia la condotta oggettivamente idonea a determinare l’avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona che si sa innocente, non essendo necessario che i fatti siano esposti secondo lo schema tipico di una determinata fattispecie delittuosa, né che siano corredati dalla qualificazione giuridica appropriata. (Fattispecie relativa ad una denuncia presentata nei confronti di alcuni collaboratori di giustizia accusati di essersi accordati tra loro per rendere false dichiarazioni nei confronti di un parlamentare e di altro soggetto, in cui la S.C., nonostante il tenore letterale della denuncia avesse prospettato solo un mero accordo tra i collaboratori, ha ritenuto sussistente la calunnia, perchè l’agente, al momento della presentazione della denuncia, era consapevole del fatto che i collaboratori ingiustamente accusati avevano già reso le loro dichiarazioni all’A.G.).

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Cass. pen. n. 26819/2012

In tema di calunnia, l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un’effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l’errore si è fondato, in quanto l’ingiustificata attribuzione come vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità “sic et simpliciter”all’incolpato.

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Cass. pen. n. 12810/2012

Integra il reato di calunnia la condotta del privato che denunci lo smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, simulando, così, ai danni del prenditore del titolo le tracce del reato di furto o di ricettazione.

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Cass. pen. n. 31378/2011

Si configura un unico reato di calunnia nel caso in cui con un’unica denuncia taluno venga falsamente incolpato di una pluralità di reati.

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Cass. pen. n. 29579/2011

Per la configurabilità del reato di calunnia è necessario che la falsa accusa possa dare adito ad un procedimento penale per un reato che non sia stato in precedenza portato a conoscenza della autorità.

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Cass. pen. n. 16161/2011

Integra il delitto di calunnia colui che predisponga maliziosamente quanto occorre perchè taluno possa essere incriminato di un determinato reato, qualora a seguito di tale comportamento venga sporta denunzia all’autorità giudiziaria da un altro soggetto tenuto a farlo.

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Cass. pen. n. 15583/2011

Integra la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, e non quella di favoreggiamento continuato, la condotta reiterata e continuativa di rivelazione a membri del sodalizio criminale di notizie relative ad indagini svolte nei loro confronti dall’autorità.

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Cass. pen. n. 37795/2010

Non integra il delitto di calunnia l’esposizione di circostanze di fatto inidonee ad indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, anche quando il soggetto attivo, sulla base dei dati prospettati all’autorità giudiziaria, manifesti l’erronea convinzione di denunciare un reato, sia pure in forma dubitativa e generica.(Fattispecie in cui un avvocato, nel patrocinare gli interessi del proprio cliente nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva aspramente contestato la legittimità di tale provvedimento, lamentando il “comportamento anomalo”del giudice e le “possibili illegittime connivenze”del difensore della controparte).

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Cass. pen. n. 34696/2010

Non integra il delitto di calunnia colui che al momento dell’arresto fornisce agli operanti false generalità, attribuendosi l’identità di altra persona realmente esistente.

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Cass. pen. n. 32325/2010

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia – che è di pericolo – non è richiesto l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare – perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso – la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l’elemento materiale del delitto di calunnia. (Nella specie si è ritenuta configurabile la calunnia nell’esposto presentato da un avvocato nei confronti di un magistrato, accusato di palese e sistematico ostracismo verso le sue tesi difensive, e perciò implicitamente del reato di abuso di ufficio, in ordine al quale, peraltro, non era stata iniziata l’azione penale).

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Cass. pen. n. 21789/2010

Il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, nel senso che oltre a ledere l’interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, offende anche l’onore dell’incolpato, il quale è conseguentemente legittimato all’opposizione alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento.

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Cass. pen. n. 7643/2010

Integra l’elemento materiale del delitto di calunnia, quale “denunzia”, anche il disconoscimento di scrittura privata nel procedimento civile, ai sensi dell’art. 214 c.p.p., quando la parte non si limiti ad esercitare tale potere in termini espliciti e formali, al fine di sottrarsi agli effetti pregiudizievoli derivanti dal riconoscimento anche tacito della scrittura prodotta, ma aggiunge incolpazioni esplicite o implicite di un reato contro la fede pubblica, tali da essere idonee ad attivare un procedimento penale nei confronti di un soggetto individuabile in base al contesto dell’atto.

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Cass. pen. n. 3964/2010

In tema di calunnia, perché possa escludersi la consapevolezza dell’innocenza del denunciato, occorre accertare che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell’accusato.

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Cass. pen. n. 2417/2010

In tema di calunnia, la scriminante della legittima difesa non è invocabile quando la falsa denuncia di smarrimento di titoli di credito sia avvenuta per la paventata necessità di non subire gli effetti negativi di un’azione delittuosa (nel caso di specie, una truffa) di cui il denunciante sarebbe rimasto vittima.

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Cass. pen. n. 32841/2009

Ai fini della prova del delitto di calunnia è necessario che sia accertata non già la mera non verosimiglianza delle dichiarazioni con le quali altri sia incolpato di un reato, ma la sicura falsità delle stesse.

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Cass. pen. n. 16645/2009

Non sussiste il dolo del delitto di calunnia se non si ha intenzione di accusare una persona che si sa innocente, e ci si limita alla formulazione di addebiti temerari.

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Cass. pen. n. 3910/2009

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della suddetta consegna, integra il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato.

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Cass. pen. n. 35339/2008

Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata. Questa condizione non si verifica allorché la diversità, non incidendo sull’essenza del fatto, riguardi soltanto modalità secondarie di realizzazione del fatto, che non ne modifichino l’aspetto strutturale e non incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di calunnia in relazione ad una denuncia che, pur avendo enfatizzato la dinamica dei fatti, descrivendoli nelle loro modalità esecutive in maniera particolarmente allarmante, non aveva inciso sull’essenza degli illeciti denunciati, ed in particolare sulla loro identificazione e qualificazione giuridica ).

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Cass. pen. n. 37079/2007

In presenza di più violazioni dell’art. 12 sexies L. n. 898 del 1970, l’individuazione del reato più grave ai fini dell’applicabilità dell’art. 81 cpv. c.p. deve essere eseguita considerando gli elementi della fattispecie concreta ed in particolare la durata dell’omissione del versamento dell’assegno divorzile.

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Cass. pen. n. 34881/2007

In tema di calunnia, ai fini dell’integrazione dell’elemento psicologico non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa «taluno che egli sa innocente» risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell’innocenza dell’incolpato. (Fattispecie nella quale gli imputati, nel formulare una dichiarazione di ricusazione, avevano delineato una falsa accusa a carico di un magistrato, nella soggettiva, anche se oggettivamente infondata, convinzione di avere subito gli effetti negativi di una irregolare gestione della procedura esecutiva di cui erano parti).

