Art. 368 – Codice penale – Calunnia
Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale , incolpa di un reato taluno che egli sa innocente , ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato , è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata [64] se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; [e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17164/2025
In virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, non rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato. (Fattispecie relativa a testimone, già sentito a sommarie informazioni, denunciato successivamente per calunnia in relazione ai medesimi fatti).
Cass. civ. n. 27098/2024
Il dubbio sulla sussistenza del reato presupposto, pur sancito da una sentenza irrevocabile, non giustifica, di per sé solo, il dubbio sulla sussistenza del reato di calunnia. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel giudizio per il delitto di calunnia, l'innocenza del calunniato non va necessariamente accertata in via pregiudiziale in un separato procedimento penale e il giudicato eventualmente formatosi al riguardo deve essere liberamente e autonomamente valutato). (Conf.: n. 8637 del 1979,
Cass. civ. n. 20064/2024
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, cosicchè, soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare, perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso, la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, deve escludersi la materialità del delitto di calunnia. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile la calunnia con riferimento all'accusa rivolta ad un giornalista di avere inventato le circostanze che lo stesso aveva riferito al pubblico ministero per come apprese, invece, dallo stesso ricorrente, così implicitamente accusandolo dei reati di false informazioni al pubblico ministero, diffamazione e calunnia, sebbene nei confronti dell'accusato non fosse stata avviata alcuna indagine).
Cass. civ. n. 15296/2024
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla natura calunniosa della denuncia querela presentata nei confronti dell'attore per i reati di calunnia e diffamazione, dai quali egli era stato assolto per mancanza dell'elemento soggettivo, aveva tratto la prova della consapevolezza, in capo ai convenuti, dell'innocenza dell'attore dalla sentenza di assoluzione).
Cass. civ. n. 13093/2024
La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).
Cass. civ. n. 48749/2023
Le dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato, in sede di interrogatorio, a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non sono scriminate dall'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., comporta che la difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non esclude, "a fortiori", l'antigiuridicità della condotta).
Cass. civ. n. 30981/2023
Non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale ed abbia prospettato specifiche ipotesi di reato. (Fattispecie in cui l'imputata aveva incolpato i conduttori dell'appropriazione di un bene immobile).
Cass. civ. n. 32673/2015
Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, dovendo invece escludersi il reato quando il fatto sia diverso da quello accertato soltanto per modalità secondarie della sua realizzazione, che non ne modificano l'aspetto strutturale e non incidono sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione. (Fattispecie relativa ad una denuncia per detenzione di stupefacenti a carico di un solo soggetto, che dinanzi al giudice aveva ammesso le proprie responsabilità a titolo di concorso; in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di condanna).
Cass. civ. n. 53614/2014
Il giudizio nel procedimento per reato di calunnia è del tutto autonomo rispetto a quello concernente il reato ascritto al calunniato e, pertanto, la sentenza di proscioglimento, anche se irrevocabile, pronunciata nel processo eventualmente instaurato nei confronti dell'incolpato, non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell'accertamento della falsità o meno della "notitia criminis", i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato.
Cass. civ. n. 22928/2013
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, la falsa accusa può anche realizzarsi tacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto fuori del suo contesto e far apparire quindi come illeciti i comportamenti realmente tenuti dall'accusato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva denunciato un avvocato per avere incassato un assegno relativo ad un credito della sua ditta, omettendo di riferire, però, di essere stato preventivamente informato dall'avvocato che l'assegno sarebbe stato trattenuto a compensazione di crediti professionali).
Cass. civ. n. 6150/2013
Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempreché la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità quali, ad esempio, rilievi dattiloscopici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concorso in calunnia sia nei confronti dell'autore del reato di guida in stato di ebbrezza, privo di documenti, che aveva fornito ai verbalizzanti le generalità del fratello, sia del soggetto presente nell'auto che aveva confermato le false generalità).
