Art. 1062 – Codice civile – Destinazione del padre di famiglia
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati [1072].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25493/2024
L'apparenza della servitù si identifica nell'oggettiva e permanente presenza di opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate, che, per struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro; tale requisito mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili e va valutato caso per caso, cosicché risulta significativa, in un contesto di unità abitative in condominio, la possibilità dell'acquirente di rappresentarsi il passaggio di tubi di scarico del piano superiore.
Cass. civ. n. 4805/2024
La sentenza di divisione non è di per sé idonea ad escludere la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, qualora essa non abbia specificatamente valutato la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dall'art. 1062 c.c. e non consti dell'eventuale adozione - da parte del giudice - di statuizioni contrarie o incompatibili con la tale costituzione. In assenza, pertanto, delle predette condizioni essa opera non come provvedimento costitutivo delle eventuali servitù, bensì come fatto giuridico che, in correlazione con la situazione obbiettiva dei luoghi, determina il sorgere della servitù secondo lo schema della costituzione per destinazione del padre di famiglia.
Cass. civ. n. 4646/2024
La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini di escludere l'esistenza di tale servitù, il mancato utilizzo delle suindicate opere da parte dell'originario proprietario essendo, al contrario, decisivo accertare se esse costituissero segni visibili e permanenti della sua avvenuta costituzione).
Cass. civ. n. 33751/2023
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., trova applicazione non solo nell'ipotesi del singolo proprietario, ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù.
Cass. civ. n. 18583/2023
In tema di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, la regola della reciprocità prevista ex art. 1062, comma 2, c.c., non esclude la configurabilità di situazioni nelle quali l'asservimento assuma, invece, carattere unilaterale, dovendosi valutare, caso per caso, le caratteristiche del vincolo funzionale, o rapporto di subordinazione, esistente tra le porzioni del fondo prima della cessazione della loro appartenenza ad un unico proprietario.
Cass. civ. n. 17475/2023
Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima.
Cass. civ. n. 17380/2023
Ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, per determinare il momento rilevante ai fini della costituzione della servitù va considerato lo stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell'appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario, con la conseguenza che, in caso di acquisto di uno dei due fondi per usucapione, occorre avere riguardo al momento del compimento del tempo necessario ad usucapire e non a quello della pronuncia giudiziale, che ha natura di mero accertamento.
Cass. civ. n. 12381/2023
Quando due fondi o due parti di un fondo appartenenti a più proprietari in comunione siano posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, non può configurarsi l'esercizio di una servitù in favore di uno dei comunisti, ostandovi il principio "nemini res sua servit" e si può, piuttosto, determinare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ove tale situazione sussista al momento dello scioglimento della comunione con divisione di due fondi e non emerga una manifestazione di volontà dei condividenti impeditiva della costituzione della servitù stessa.
Cass. civ. n. 7542/2023
Il proprietario di due fondi può manifestare la propria volontà contraria alla costituzione di una servitù tra gli stessi anche prima della loro separazione e, quindi, anche nel contratto preliminare di vendita di uno di essi senza che, ai fini dell'effetto preclusivo, sia necessario riprodurre tale volontà nel successivo contratto definitivo, atteso l'inscindibile legame esistente tra i due negozi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato sussistere una servitù per destinazione del padre di famiglia tra due appartamenti, essendosi l'acquirente di uno di essi impegnato, in sede di contratto preliminare di vendita, nei confronti della società venditrice originaria unica proprietaria, a rimuovere la tettoia e le altre opere abusive, in ciò ravvisandosi l'opposizione esplicita di quest'ultima a mantenerle.)
Cass. civ. n. 14714/2022
Qualora un unico fondo, originariamente pervenuto in successione a due eredi per quote indivise, venga successivamente frazionato da questi ultimi in porzioni distinte in sede di divisione, la situazione di assoggettamento di fatto di una di tali porzioni rispetto all'altra è idonea a determinare la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, con decorrenza da detta divisione.
Cass. civ. n. 28379/2022
Il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto della divisione del fondo in comproprietà, le due porzioni del fondo hanno cessato di appartenere ai comproprietari nel loro insieme.
Cass. civ. n. 12798/2019
In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo.
Cass. civ. n. 32684/2019
La mancanza di interclusione del fondo preteso dominante non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in quanto la sua costituzione avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti.