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Cass. pen. n. 21343/2007

Non è configurabile il delitto di calunnia nella condotta del titolare della potestà genitoriale su un minore, che ne denunci l’illecita sottrazione ad opera della madre naturale (che al momento del parto abbia chiesto di non comparire nella dichiarazione di nascita), in quanto l’azione della madre integra gli estremi del reato di cui all’art. 574 c.p. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato di calunnia, che il denunciante abbia acquisito la potestà genitoriale a seguito di una procedura illecita di riconoscimento).

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Cass. pen. n. 17992/2007

In tema di calunnia, perché si realizzi il dolo, è necessario che colui che falsamente accusa un’altra persona di un reato abbia la certezza dell’innocenza dell’incolpato, in quanto l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l’elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell’incolpazione).

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Cass. pen. n. 12847/2007

Il reato di calunnia concorre con quello di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale nella propria identità (art. 495 comma terzo n. 2 c.p.), qualora il soggetto, nell’ambito di un procedimento penale a suo carico, dichiari all’autorità giudiziaria false generalità corrispondenti a quelle di una persona effettivamente esistente e tale dichiarazione abbia creato il pericolo dello svolgimento di indagini nei confronti di quest’ultima.

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Cass. pen. n. 2805/2007

Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia essenzialmente diverso da quello realmente accaduto, ovvero quando al denunciato sia attribuito un reato diverso per titolo e più grave. Questa condizione non si realizza allorché la diversità, non incidendo sull’essenza del fatto, comporti soltanto la configurazione di circostanze aggravanti che non ne alterino la gravità oggettiva. (Fattispecie nella quale l’agente aveva falsamente riferito, nel denunciare un oltraggio effettivamente subito, di essere stato minacciato e la Corte ha stabilito che i profili di falsità accertati non costituivano un’effettiva, diversa gravità del fatto realmente accaduto e denunciato).

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Cass. pen. n. 757/2007

È configurabile il delitto di calunnia nella condotta di chi incolpi taluno di avere indebitamente posto all’incasso un assegno o una cambiale in spregio del patto di non farne tale uso, qualora l’accusa non risulti corrispondente alla realtà, in quanto la violazione dell’accordo di non negoziare il titolo di credito consegnato a fini di garanzia dà luogo a un’interversione del possesso della cosa che determina l’appropriazione indebita della stessa e del danaro in cui essa si converte.

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Cass. pen. n. 15559/2006

Il delitto di calunnia, che è reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente anche la possibilità dell’inizio di un procedimento penale, non si configura quando la falsa accusa ha ad oggetto fatti per i quali l’esercizio dell’azione penale è paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità, ed in particolare dall’effetto preclusivo derivante dalla decisione irrevocabile di un precedente giudizio sugli stessi fatti.

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Cass. pen. n. 24572/2005

Non è idonea a rendere configurabile il delitto di calunnia ma solo quello di false generalità (eventualmente aggravato ove si realizzi la condizione di cui al terzo comma, n. 2, dell’art. 495 c.p.), la condotta di chi, nell’ambito di un procedimento penale a proprio carico, si attribuisca le generalità di altra persona, pur se effettivamente esistente.

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Cass. pen. n. 696/2005

In tema di calunnia, è irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia presentata non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell’accusa sia implicitamente ma agevolmente individuabile. (Nella specie l’imputato aveva denunciato lo smarrimento o la sottrazione, a opera di ignoti, di un assegno bancario posto all’incasso, in tal modo incolpando di furto o ricettazione il beneficiario cui l’assegno era stato effettivamente consegnato dal denunciante).

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Cass. pen. n. 39232/2004

Per la sussistenza del delitto di calunnia occorre che la falsa incolpazione sia portata a conoscenza della autorità giudiziaria o di altra autorità che ad essa ha l’obbligo di riferire. Ne consegue che non è configurabile il predetto reato in relazione a dichiarazioni rese da un confidente ad un ufficiale di P.G., che, in violazione dell’art. 203 c.p.p., sia stato poi costretto a rivelarne la fonte.

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Cass. pen. n. 13309/2004

Ricorrono gli estremi del reato di calunnia quando l’imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell’imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l’innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto e da ciò derivi la possibilità di inizio di un’indagine penale da parte dell’autorità. (Nella specie, l’indagato, sospettato per il reato di omicidio, aveva affermato, in un interrogatorio reso al P.M., di avere restituito, la sera prima dell’uccisione, a persona che sapeva innocente, il possesso di un’automobile che recava tracce di un conflitto a fuoco, formulando indirettamente, in tal modo, a suo carico, la falsa accusa di omicidio. La Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato diretto ad ottenere l’applicazione dell’esimente prevista dall’art. 51 c.p. confermando che le dichiarazioni dell’imputato non avevano alcuna rilevanza ai fini del diritto di difesa).

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Cass. pen. n. 7722/2004

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, la falsa accusa può anche realizzarsi sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto fuori del suo contesto e far apparire quindi come fatti illeciti o maggiormente lesivi di quanto essi effettivamente siano i comportamenti realmente tenuti dall’accusato. Deve quindi trattarsi di una omissione narrativa tale da influire sul reato addebitato nel senso che, in sua mancanza, il reato sarebbe escluso ovvero sarebbe di specie diversa (e meno grave) di quello che appare nel racconto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che detta condizione non fosse riconoscibile nel solo fatto che l’imputato — al quale si addebitava di aver calunniosamente accusato alcuni appartenenti all’Arma dei Carabinieri di averlo sottoposto ad un «pestaggio», dopo averlo condotto, a seguito di un controllo, presso il loro comando — avesse taciuto di essersi trovato, nell’occasione, in stato di ubriachezza e di aver dato, all’atto del suddetto controllo, in escandescenze, colpendo uno dei militari con un pugno).

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Cass. pen. n. 48525/2003

Il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è sufficiente ad integrare l’elemento oggettivo una falsa accusa che, essendo astrattamente configurabile come notitia criminis in quanto a prima vista non manifestamente inverosimile, sia pertanto idonea all’apertura delle indagini preliminari, risultando del tutto irrilevante il fatto che le stesse si siano successivamente concluse con un decreto di archiviazione.

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Cass. pen. n. 43018/2003

La presentazione di successivi atti di incolpazione, aventi ad oggetto lo stesso reato e lo stesso incolpato, integra la commissione di più reati di calunnia quando il successivo atto contenga una prospettazione che si risolva in una specificazione ed in un approfondimento della vicenda tale da costituire un apprezzabile novum rispetto alla originaria accusa.

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Cass. pen. n. 37017/2003

Integra il reato di calunnia la condotta del privato che denunci lo smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, simulando, ai danni del prenditore del titolo il reato di furto o di ricettazione.

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Cass. pen. n. 36364/2003

Integra il reato di calunnia l’indicazione delle circostanze di fatto diverse e più gravi di quelle realmente verificatesi. (Fattispecie in cui la moglie aveva accusato il marito di non aver mai in alcun modo contribuito al mantenimento dei figli minori a partire dal 1985, epoca del divorzio, mentre invece si era accertato che i coniugi, pur formalmente divorziati, avevano continuato a vivere nella stessa abitazione, messa a disposizione dal marito, fino al 1994).