Cass. civ. n. 32944/2012
Integra il delitto di calunnia la condotta oggettivamente idonea a determinare l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona che si sa innocente, non essendo necessario che i fatti siano esposti secondo lo schema tipico di una determinata fattispecie delittuosa, né che siano corredati dalla qualificazione giuridica appropriata. (Fattispecie relativa ad una denuncia presentata nei confronti di alcuni collaboratori di giustizia accusati di essersi accordati tra loro per rendere false dichiarazioni nei confronti di un parlamentare e di altro soggetto, in cui la S.C., nonostante il tenore letterale della denuncia avesse prospettato solo un mero accordo tra i collaboratori, ha ritenuto sussistente la calunnia, perché l'agente, al momento della presentazione della denuncia, era consapevole del fatto che i collaboratori ingiustamente accusati avevano già reso le loro dichiarazioni all'A.G.).
Cass. civ. n. 37795/2010
Non integra il delitto di calunnia l'esposizione di circostanze di fatto inidonee ad indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, anche quando il soggetto attivo, sulla base dei dati prospettati all'autorità giudiziaria, manifesti l'erronea convinzione di denunciare un reato, sia pure in forma dubitativa e generica.(Fattispecie in cui un avvocato, nel patrocinare gli interessi del proprio cliente nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva aspramente contestato la legittimità di tale provvedimento, lamentando il "comportamento anomalo" del giudice e le "possibili illegittime connivenze" del difensore della controparte).
Cass. civ. n. 34696/2010
Non integra il delitto di calunnia colui che al momento dell'arresto fornisce agli operanti false generalità, attribuendosi l'identità di altra persona realmente esistente.
Cass. civ. n. 32325/2010
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia. (Nella specie si è ritenuta configurabile la calunnia nell'esposto presentato da un avvocato nei confronti di un magistrato, accusato di palese e sistematico ostracismo verso le sue tesi difensive, e perciò implicitamente del reato di abuso di ufficio, in ordine al quale, peraltro, non era stata iniziata l'azione penale).
Cass. civ. n. 21789/2010
Il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, nel senso che oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, offende anche l'onore dell'incolpato, il quale è conseguentemente legittimato all'opposizione alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento.
Cass. civ. n. 7643/2010
Integra l'elemento materiale del delitto di calunnia, quale "denunzia", anche il disconoscimento di scrittura privata nel procedimento civile, ai sensi dell'art. 214 c.p.p., quando la parte non si limiti ad esercitare tale potere in termini espliciti e formali, al fine di sottrarsi agli effetti pregiudizievoli derivanti dal riconoscimento anche tacito della scrittura prodotta, ma aggiunge incolpazioni esplicite o implicite di un reato contro la fede pubblica, tali da essere idonee ad attivare un procedimento penale nei confronti di un soggetto individuabile in base al contesto dell'atto.
Cass. civ. n. 32841/2009
Ai fini della prova del delitto di calunnia è necessario che sia accertata non già la mera non verosimiglianza delle dichiarazioni con le quali altri sia incolpato di un reato, ma la sicura falsità delle stesse.
Cass. civ. n. 35339/2008
Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata. Questa condizione non si verifica allorché la diversità, non incidendo sull'essenza del fatto, riguardi soltanto modalità secondarie di realizzazione del fatto, che non ne modifichino l'aspetto strutturale e non incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di calunnia in relazione ad una denuncia che, pur avendo enfatizzato la dinamica dei fatti, descrivendoli nelle loro modalità esecutive in maniera particolarmente allarmante, non aveva inciso sull'essenza degli illeciti denunciati, ed in particolare sulla loro identificazione e qualificazione giuridica ).
Cass. civ. n. 2805/2007
Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia essenzialmente diverso da quello realmente accaduto, ovvero quando al denunciato sia attribuito un reato diverso per titolo e più grave. Questa condizione non si realizza allorché la diversità, non incidendo sull'essenza del fatto, comporti soltanto la configurazione di circostanze aggravanti che non ne alterino la gravità oggettiva. (Fattispecie nella quale l'agente aveva falsamente riferito, nel denunciare un oltraggio effettivamente subito, di essere stato minacciato e la Corte ha stabilito che i profili di falsità accertati non costituivano un'effettiva, diversa gravità del fatto realmente accaduto e denunciato).
Cass. civ. n. 15559/2006
Il delitto di calunnia, che è reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente anche la possibilità dell'inizio di un procedimento penale, non si configura quando la falsa accusa ha ad oggetto fatti per i quali l'esercizio dell'azione penale è paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità, ed in particolare dall'effetto preclusivo derivante dalla decisione irrevocabile di un precedente giudizio sugli stessi fatti.