Cass. civ. n. 24853/2015
La disposizione dell'originario proprietario idonea a impedire la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062, comma 2, c.c., può anche essere anteriore alla divisione del fondo ed implicita, purché resa nota o conoscibile all'acquirente. (Nella specie, applicando il principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva negato effetto impeditivo alla presentazione di un tipo di frazionamento fatta dal proprietario qualche giorno prima dell'atto di vendita e da lui richiamata nell'atto stesso).
Cass. civ. n. 10662/2015
Il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario.
Cass. civ. n. 4214/2014
In tema di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, non si richiede, ai fini dell'opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente, la permanenza del requisito della visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù, necessario per il sorgere del diritto.
Cass. civ. n. 1269/2013
Ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia (nella specie, servitù di smaltimento delle acque), è necessaria la sussistenza dell'opera di asservimento, visibile e permanente, nel momento dell'alienazione dei fondi da parte dell'unico originario proprietario, essendo irrilevante, viceversa, che l'opera stessa (nella specie, l'impianto fognario) non fosse in regola con le prescrizioni di legge.
Cass. civ. n. 13534/2011
La "disposizione relativa alla servitù" la quale, ai sensi dell'art. 1062, secondo comma, c.c. impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da "facta concludentia", ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia). Ne consegue che non è oggettivamente incompatibile con l'effetto naturale di costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia la clausola con cui le parti del contratto - il quale determini la scissione dell'originario dominio unico in due proprietà distinte, l'una in situazione di asservimento rispetto all'altra - prevedano un diritto personale di parcheggio, non trasmissibile "mortis causa", né cedibile a terzi e commisurato temporalmente alla vita dell'acquirente, da esercitarsi su di una strada rimasta in proprietà del venditore.
Cass. civ. n. 3389/2009
L'«actio negatoria servitutis» non è esercitabile dal proprietario quando, pur verificandosi una molestia o turbamento del possesso o godimento del bene, la turbativa non si sostanzi in una pretesa di diritto sulla cosa, in tal caso essendo apprestati altri rimedi di carattere essenzialmente personale. Per altro verso, non è precluso a colui che abbia ottenuto, con sentenza passata in giudicato, declaratoria di inesistenza sul suo fondo di una servitù di passaggio, di agire in giudizio per far cessare il comportamento del proprietario dell'altrui fondo che ne abbia continuato l'esercizio nonostante il giudicato sfavorevole. La costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, che è fattispecie non negoziale, postula, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., l'esistenza di segni ed opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, nonché l'originaria appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario prima dell'acquisto di uno di essi da parte di altro soggetto e il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprietà, sempre che non risulti una manifestazione di volontà contraria all'atto del negozio con cui si attua detta separazione, che determina l'automatica conversione dello stato di fatto in quello di diritto; ne consegue che non può ritenersi sufficiente, al riguardo, l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo.
Cass. civ. n. 21087/2006
In tema di servitù, la costituzione per destinazione del padre di famiglia postula la presenza di opere di natura permanente, direttamente destinate all'esercizio della servitù, atte a rivelare in maniera non equivoca, per la loro struttura e funzione, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, al fine della costituzione di una servitù di passaggio, aveva negato il carattere di opera apparente al varco esistente nel muro di confine tra due fabbricati).
Cass. civ. n. 24849/2005
In tema di servitù prediali, la costituzione per destinazione del padre di famiglia, che si determina non in virtù di una manifestazione di volontà negoziale ma per la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù e che siano rivelatrici dell'esistenza del peso gravante sul fondo servente, richiede il concorso di più elementi costitutivi di una complessa fattispecie, e cioè: a) l'esistenza di due o più fondi appartenenti allo stesso proprietario tra cui, con opere visibili, si sia costituito un rapporto obiettivo di servizio tale da manifestare l'esistenza di una servitù se i due fondi o le due parti del fondo appartenessero a distinti proprietari; b) la separazione dei due fondi o delle due parti del fondo per effetto di una atto di alienazione volontario. Pertanto, in presenza di tali elementi e in mancanza, all'atto dell'alienazione, di una volontà contraria, la servitù si intende stabilita ope legis e a titolo originario.