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Cass. pen. n. 34481/2003

L’ipotesi criminosa prevista dall’art. 368 c.p. (calunnia) si realizza anche quando il reato attribuito all’innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia.

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Cass. pen. n. 26994/2003

In tema di reato di calunnia, la prospettazione di false accuse in sede di informazioni assunte dal pubblico ministero alla presenza di terzi (appartenenti alla polizia giudiziaria), quando si risolva nella mera reiterazione di precedenti dichiarazioni già rilevanti come fatti di calunnia, non determina una nuova ed autonoma violazione dell’art. 368 c.p., e neppure integra il delitto di false informazioni (art. 371 bis c.p.) o quello di diffamazione (art. 595 c.p.), posto che rispetto a tali fattispecie l’ipotesi della calunnia si pone in rapporto di specialità.

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Cass. pen. n. 26114/2003

Quando la simulazione oggettiva di un reato sia diretta a prospettare una falsa incolpazione dello stesso in danno di una persona determinata, si realizza un reato progressivo, ove il disvalore della simulazione è assorbito da quello della calunnia, e resta dunque escluso il concorso tra i due delitti.

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Cass. pen. n. 26110/2003

Risponde del reato di calunnia, e non di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, colui il quale dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno, atteso che, in questo modo, accusa implicitamente il portatore del titolo di credito di essersene impossessato fraudolentemente.

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Cass. pen. n. 25901/2003

Non ricorre il delitto di calunnia se i profili di falsità della denuncia sporta dal soggetto attivo non incidono sul giudizio di sussistenza del fatto e sulla relativa qualificazione giuridica, anche se da essi possa derivare l’indebita contestazione di circostanze aggravanti. (Fattispecie nella quale l’agente aveva falsamente riferito, nel denunciare lesioni effettivamente subite, che le stesse erano state provocate mediante un coltello, del quale in realtà il denunciato non aveva fatto uso).

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Cass. pen. n. 20955/2003

Il dolo nel delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto si limiti a riferire obiettivamente e fedelmente notizie apprese dalla voce pubblica o di pubblico dominio, tra cui vanno certamente comprese le risultanze di indagini eventualmente conosciute, purché non si aggiungano altre circostanze ed elementi personali che immutino i fatti riferiti in modo consapevolmente difforme dal vero.

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Cass. pen. n. 18364/2003

Nel caso di arresto in flagranza di reato, non integra il delitto di calunnia rendere false generalità, atteso che tale condotta della persona arrestata non è idonea a determinare l’avvio di indagini o il promuovimento dell’azione penale nei confronti di detta persona.

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Cass. pen. n. 18359/2003

La calunnia è reato di pericolo e pur essendo sufficiente ad integrarne gli estremi anche la astratta possibilità dell’inizio di un procedimento penale, tale possibilità è esclusa quando la falsa accusa abbia ad oggetto un reato per il quale difetti con immediata evidenza la condizione di procedibilità prevista per l’esercizio dell’azione penale.

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Cass. pen. n. 14352/2003

In tema di calunnia (art. 368 c.p.), la falsa attribuzione di un fatto costituente reato integra l’elemento materiale della fattispecie criminosa, e come tale deve essere apprezzata con riferimento al momento consumativo, non influendo in ordine alla sussistenza della fattispecie modifiche legislative incidenti sulla definizione del reato presupposto, che nulla hanno a che vedere con il principio stabilito dall’art. 2 c.p. (Fattispecie in cui i reati presupposto del delitto di calunnia configuravano un abuso d’ufficio e un interesse privato in atti d’ufficio, delitti entrambi modificati dalla L. 234/1997).

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Cass. pen. n. 9929/2003

Integra il delitto di calunnia la condotta dell’imputato che non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico ma rivolga all’accusatore, di cui conosce l’innocenza, accuse specifiche e idonee a determinare la possibilità dell’inizio di un’indagine penale nei suoi confronti, in quanto non ricorrono le condizioni richieste perché si configuri il legittimo esercizio del diritto di difesa e quindi la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p.

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Cass. pen. n. 1638/2003

In tema di calunnia, va esclusa la ricorrenza dell’elemento materiale del reato quando venga denunciato un fatto accaduto realmente ma non riconducibile ad alcuna previsione criminosa, nonostante l’eventuale qualificazione propostane dal denunciante con riguardo ad una fattispecie di reato, posto che manca in tali casi un’alterazione della realtà suscettibile di determinare l’indebita incolpazione dell’accusato. (Fattispecie nella quale era stata denunciata, con corredo di documentazione fotografica, la commercializzazione di prodotti con segni mendaci; in motivazione la Corte ha posto in luce la produzione da parte dello stesso denunciante degli elementi di fatto utilizzabili dal giudice per escludere nel procedimento a carico del preteso calunniato la effettiva somiglianza dei marchi quale presupposto della frode sulla provenienza del prodotto).

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Cass. pen. n. 38814/2002

Il privato che presenti una falsa denuncia di smarrimento di un assegno firmato in bianco e negoziato a favore di una ben individuata persona non risponde del delitto di simulazione di reato, ma bensì del delitto di calunnia in danno del soggetto negoziatore del titolo di credito.

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Cass. pen. n. 33556/2002

In tema di calunnia, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell’accusa sia implicitamente, ma agevolmente individuabile, integra il delitto una falsa denuncia di smarrimento di un assegno, la quale, sebbene non contenga una notizia di reato, preavverte l’autorità che la riceve su possibili reati commessi da chi verrà scoperto a detenerlo. La falsa denuncia costituisce, in tal caso, l’espediente per bloccare la circolazione del titolo e il denunziante è consapevole di simulare una circostanza idonea a far sì che il soggetto, al quale ha trasmesso l’assegno e che in buona fede lo girerà o lo porrà all’incasso, potrà essere perseguito d’ufficio per furto aggravato o per ricettazione e che la simulazione posta in essere non si esaurisce in tracce del reato di appropriazione di cosa smarrita.

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Cass. pen. n. 30968/2002

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno del quale si sia invece fatto uso dandolo a taluno in pagamento costituisce calunnia indiretta in danno del prenditore del titolo nei confronti del quale, per effetto di detta denuncia, vengono ad essere automaticamente configurabili i reati di ricettazione o di furto e non invece quello, perseguibile soltanto a querela (la cui mancanza potrebbe escludere la calunnia), di appropriazione indebita di cosa smarrita, atteso che tale ultimo illecito presuppone che la cosa oggetto di appropriazione sia definitivamente ed irreversibilmente uscita dalla sfera di disponibilità del legittimo possessore; il che non può dirsi nel caso dell’assegno, le cui caratteristiche sono tali da rendere in ogni caso agevole l’identificazione del titolare del conto da cui il titolo è tratto. (Mass. redaz.).