Cass. civ. n. 24572/2005
Non è idonea a rendere configurabile il delitto di calunnia ma solo quello di false generalità (eventualmente aggravato ove si realizzi la condizione di cui al terzo comma, n. 2, dell'art. 495 c.p.), la condotta di chi, nell'ambito di un procedimento penale a proprio carico, si attribuisca le generalità di altra persona, pur se effettivamente esistente.
Cass. civ. n. 39232/2004
Per la sussistenza del delitto di calunnia occorre che la falsa incolpazione sia portata a conoscenza della autorità giudiziaria o di altra autorità che ad essa ha l'obbligo di riferire. Ne consegue che non è configurabile il predetto reato in relazione a dichiarazioni rese da un confidente ad un ufficiale di P.G., che, in violazione dell'art. 203 c.p.p., sia stato poi costretto a rivelarne la fonte.
Cass. civ. n. 13309/2004
Ricorrono gli estremi del reato di calunnia quando l'imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell'imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l'innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto e da ciò derivi la possibilità di inizio di un'indagine penale da parte dell'autorità. (Nella specie, l'indagato, sospettato per il reato di omicidio, aveva affermato, in un interrogatorio reso al P.M., di avere restituito, la sera prima dell'uccisione, a persona che sapeva innocente, il possesso di un'automobile che recava tracce di un conflitto a fuoco, formulando indirettamente, in tal modo, a suo carico, la falsa accusa di omicidio. La Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato diretto ad ottenere l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 51 c.p. confermando che le dichiarazioni dell'imputato non avevano alcuna rilevanza ai fini del diritto di difesa).
Cass. civ. n. 7722/2004
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, la falsa accusa può anche realizzarsi sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto fuori del suo contesto e far apparire quindi come fatti illeciti o maggiormente lesivi di quanto essi effettivamente siano i comportamenti realmente tenuti dall'accusato. Deve quindi trattarsi di una omissione narrativa tale da influire sul reato addebitato nel senso che, in sua mancanza, il reato sarebbe escluso ovvero sarebbe di specie diversa (e meno grave) di quello che appare nel racconto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che detta condizione non fosse riconoscibile nel solo fatto che l'imputato — al quale si addebitava di aver calunniosamente accusato alcuni appartenenti all'Arma dei Carabinieri di averlo sottoposto ad un «pestaggio», dopo averlo condotto, a seguito di un controllo, presso il loro comando — avesse taciuto di essersi trovato, nell'occasione, in stato di ubriachezza e di aver dato, all'atto del suddetto controllo, in escandescenze, colpendo uno dei militari con un pugno).
Cass. civ. n. 48525/2003
Il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo una falsa accusa che, essendo astrattamente configurabile come notitia criminis in quanto a prima vista non manifestamente inverosimile, sia pertanto idonea all'apertura delle indagini preliminari, risultando del tutto irrilevante il fatto che le stesse si siano successivamente concluse con un decreto di archiviazione.
Cass. civ. n. 43018/2003
La presentazione di successivi atti di incolpazione, aventi ad oggetto lo stesso reato e lo stesso incolpato, integra la commissione di più reati di calunnia quando il successivo atto contenga una prospettazione che si risolva in una specificazione ed in un approfondimento della vicenda tale da costituire un apprezzabile novum rispetto alla originaria accusa.
Cass. civ. n. 37017/2003
Integra il reato di calunnia la condotta del privato che denunci lo smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, simulando, ai danni del prenditore del titolo il reato di furto o di ricettazione.
Cass. civ. n. 36364/2003
Integra il reato di calunnia l'indicazione delle circostanze di fatto diverse e più gravi di quelle realmente verificatesi. (Fattispecie in cui la moglie aveva accusato il marito di non aver mai in alcun modo contribuito al mantenimento dei figli minori a partire dal 1985, epoca del divorzio, mentre invece si era accertato che i coniugi, pur formalmente divorziati, avevano continuato a vivere nella stessa abitazione, messa a disposizione dal marito, fino al 1994).
Cass. civ. n. 26110/2003
Risponde del reato di calunnia, e non di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, colui il quale dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno, atteso che, in questo modo, accusa implicitamente il portatore del titolo di credito di essersene impossessato fraudolentemente.