Cass. civ. n. 11348/2004
Essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, sì da eluderne la precarietà, ed apparenti, in modo da rendere certi e manifesti a chiunque — e perciò anche all'acquirente del fondo gravato — il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza impugnata che, nell'escludere la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, aveva accertato che — al momento in cui l'originario unico proprietario aveva donato l'edificio dividendolo tra i quattro figli, non sussisteva il collegamento fra ciascuno dei quattro accessi di cui — secondo il progetto presentato per ottenere la licenza edilizia — era dotato il fabbricato — all'epoca della donazione non ancora completato — e le singole proprietà donate).
Cass. civ. n. 14693/2002
In materia di diritti reali di godimento, pur potendo il requisito della utilitas consistere, al fine della ricorrenza di una servitù prediale, in una destinazione del fondo servente a mera comodità od amenità del fondo dominante ovvero a soddisfacimento di bisogni sporadici del medesimo, la presenza di una porta o di una porta-finestra non è inequivoca al fine di dimostrare una servitù di passaggio, ben potendo essa adempiere anche alla diversa funzione di fornire aria e luce all'immobile. La costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. postula che le opere permanenti destinate al suo esercizio predisposte dall'unico proprietario preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari. Deve escludersi pertanto l'anzidetta costituzione quando risulti che le opere assuntivamente destinate all'esercizio quando risulti che le opere assuntivamente destinate all'esercizio della servitù siano state realizzate dopo che il fondo, inizialmente unico, è stato diviso tra più proprietari.
Cass. civ. n. 7476/2001
Qualora un unico fondo pervenga in successione a due eredi, per quote indivise, e poi da questi ultimi in sede di divisione, sia frazionato in porzioni distinte, la situazione di assoggettamento di fatto dell'una all'altra porzione non può determinare la costituzione di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.), con riferimento al momento della successione, tenuto conto che la cessazione dell'appartenenza dell'immobile ad un unico proprietario si è verificata solo posteriormente, con la divisione della comunione ereditaria.
Cass. civ. n. 5699/2001
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ha come presupposto che due fondi o due parti del medesimo fondo, appartenenti in origine ad un proprietario unico o a più proprietari in comunione, siano stati posti da lui stesso o da loro stessi in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare, di fatto, il contenuto di una servitù prediale e che abbiano mantenuto inalterata tale situazione nel cessare di appartenere allo stesso soggetto. Fino a quando, però, i due fondi o le due parti del fondo, posti appunto in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente de facto al contenuto proprio di una servitù, continuano ad appartenere allo stesso proprietario o a più proprietari in comunione, la servitù non può sorgere, ostandovi il principio nemini res sua servit..
Cass. civ. n. 1720/2000
La disposizione idonea ad impedire, ai sensi dell'art. 1062, secondo comma, c.c., l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia deve provenire dal proprietario del fondo diviso, anche se non è richiesta la contestualità con la divisione del fondo stesso, potendo detta disposizione essere utilmente posta in essere anche in un momento anteriore. La manifestazione di volontà contraria alla nascita del detto diritto reale può essere legittimamente effettuata, altresì, dal curatore fallimentare nell'esercizio dei diritti del proprietario fallito, in occasione della vendita per parti divise dell'immobile unitariamente acquisito all'attivo fallimentare, ma non dai futuri acquirenti dei singoli lotti, i quali non hanno alcun titolo per impedire il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi.
Cass. civ. n. 5120/1998
Non è riconoscibile la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia se le opere e la situazione dei luoghi per il suo esercizio non esistevano al tempo dell'appartenenza ad un unico proprietario del fondo, ma sono esecutive del titolo che ha dato origine al frazionamento.
Cass. civ. n. 1381/1998
Perché possa dirsi sorta una servitù per destinazione del padre di famiglia (ai fini del cui sorgere, ove si tratti di servitù di passaggio, è priva di rilevanza ostativa la non interclusione del fondo dominante) non è richiesto che quando i fondi abbiano cessato di appartenere ad un unico proprietario questi abbia espressa la volontà di tener fermo lo stato di fatto dal quale risulti l'esistenza della servitù, essendo sufficiente che egli non abbia, neppure implicitamente, disposto in alcun modo al riguardo.