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Cass. pen. n. 30297/2002

In tema di calunnia, l’accusa della commissione di un reato può essere formulata in qualunque atto rivolto ad una pubblica autorità che sia tenuta, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., a denunciare all’autorità giudiziaria la notizia di reati perseguibili d’ufficio, e non soltanto attraverso una denuncia al giudice penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile l’elemento oggettivo della calunnia nel contenuto di una istanza di ricusazione di alcuni giudici di procedure esecutive presso il tribunale di Torino, accusati di plurime condotte di favoreggiamento della controparte, istanza che era stata ritualmente trasmessa al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale).

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Cass. pen. n. 40355/2001

Il reato di calunnia continua ad essere configurabile anche nel caso, espressamente previsto dall’art. 368 c.p., in cui la falsa incolpazione sia contenuta in una denuncia anonima, non potendosi in contrario trarre argomento dal fatto che l’art. 333 c.p.p. dispone che della denuncia anonima non possa essere fatto «alcun uso» (e non più soltanto «alcun uso processuale», come invece disponeva l’art. 141 del codice previgente), dal momento che anche nella vigente disciplina la denuncia anonima può dare luogo ad attività investigativa e, d’altra parte, l’eliminazione dell’aggettivo «processuale» trova la sua ragion d’essere nella distinzione, introdotta dal nuovo codice di rito, tra «procedimento» (comprensivo della fase delle indagini preliminari), e «processo» (il cui inizio è determinato dall’esercizio dell’azione penale), per cui si è ritenuto opportuno adottare una formula atta a chiarire che la denuncia anonima è da considerare priva di qualsiasi rilievo indiziario e probatorio tanto nella fase delle indagini preliminari quanto nelle successive fasi processuali, fermo restando che essa non priva comunque il pubblico ministero e la polizia giudiziaria del potere-dovere di svolgere, sulla sua base, i necessari atti di preliminare verifica conoscitiva degli elementi utili all’acquisizione di una valida notizia di reato. (Mass. redaz.).

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Cass. pen. n. 33855/2001

Non integra il delitto di calunnia (art. 368 c.p.) la condotta di colui il quale denunci un fatto realmente accaduto, qualificato con un preciso nomen iuris, ma non corrispondente ad alcuna fattispecie astratta di reato, atteso che nell’azione indicata difetta l’alterazione, in tutto o in parte, della verità, dalla quale possa derivare l’incolpazione per il denunciato, non avendo rilievo che il denunciante si sia proposto di provocare l’apertura di un procedimento penale.

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Cass. pen. n. 22636/2001

Premesso che nel delitto di calunnia l’incolpazione del soggetto può essere anche di tipo indiretto, può cioè riguardare una persona che, pur non espressamente indicata, sia tuttavia individuabile in modo implicito ma inequivoco, sussiste il reato de quo qualora taluno, dopo aver legittimamente consegnato un assegno ad estinzione di un debito, sporga, successivamente, una falsa denunzia di smarrimento dello stesso titolo di credito, in quanto tale comportamento simula a carico del prenditore, facilmente individuabile ed unico soggetto in grado di commetterli, reati quali il furto (all’epoca dei fatti perseguibile d’ufficio) o la ricettazione.

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Cass. pen. n. 8769/2000

L’assunzione da parte del colpevole di un reato delle generalità di altra persona effettivamente esistente, dopo che egli sia stato arrestato, non integra il delitto di calunnia, di cui all’art. 369 c.p., perché in tal caso non si verifica alcun pericolo di avvio delle indagini e di promovimento dell’azione penale nei confronti dell’altra persona.

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Cass. pen. n. 6574/2000

Per la configurabilità del reato di calunnia non è indispensabile un’espressa attribuzione di fatti costituenti reato a carico di una persona attraverso una formale denuncia, essendo sufficiente che l’agente porti a conoscenza dell’autorità giudiziaria o di altra autorità che ad essa ha l’obbligo di riferire, con malizia, notizie, assertivamente apprese da altri o di pubblico dominio, su circostanze di fatto idonee a fare individuare taluno come colpevole di un reato che non ha commesso. (Nella specie, è stata ritenuta configurabile la calunnia nel comportamento di un magistrato che, invitato da ispettori ministeriali a esporre fatti a sua conoscenza sul conto di colleghi, si era riferito a «voci» correnti nella cittadina, confermandone l’attendibilità con significativi commenti sul tenore di vita di detti colleghi, sulla consistenza dei loro patrimoni e sulla contiguità ad ambienti politici, circa il compimento da parte di costoro di fatti costituenti reato, rivelatisi inesistenti alla stregua delle risultanze dell’ispezione).

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Cass. pen. n. 3489/2000

Il reato di calunnia è integrato anche qualora la responsabilità penale di un terzo sia maliziosamente prospettata in forma dubitativa e anche riferendo informazioni apprese da altri, sempre che il denunciante sia consapevole della innocenza di chi viene indicato come possibile reo.

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Cass. pen. n. 9961/1999

La calunnia è reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all’autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente. Le eventuali, successive dichiarazioni di conferma — senza sostanziali aggiunte o variazioni che comportino nuove o diverse incriminazioni — non possono considerarsi ulteriori violazioni della stessa norma.

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Cass. pen. n. 8827/1999

In tema di calunnia, la falsa attribuzione di un fatto costituente reato è un elemento materiale della fattispecie e come tale va apprezzato al momento consumativo, senza che sulla configurabilità del reato possano influire modifiche legislative incidenti sulla definizione del reato presupposto, che nulla hanno a che vedere con il principio stabilito dall’art. 2 c.p. (Fattispecie in cui il reato falsamente attribuito configurava un abuso di ufficio ex art. 323 c.p., per il quale dal ricorrente era stata invocata la modifica introdotta dalla legge n. 234 del 1997 e, in relazione a tale evento, il sopravvenuto venir meno della punibilità della contestata calunnia).
Nel caso di calunnia indiretta o reale, di cui alla seconda ipotesi del comma primo dell’art. 368 c.p., che si consuma con la simulazione delle tracce di un reato a carico del soggetto passivo, è ipotizzabile il tentativo, come quando l’agente sia sorpreso nell’atto della simulazione o comunque quando questa non sia portata a compimento per fatto indipendente dalla volontà dell’agente, trattandosi di condotta diretta alla commissione del reato di calunnia e connotata dei requisiti della idoneità e univocità.

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Cass. pen. n. 8183/1999

In tema di calunnia, la semplice conferma, da parte di taluno, della denuncia calunniosa già sporta da un altro non dà luogo a responsabilità penale per il medesimo reato, né in via autonoma né a titolo di concorso. Tale principio, tuttavia, non opera allorquando la successiva denuncia abbia per oggetto un fatto specifico, ben inquadrato nei suoi particolari oggettivi e soggettivi e non rapportabile, ictu oculi, al fatto o ai fatti di cui alla denuncia precedente (nella specie, è stato quindi ritenuto configurabile il reato di calunnia a carico di soggetto il quale, in presenza di precedente denuncia presentata dal di lui padre per l’asserito «furto di numerosi assegni», ne aveva presentata un’altra per furto o appropriazione indebita di un assegno ben individuato, fra quelli in precedenza solo genericamente indicati).

