Cass. civ. n. 3092 del 11 febbraio 2014
Testo massima n. 1
In tema di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, terzo comma, cod. civ., essendo diretta a consentire l'adeguamento della servitù alle esigenze del fondo che ne beneficia, mediante ampliamento della sede del transito già esistente sul fondo altrui, è applicabile anche nell'ipotesi in cui si domandi di ampliare una strada inclusa nel fondo dominante tramite asservimento di una parte del fondo latistante.