Cass. civ. n. 25901/2003
Non ricorre il delitto di calunnia se i profili di falsità della denuncia sporta dal soggetto attivo non incidono sul giudizio di sussistenza del fatto e sulla relativa qualificazione giuridica, anche se da essi possa derivare l'indebita contestazione di circostanze aggravanti. (Fattispecie nella quale l'agente aveva falsamente riferito, nel denunciare lesioni effettivamente subite, che le stesse erano state provocate mediante un coltello, del quale in realtà il denunciato non aveva fatto uso).
Cass. civ. n. 18359/2003
La calunnia è reato di pericolo e pur essendo sufficiente ad integrarne gli estremi anche la astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale, tale possibilità è esclusa quando la falsa accusa abbia ad oggetto un reato per il quale difetti con immediata evidenza la condizione di procedibilità prevista per l'esercizio dell'azione penale.
Cass. civ. n. 30297/2002
In tema di calunnia, l'accusa della commissione di un reato può essere formulata in qualunque atto rivolto ad una pubblica autorità che sia tenuta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., a denunciare all'autorità giudiziaria la notizia di reati perseguibili d'ufficio, e non soltanto attraverso una denuncia al giudice penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile l'elemento oggettivo della calunnia nel contenuto di una istanza di ricusazione di alcuni giudici di procedure esecutive presso il tribunale di Torino, accusati di plurime condotte di favoreggiamento della controparte, istanza che era stata ritualmente trasmessa al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale).
Cass. civ. n. 5513/1996
Non è consentito dedurre in modo automatico la sussistenza della calunnia a carico dell'accusatore dall'intervenuto proscioglimento nel merito per il reato di cui un soggetto era stato coscientemente incolpato e il giudicato, sia pure definitivo, rispetto al reato oggetto di incolpazione deve essere valutato autonomamente e liberamente nel giudizio per la calunnia. Non esiste infatti nell'ordinamento processuale nessuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238 bis c.p.p. consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192 comma 3.
Cass. civ. n. 2110/1996
Il delitto di calunnia può essere commesso non solo nella forma diretta, cioè attraverso una denuncia presentata all'autorità giudiziaria, ma anche in forma indiretta, cioè attraverso una segnalazione del fatto-reato a un'altra autorità che a quella giudiziaria ha l'obbligo di riferire; ed è configurabile non solo quando si riferiscono fatti dei quali si assume di aver avuto una diretta percezione, ma anche allorquando si rappresentano quei fatti come oggetto di altrui conoscenze o addirittura predisponendo maliziosamente quanto sia sufficiente perché possa profilarsi la necessità di avviare determinate indagini nei confronti di soggetti della cui innocenza si è così certi da dover ricorrere all'artificiosa creazione della prova della loro responsabilità. (Fattispecie nella quale il ricorrente, nel quale doveva identificarsi la fonte di una notizia calunniosa fatta pervenire ai servizi di sicurezza, lamentava l'impossibilità di configurare a suo carico il delitto di cui all'art. 368 c.p., sul rilievo — ritenuto, peraltro, corretto dalla S.C. — che, a norma dell'art. 9, comma terzo, della legge 24 ottobre 1977 n. 801, soltanto i direttori dei servizi di sicurezza, e non altri, sono obbligati a fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi ai fatti configurabili come reato).
Cass. civ. n. 9903/1995
In tema di calunnia, il concorso nel reato non è escluso ove sussistano discrepanze fra le versioni dei concorrenti, trattandosi di eventualità che si verifica frequentemente nei casi di accuse sostenute da correi, specie se non concordate da vicino. (Fattispecie nella quale la ricorrente aveva svolto attività istigatoria nei confronti del coimputato, inducendo quest'ultimo ad inviare falsi memoriali ed approvandone poi l'operato).
Cass. civ. n. 11013/1993
La sola denuncia di un fatto realmente accaduto, che non contenga gli estremi di un reato, di per sé non costituisce calunnia, essendo necessario, perché questo reato possa configurarsi, l'alterazione in tutto o in parte della verità dalla quale possa derivare incolpazione per il denunciato. Né tale incolpazione deve nascere dalla qualificazione giuridica data ai fatti dal denunciante, ma deve essere contenuta negli elementi portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di organi che abbiano obbligo di riferire a questa.