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Cass. pen. n. 4068/1999

In tema di calunnia, è irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia presentata non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell’accusa sia implicitamente ma agevolmente individuabile (nella specie l’imputato aveva denunciato lo smarrimento o la sottrazione a opera di ignoti di un assegno bancario posto all’incasso, in tal modo incolpando di furto o ricettazione il beneficiario cui l’assegno era stato effettivamente consegnato dal denunciante in pagamento di merci).

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Cass. pen. n. 3507/1998

Nel delitto di calunnia lo Stato assume la posizione di soggetto passivo primario ma non esclusivo, giacché l’offesa colpisce anche l’onore dell’incolpato, bene proprio del privato, tutelato dalla stessa norma. E poiché nel caso del delitto in questione vi è immedesimazione nella stessa persona delle due posizioni di «danneggiato» e di «offeso dal reato», consegue che il calunniato denunciante ha diritto di ottenere, quale persona offesa, la notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione da parte del P.M. al Gip, se ne abbia fatto richiesta.

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Cass. pen. n. 5574/1998

Ricorrono gli estremi del reato di calunnia quando l’imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell’imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l’innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto e da ciò derivi la possibilità di inizio di un’indagine penale da parte dell’autorità. (Nella specie, l’indagato, sospettato per il reato di omicidio, aveva affermato, in un interrogatorio reso al P.M., di avere restituito, la sera prima dell’uccisione, a persona che sapeva innocente, il possesso di un’automobile che recava tracce di un conflitto a fuoco, formulando indirettamente, in tal modo, a suo carico, la falsa accusa di omicidio. La Cassazione, ha riformato la sentenza dei giudici di merito, che avevano ritenuto le dichiarazioni non esorbitanti dal diritto di difesa, affermando, invece, la sussistenza del reato di calunnia).

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Cass. pen. n. 1333/1998

In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, nel corso del procedimento instaurato a suo carico l’imputato può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli ed in tal caso l’accusa di calunnia, implicita in tale condotta, integra legittimo esercizio del diritto di difesa e si sottrae perciò alla sfera di punibilità penale in applicazione della causa di giustificazione prevista dall’art. 51 c.p. Quando però l’imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra tale sua condotta e la confutazione dell’imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l’accusatore — di cui pure conosce l’innocenza — nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto, sicché da ciò derivi la possibilità dell’inizio di una indagine penale da parte dell’autorità, si è al di fuori del mero esercizio del diritto di difesa e si realizzano, a carico dell’agente, tutti gli elementi costitutivi del delitto di calunnia.

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Cass. pen. n. 10125/1997

Ai fini della configurazione del delitto di calunnia non è richiesta una denunzia in senso formale contenente l’addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa ma è sufficiente anche una semplice insinuazione a carico di persona, che si sa innocente, di fatti dai quali si possa desumere l’esistenza di un reato. Peraltro l’elemento materiale del delitto consiste nell’incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che alla stregua della prospettazione fattane dall’agente corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, di guisa che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che, denunziandola all’autorità giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligo di riferire, attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato e tanto finanche quando il denunziante abbia dato un preciso nomen juris al fatto addebitato all’incolpato e si sia proposto di provocare l’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti.

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Cass. pen. n. 2715/1997

La calunnia (art. 368 c.p.) è reato di pericolo, e ad integrarne gli estremi è sufficiente la anche astratta possibilità dell’inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata. Una possibilità del genere è esclusa soltanto nella ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente e a prima vista inverosimili, sì che l’accertamento della sua infondatezza non abbisogni di alcuna indagine; ovvero quando l’esercizio dell’azione penale sia paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità, purché tale difetto sia a sua volta evidente ed escluda immediatamente la possibilità di un seguito alla notizia di reato. Ciò non avviene quando la causa di improcedibilità emerga da un accertamento che postuli più o meno complesse indagini.

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Cass. pen. n. 1126/1997

In tema di calunnia, anche il dubbio nella responsabilità della persona nei confronti della quale vengono rivolte le false accuse vale ad escludere il dolo, ma tale situazione comporta l’assoluzione dell’imputato con la formula «il fatto non costituisce reato».
Stante il carattere istantaneo del delitto di calunnia, che si consuma nel momento in cui la falsa incolpazione viene comunicata all’autorità, determinando così la possibilità di inizio dell’esame penale a carico di persona innocente, le eventuali successive dichiarazioni di conferma da parte dell’agente non possono considerarsi come nuova violazione della stessa disposizione di legge ai fini dell’applicabilità della continuazione.

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Cass. pen. n. 10683/1996

Il privato che dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno non risponde del delitto di falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico, ma, in quanto accusa implicitamente il portatore di essersi fraudolentemente procurato il titolo, risponde di calunnia.

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Cass. pen. n. 5513/1996

Non è consentito dedurre in modo automatico la sussistenza della calunnia a carico dell’accusatore dall’intervenuto proscioglimento nel merito per il reato di cui un soggetto era stato coscientemente incolpato e il giudicato, sia pure definitivo, rispetto al reato oggetto di incolpazione deve essere valutato autonomamente e liberamente nel giudizio per la calunnia. Non esiste infatti nell’ordinamento processuale nessuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato nell’ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l’art. 238 bis c.p.p. consente l’acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192 comma 3.

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Cass. pen. n. 5343/1996

La nullità dell’interrogatorio non inficia la sostanza delle dichiarazioni rese e quindi non esclude il delitto di calunnia quando le dichiarazioni stesse, per il loro tenore e l’organo che le abbia ricevute, siano idonee a costituire la falsa incolpazione.

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Cass. pen. n. 3983/1996

Requisito necessario per la sussistenza del delitto di calunnia è l’idoneità della falsa denuncia a determinare l’inizio di un procedimento penale o, comunque, di indagini da parte dell’autorità giudiziaria nei confronti del denunciato. Il reato di calunnia, pertanto, non è configurabile allorché l’incolpazione si profili immediatamente con carattere di inverosimiglianza, caratteristica subito verificabile quando è riferibile (come nel caso di specie) a documentazione già in possesso dell’autorità giudiziaria, relativamente alla quale il denunziante si limiti a fornire spunti interrogativi, sia pure infondati, nel quadro di una attività difensiva di indagato. (Nella specie risultava dalla semplice lettura dell’atto di denuncia che l’intento del denunciante era quello di contestare vivacemente le indagini a suo carico, evidenziando la superficialità della condotta dell’ufficiale di polizia giudiziaria, che egli incolpava di aver dato acritica adozione alla tesi della persona che aveva presentato denunce contro l’esponente, ed inoltre alcune lacune nelle indagini, eccesso di zelo nella richiesta di provvedimenti cautelari, incapacità nello svolgimento delle funzioni di polizia).

