Cass. civ. n. 4214 del 21 febbraio 2014
Testo massima n. 1
In tema di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, non si richiede, ai fini dell'opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente, la permanenza del requisito della visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù, necessario per il sorgere del diritto.