Cass. civ. n. 7221/1997
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone che due fondi o due parti del medesimo fondo appartenenti ad un proprietario unico siano stati da lui stesso posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio che corrisponda al contenuto proprio di una servitù e che tale situazione sia stata lasciata inalterata quando i due fondi cessarono di appartenere al medesimo proprietario; mentre ad impedire la costituzione del diritto di servitù è necessario che nell'atto con cui si prevede la separazione sia contenuta una manifestazione di volontà contraria alla nascita del diritto.
Cass. civ. n. 277/1997
Essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario, le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, sì da escluderne la precarietà, e apparenti, in modo da render certi e manifesti a chiunque — e perciò anche l'acquirente nel fondo gravato — il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto di asservimento.
Cass. civ. n. 592/1996
La servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita, ope legis, per il solo fatto che, all'epoca della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia stato posto o lasciato, per opere e segni manifesti ed univoci, in una situazione di subordinazione o di servizio che integri di fatto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico originario proprietario nel determinarla o mantenerla in vita. Ne consegue che il requisito della subordinazione va ricercato non nell'intenzione (negoziale) di detto proprietario, bensì nella natura dell'opera oggettivamente considerata, in quanto nel suo uso normale determini il permanente assoggettamento del fondo vicino all'onere proprio della servitù.
Cass. civ. n. 3116/1995
La «disposizione relativa alla servitù» la quale, ai sensi dell'art. 1062, secondo comma, c.c. impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da fatta concludentia, ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza della legge determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto, o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia).
Cass. civ. n. 196/1995
La costituzione del diritto di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia non si verifica quando la separazione di due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno solo di essi e comproprietario dell'altro tondo, mancando in tale ipotesi il requisito di appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario.
Cass. civ. n. 124/1995
A norma dell'art. 1062 c.c. la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi che è utilmente posta in essere, oltre che nello stesso negozio con cui è attuato il frazionamento del fondo originario, anche in un atto anteriore, purché questo si trovi col negozio o col fatto di separazione in una relazione tale da far escludere che, successivamente alla disposizione stessa, l'iter formativo della fattispecie legale di cui all'art. 1062 c.c.; già interrotto, abbia potuto utilmente ricominciare ed essere portato a compimento. L'accertamento di tale volontà preclusiva della servitù è riservato al giudice di merito ed è, perciò, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato.
Cass. civ. n. 11207/1993
In tema di costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, la disposizione del comma secondo dell'art. 1062 c.c., nel richiedere l'assenza di una disposizione relativa alla servitù all'atto della separazione dei fondi appartenenti allo stesso proprietario non va intesa nel senso restrittivo che una qualsiasi clausola relativa alla servitù sia sufficiente a rendere inoperante la sua costituzione per destinazione del padre di famiglia, ma nel senso di una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza di legge determina il sorgere della corrispondente servitù, convertendo la situazione di fatto in una situazione di diritto.
Cass. civ. n. 10165/1993
Il presupposto della obiettiva situazione di asservimento di un fondo, richiesto dall'art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dei luoghi esistenti nel momento in cui, per effetto della alienazione di uno o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario.
Cass. civ. n. 5714/1991
Ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia non è necessario che il proprietario abbia posseduto direttamente i due fondi, né che la loro condizione per cui sorge il peso per uno di essi e il vantaggio per l'altro sia stata posta in essere dallo stesso proprietario, occorrendo solo che il terzo abbia posseduto per lui, che le opere non gli siano state ignote, e che egli non si sia opposto alla loro esecuzione.
Cass. civ. n. 7655/1990
In tema di costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, il requisito della esistenza di opere visibili e permanenti va verificato con riferimento al momento della separazione dei fondi, non rilevando le modificazioni successive incidenti negativamente su tale situazione di fatto ai fini dell'acquisto del diritto o della sua opponibilità a chi sia subentrato nella proprietà del fondo servente.
Cass. civ. n. 7068/1988
La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha luogo anche se la relazione di asservimento esista tra due porzioni dello stesso immobile — e non soltanto tra due fondi — allorché queste cessino di appartenere allo stesso proprietario, sempre che venga accertata la sussistenza di elementi che denotino l'esistenza, al momento della separazione delle porzioni del fondo, di «uno stato di fatto» — posto in essere dall'unico proprietario — di asservimento dell'una rispetto all'altra, e cioè l'esistenza di opere visibili e permanenti, destinate all'esercizio della servitù su una porzione del fondo ed a vantaggio dell'altra successivamente separata dalla prima.