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Cass. pen. n. 2110/1996

Il delitto di calunnia può essere commesso non solo nella forma diretta, cioè attraverso una denuncia presentata all’autorità giudiziaria, ma anche in forma indiretta, cioè attraverso una segnalazione del fatto-reato a un’altra autorità che a quella giudiziaria ha l’obbligo di riferire; ed è configurabile non solo quando si riferiscono fatti dei quali si assume di aver avuto una diretta percezione, ma anche allorquando si rappresentano quei fatti come oggetto di altrui conoscenze o addirittura predisponendo maliziosamente quanto sia sufficiente perché possa profilarsi la necessità di avviare determinate indagini nei confronti di soggetti della cui innocenza si è così certi da dover ricorrere all’artificiosa creazione della prova della loro responsabilità. (Fattispecie nella quale il ricorrente, nel quale doveva identificarsi la fonte di una notizia calunniosa fatta pervenire ai servizi di sicurezza, lamentava l’impossibilità di configurare a suo carico il delitto di cui all’art. 368 c.p., sul rilievo — ritenuto, peraltro, corretto dalla S.C. — che, a norma dell’art. 9, comma terzo, della legge 24 ottobre 1977 n. 801, soltanto i direttori dei servizi di sicurezza, e non altri, sono obbligati a fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi ai fatti configurabili come reato).

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Cass. pen. n. 10896/1995

La calunnia è reato formale ed istantaneo che si consuma nel momento in cui viene presentata la denuncia all’autorità giudiziaria ovvero ad autorità che a quella abbia obbligo di riferire. La ritrattazione, pertanto, non impedendo il perfezionamento del reato, è inidonea a farlo degradare all’ipotesi di delitto tentato e, parallelamente a configurare recesso attivo.

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Cass. pen. n. 9903/1995

In tema di calunnia, il concorso nel reato non è escluso ove sussistano discrepanze fra le versioni dei concorrenti, trattandosi di eventualità che si verifica frequentemente nei casi di accuse sostenute da correi, specie se non concordate da vicino. (Fattispecie nella quale la ricorrente aveva svolto attività istigatoria nei confronti del coimputato, inducendo quest’ultimo ad inviare falsi memoriali ed approvandone poi l’operato).

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Cass. pen. n. 9340/1995

Sussiste un unico reato di calunnia anche quando, con una sola denuncia calunniosa, taluno è incolpato di una pluralità di reati.

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Cass. pen. n. 7932/1995

Il delitto di calunnia si può commettere anche riferendo ciò che si è appreso da altri ovvero voci o maldicenze correnti, qualora il denunciante abbia la coscienza che l’incolpato non ha commesso il fatto: in tale ipotesi l’elemento psicologico del delitto ne esce addirittura rafforzato, per l’effetto di maggiore credibilità attribuibile alla falsa accusa da parte di chi riceve la denuncia.

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Cass. pen. n. 6990/1995

Nel delitto di calunnia il dolo non è integrato dalla coscienza e volontà della denuncia, ma richiede l’immanente consapevolezza da parte dell’agente dell’innocenza dell’incolpato, consapevolezza non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole. Pertanto, escluso il dolo nell’autore della calunnia, il fatto stesso non può ritenersi offensivo dell’interesse tutelato dalla norma penale. Difatti, il nocumento di tale interesse, attinente al pericolo di deviazioni nell’amministrazione della giustizia, è correlato alla norma non già a qualsiasi denuncia che risulti in prosieguo infondata, ma ad una incolpazione orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato. Ove l’autore della pretesa calunnia sia stato assolto proprio a cagione del dubbio sulla consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato e, quindi, in forza di una non risolvibile equivocità relativa alla sussistenza della coscienza e volontà di recare offesa all’interesse tutelato, non può ritenersi, all’opposto, colpevole colui al quale sia riferita la mera partecipazione al delitto ipotizzato, sulla base della ritenuta consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato e, quindi, della volontà di determinare l’inizio a suo carico di indagini e di dar luogo ad eventuali esiti processuali. Tale partecipazione anche soggettiva può risultare apprezzabile penalmente soltanto ove coincidente con analogo stato soggettivo di colui che è stato l’autore del fatto-reato previsto dall’art. 368 c.p. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un avvocato, in qualità di concorrente, partecipe-istigatore, del delitto di calunnia, mentre era stato assolto l’autore materiale della denuncia calunniosa per mancanza di prova sulla sussistenza del dolo).

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Cass. pen. n. 9307/1994

La nullità per violazione del diritto di difesa di un interrogatorio in cui un imputato (o indagato) abbia mosso accuse calunniose a carico di un terzo, preclude che dell’interrogatorio si tenga conto in quanto tale e cioè come atto tipico di contestazione del reato per cui si procede a carico dell’imputato stesso, ma non toglie validità ed efficacia all’atto per la parte per cui esso non ha valore di interrogatorio ma di denuncia di reato — se del caso calunniosa — nei confronti del terzo estraneo. La nullità dell’atto come interrogatorio non può, infatti, sopprimere il dato storico della notitia criminis falsamente denunciata che ha una sua autonomia concettuale, essendo ius receptum che il diritto dell’imputato di respingere da sé l’accusa e se del caso di mentire (ius defendendi) non si estende fino a giustificare le false accuse a carico di persone innocenti.

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Cass. pen. n. 11013/1993

La sola denuncia di un fatto realmente accaduto, che non contenga gli estremi di un reato, di per sé non costituisce calunnia, essendo necessario, perché questo reato possa configurarsi, l’alterazione in tutto o in parte della verità dalla quale possa derivare incolpazione per il denunciato. Né tale incolpazione deve nascere dalla qualificazione giuridica data ai fatti dal denunciante, ma deve essere contenuta negli elementi portati a conoscenza dell’autorità giudiziaria o di organi che abbiano obbligo di riferire a questa.

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Cass. pen. n. 3040/1993

La ratio dell’incriminazione del fatto previsto dall’art. 368 c.p. risiede nella necessità di scongiurare il pericolo, anche se lieve o remoto, che si proceda a carico di un soggetto per un reato che egli non abbia commesso. Di conseguenza integra l’elemento materiale del reato in esame qualunque deposizione calunniosa, che non si manifesti infondata o inverosimile sulla base del suo stesso contenuto.

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Cass. pen. n. 1974/1993

In materia di calunnia, il termine «denuncia» di cui all’art. 368 c.p. va inteso nel senso di informazione contenente fatti criminosi, idonea a attivare un procedimento penale. Ne consegue che costituisce «denuncia» anche il disconoscimento di scrittura privata nel procedimento civile, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., quando la parte non si limiti ad esercitare tale potere in termini espliciti e formali, al fine di sottrarsi agli effetti pregiudizievoli derivanti dal riconoscimento anche tacito della scrittura prodotta, ma aggiunge incolpazioni esplicite o implicite di un reato contro la fede pubblica, tali da essere idonee ad attivare un procedimento penale contro persona indicata o determinabile dal testo dell’atto.

