Cass. civ. n. 23850 del 05 settembre 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITA' SINDACALE Lavoratore sindacalista - Contestazione dell'autorità e della supremazia del datore di lavoro - Liceità - Diritto di critica delle decisioni aziendali - Limiti - Modalità idonee a ledere l'onore e il decoro dell'impresa o di suoi dirigenti - Sanzionabilità in via disciplinare - Ammissibilità.
Il rappresentante sindacale, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trova su un piano paritetico con il datore di lavoro, in quanto l'attività sindacale, tutelata dall'art. 39 Cost. e diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori contrapposti a quelli del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo; ciononostante, l'esercizio da parte del lavoratore sindacalista del diritto di critica, anche aspra, garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., non si sottrae ai limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza di tutela della persona umana assicurata dall'art. 2 della Cost., sicché, qualora tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento assume rilevanza disciplinare.
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 21
Costituzione art. 39
Cod. Civ. art. 2094
Legge 30/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Legge 30/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.