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Cass. pen. n. 10570/1992

In caso di falsa incolpazione di più soggetti innocenti con unica denuncia, si configurano tanti distinti reati di calunnia, unificati ai sensi dell’art. 81 primo comma c.p., quanti sono gli incolpati.

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Cass. pen. n. 10361/1992

Poiché il principale bene tutelato dall’art. 368 c.p. è il corretto funzionamento della giustizia, che viene comunque ad essere turbato, anche quando venga attribuito all’incolpato un reato diverso da quello da lui effettivamente commesso, indipendentemente dalla diversa gravità o meno dell’uno rispetto all’altro, deve ritenersi configurabile il delitto di calunnia anche a carico di chi, avendo subito un reato di estorsione, denunzi il responsabile per il diverso reato di rapina. (Nella specie si trattava di estorsione seguita a un rapporto omosessuale, che la vittima aveva inteso, per vergogna, tenere nascosto).

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Cass. pen. n. 2389/1992

Per ritenere insussistente l’elemento psicologico del reato di calunnia è necessario che il convincimento della colpevolezza del denunciato, anche se erroneo, sia fondato su elementi seri e concreti e non su mere congetture o supposizioni.
Perché venga integrato l’elemento soggettivo del reato di calunnia nessun rilievo assumono — almeno in linea di massima — i motivi a delinquere. I detti motivi, peraltro, possono acquistare valore sintomatico ai fini della valutazione della prova dell’elemento soggettivo di tale reato. (Nella specie, trattandosi di falsa denuncia proveniente da persona esperta di diritto, la Suprema Corte ha osservato che, ai fini della prova, l’analisi dei motivi a delinquere può assumere rilievo decisivo, per la possibilità che il colpevole si precostituisca una via di uscita allo scopo di sfuggire a responsabilità penale, così da prospettare ragioni diverse da quelle normalmente conseguenti ad una falsa incolpazione).
Perché venga realizzato l’elemento oggettivo del reato di calunnia non è necessario che l’agente delinei i contorni, più o meno precisi, di una fattispecie penalmente rilevante, indicandone anche l’esatto nomen juris, ma è sufficiente che siano portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria circostanze di fatto idonee ad integrare un’ipotesi di reato. Spetta, infatti, all’autorità giudiziaria — in primo luogo al pubblico ministero e quindi al giudice — individuare l’esatto inquadramento giuridico dei fatti portati al suo giudizio. Quale possa essere, poi, la qualificazione ad opera del giudice del reato denunciato — anche se in contrasto con la qualificazione adottata dal pubblico ministero — rimane ferma la condotta, essenziale al delitto di calunnia, consistente nell’aver portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile (ciò è sufficiente, integrando la calunnia una fattispecie di reato di pericolo) l’espletamento delle indagini.

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Cass. pen. n. 8411/1992

In tema di calunnia, e con riguardo all’elemento soggettivo del reato, la certezza dell’innocenza dell’incolpato costituisce l’essenza del dolo e deve essere piena e assoluta nel momento in cui l’incolpazione ha luogo.

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Cass. pen. n. 8142/1992

Il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è sufficiente, per la sua integrazione, la possibilità che l’autorità giudiziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato con danno per il normale funzionamento della giustizia. Ne consegue che il delitto deve escludersi soltanto quando il reato incolpato sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, mentre ne va affermata la sussistenza quando il fatto oggetto dell’incolpazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela per sopravvenuta innovazione legislativa, ovvero risulti coperto da una causa estintiva, come la prescrizione e l’amnistia.

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Cass. pen. n. 7441/1992

In tema di calunnia, qualora risulti dimostrato il convincimento, ancorché erroneo o dubitativo, dell’accusatore, in ordine alla colpevolezza degli accusati, deve pronunziarsi il proscioglimento del predetto con la più ampia formula liberatoria.

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Cass. pen. n. 3784/1992

Il delitto di calunnia sussiste anche quando l’incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato — nella forma, cioè, della incolpazione cosiddetta reale o indiretta — purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all’inizio dell’azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto sussistente l’elemento materiale del reato previsto dall’art. 368 c.p. nella denuncia di smarrimento di un assegno preordinata a far convergere su una persona identificabile l’accusa del reato di furto o di ricettazione).

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Cass. pen. n. 1743/1992

L’incolpazione implicita integra il delitto di calunnia allorché dal suo tenore e dal contesto delle circostanze in cui viene formulata emerga la volontaria attribuzione di un fatto costituente reato a carico di persona che si sa innocente, che sebbene non indicata nella sua precisa individuazione sia peraltro determinabile sulla base degli elementi contenuti nella dichiarazione accusatoria o a questa agevolmente riferibili.

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Cass. pen. n. 8722/1991

In tema di calunnia, l’individuazione del richiesto dolo generico — cioè la consapevolezza da parte del denunciante dell’innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività concreta del fatto attribuito all’incolpato — è evidenziato, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l’azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto. Il problema dell’accertamento del dolo consiste, quindi, nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta, che sono espressione dell’atteggiamento psichico dell’agente ed indicative della esistenza di una rappresentazione e di una voluta motivazione del fatto. Ne deriva che la motivazione in ordine alla sussistenza del dolo si immedesima con l’accertamento di quelle circostanze che evidenziano la cosciente volontà della condotta dell’agente.

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Cass. pen. n. 13349/1990

Per la sussistenza del delitto di calunnia è necessaria la dimostrazione che l’imputato abbia acquisito la certezza dell’innocenza dell’incolpato. Di conseguenza, non può essere addebitato tale delitto allorché sussistano elementi tali da far sorgere, nell’animo del denunciante, anche soltanto ragionevoli dubbi in ordine alla colpevolezza di colui nei cui confronti la denuncia è diretta.

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Cass. pen. n. 3127/1990

Nel reato di calunnia il convincimento della colpevolezza del denunciato esclude l’elemento psicologico del reato se esso, anche se erroneo, si basa su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni.

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Cass. pen. n. 3062/1990

Per la sussistenza dell’elemento materiale nel reato di calunnia, è sufficiente che siano portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria circostanze di fatto idonee ad indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato da lui non commessi, poiché ciò che ha rilievo è che siano riferiti determinati fatti o comportamenti la cui valutazione — in ordine all’identificazione dei reati eventualmente configurabili e all’idoneità della denuncia a determinare indagini giudiziarie — va effettuata, con criterio oggettivo, dall’autorità giudiziaria.

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Cass. pen. n. 3025/1990

Per il delitto di calunnia, non può mai essere concessa l’attenuante di cui all’art. 62, n. 2 del c.p., quale che sia stata la finalità perseguita dal reo, posto che l’ordinamento giuridico non può ammettere o riconoscere alcuna positiva valenza alla falsa incolpazione di un innocente.

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Cass. pen. n. 10260/1989

Per la sussistenza del delitto di calunnia non è richiesto che la persona incolpata sia nominativamente indicata, essendo sufficiente che vengano offerti all’autorità giudiziaria elementi che ne consentano l’identificazione. (Nella specie è stato ritenuto che anche il semplice disconoscimento della propria firma, poi accertata autentica, su di un atto può integrare il reato di calunnia quando il soggetto sappia di avere apposto la sottoscrizione che assume falsificata ed è consapevole che la persona indiziabile del reato denunciato è del tutto incolpevole).

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Cass. pen. n. 8403/1989

L’animus defendendi esclude il dolo del reato di calunnia solo quando l’imputato si limiti a negare la propria reità e non quando aggiunga accuse contro terzi, incolpandoli di uno specifico reato, pur conoscendone l’innocenza.

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Cass. pen. n. 8401/1989

Per quanto la sentenza pronunciata nel procedimento a carico dell’incolpato non faccia stato in quello contro il calunniatore, essendovi completa autonomia fra i due giudizi, il giudice della calunnia può riesaminare i fatti oggetto del procedimento a carico dell’incolpato stesso al fine di accertarne la falsità.

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Cass. pen. n. 12673/1988

La perseguibilità per il delitto di calunnia, già consumato, permane anche se, per intervento legislativo, il fatto oggetto della incolpazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela e questa non sia stata proposta.

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Cass. pen. n. 1880/1988

Il delitto di calunnia è a natura plurioffensiva, nel senso che titolari dell’interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice sono lo Stato e l’incolpato falsamente, onde impedire, in relazione a quest’ultimo, il pericolo dell’offesa al suo onore e della privazione della sua libertà. Ne consegue che persona offesa dal reato è anche il magistrato calunniato, per cui nell’ipotesi di un procedimento instaurato a seguito di questo reato, in danno, per l’appunto, di un magistrato la competenza non si radica nel locus commissi delicti, ma nel diverso foro territoriale stabilito dall’art. 41 bis c.p.p.

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Cass. pen. n. 5457/1988

L’imputato di diffamazione può insistere, anche mentendo, nell’affermare la veridicità dei fatti attribuiti alla persona offesa. Egli pertanto non è punibile a titolo di calunnia in danno del soggetto diffamato mediante l’attribuzione di reati, se tale attribuzione avvenga nel corso di interrogatori resi all’autorità giudiziaria, stante la presenza di una causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 51 c.p., purché questo legittimo esercizio del diritto di difesa si svolga, quale necessario strumento di confutazione dell’imputazione, secondo un rigoroso rapporto di connessione funzionale. Ove, invece, siffatti limiti vengano varcati, come sull’ipotesi in cui, al di fuori di ogni intento difensivo, dopo aver diffamato taluno, l’imputato assuma davanti all’autorità giudiziaria iniziative dirette a far condannare il diffamato per reato di cui egli lo sa essere innocente, si esorbita dall’esercizio del diritto di difesa, e la originaria imputazione per diffamazione concorre con la calunnia in danno del diffamato. (Nella specie, sul rilievo che gli imputati, nel corso degli interrogatori, si erano limitati a difendersi, indicando le fonti cui avevano attinto le notizie riferite, senza neppure asserirne la veridicità, la Suprema Corte, ha ritenuto che esulasse dalla loro condotta qualsiasi intento diverso da quello meramente difensivo a che perciò non potesse essere loro addebitata, oltre alla diffamazione a mezzo stampa, anche la calunnia).

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Cass. pen. n. 10866/1987

La sentenza che dichiara estinto un reato per amnistia non ha efficacia vincolante nel successivo giudizio a carico dell’imputato di calunnia in relazione a tale reato.

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Cass. pen. n. 6636/1987

In tema di procedimento per reato di calunnia, il giudizio su questo reato è del tutto autonomo da quello concernente il reato ascritto al calunniato, tanto è che la sentenza, anche se irrevocabile, pronunciata nel processo eventualmente instaurato nei confronti dell’incolpato, non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell’accertamento della falsità o meno della notitia criminis i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l’incolpato. (Nella specie, l’imputato deduceva che l’incolpato non era stato sottoposto a procedimento penale e quindi egli imputato era stato illegittimamente condannato).

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Cass. pen. n. 13881/1986

In tema di calunnia, l’intervenuta abolizione del reato oggetto della falsa incolpazione, a seguito di depenalizzazione, non incide sulla configurabilità del delitto di cui all’art. 368 c.p.

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Cass. pen. n. 13868/1986

Poiché l’innocenza del calunniato costituisce un presupposto del delitto di calunnia, l’accertamento di essa è pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza della calunnia, ma tale pregiudizialità inerisce principalmente, sul piano logico, al sillogismo della decisione sull’imputazione di calunnia e non richiede necessariamente, sul piano processuale, l’accertamento nell’ambito di un procedimento penale contro il calunniato al fine di accertare l’inconsistenza o l’infondatezza dell’accusa rivoltagli dal calunniatore.

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Cass. pen. n. 5469/1986

Il reato di calunnia non è escluso dall’animus defendendi per cui esso è configurabile anche durante l’interrogatorio dell’imputato allorché questi per discolparsi delle contestazioni a suo carico incolpi taluno sapendolo innocente, usando delle espressioni dubitative che, tuttavia, dal complesso delle incolpazioni false, lasciano desumere una precisa denunzia di fatto costituente reato.

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Cass. pen. n. 4394/1986

In tema di calunnia, pur sussistendo, di norma, un rapporto di pregiudizialità con il procedimento per il reato denunciato, deve procedersi immediatamente contro il calunniatore allorché la falsità della incolpazione si manifesti ab initio con carattere di evidenza.

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Cass. pen. n. 990/1985

Il reato di calunnia permane anche se, per innovazione legislativa, il fatto oggetto della falsa incolpazione non costituisca più reato, analogamente all’ipotesi di causa estintiva sopravvenuta applicabile al fatto addebitato. (Fattispecie relativa a contravvenzione depenalizzata ai sensi dell’art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale).

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Cass. pen. n. 8253/1984

Non esorbita dai limiti del diritto di difesa l’imputato che, in sede d’interrogatorio di polizia giudiziaria a suo carico, definisca falso il rapporto soltanto per quanto attiene alla veridicità della denunzia in esso contenuta. Egli, pertanto, non è punibile a titolo di calunnia in danno dell’autore di detto rapporto, stante la presenza di una causa di esclusione della pena ex art. 51 c.p., in forza del legittimo esercizio del diritto di difesa, purché questo si svolga quale necessario strumento di confutazione dell’imputazione, secondo un rigoroso rapporto di connessione funzionale tra l’accusa (implicita o esplicita) formulata dall’imputato e l’oggetto della contestazione nei suoi confronti. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto insussistente il delitto di calunnia nel fatto dell’imputato che, alla lettura del rapporto da parte del pubblico ministero, aveva affermato che le cose scritte sul suo conto erano «tutte fesserie» dovute alla volontà di rovinarlo ed aveva concluso col dire: «per me il maresciallo dei carabinieri ha scritto il falso in questo rapporto»).

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