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Art. 1062 — Destinazione del padre di famiglia

Art. 1062 — Destinazione del padre di famiglia

La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati [ 1072 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14481/2018

La servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell’art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stata disposta, anziché dal proprietario, dal giudice dell’esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forzata, salvo che il giudice stesso manifesti una volontà a ciò contraria anche tramite l’ordine di rimozione delle opere o dei segni apparenti che avrebbero integrato il contenuto della detta servitù, sostituendosi egli, in tale caso, al “dominus” – padre di famiglia.

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Cass. civ. n. 4214/2014

In tema di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, non si richiede, ai fini dell’opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente, la permanenza del requisito della visibilità delle opere destinate all’esercizio della servitù, necessario per il sorgere del diritto.

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Cass. civ. n. 1269/2013

Ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia (nella specie, servitù di smaltimento delle acque), è necessaria la sussistenza dell’opera di asservimento, visibile e permanente, nel momento dell’alienazione dei fondi da parte dell’unico originario proprietario, essendo irrilevante, viceversa, che l’opera stessa (nella specie, l’impianto fognario) non fosse in regola con le prescrizioni di legge.

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Cass. civ. n. 13534/2011

La “disposizione relativa alla servitù” la quale, ai sensi dell’art. 1062, secondo comma, c.c. impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da “facta concludentia”, ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia). Ne consegue che non è oggettivamente incompatibile con l’effetto naturale di costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia la clausola con cui le parti del contratto – il quale determini la scissione dell’originario dominio unico in due proprietà distinte, l’una in situazione di asservimento rispetto all’altra – prevedano un diritto personale di parcheggio, non trasmissibile “mortis causa”, né cedibile a terzi e commisurato temporalmente alla vita dell’acquirente, da esercitarsi su di una strada rimasta in proprietà del venditore.

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Cass. civ. n. 3389/2009

L’«actio negatoria servitutis» non è esercitabile dal proprietario quando, pur verificandosi una molestia o turbamento del possesso o godimento del bene, la turbativa non si sostanzi in una pretesa di diritto sulla cosa, in tal caso essendo apprestati altri rimedi di carattere essenzialmente personale. Per altro verso, non è precluso a colui che abbia ottenuto, con sentenza passata in giudicato, declaratoria di inesistenza sul suo fondo di una servitù di passaggio, di agire in giudizio per far cessare il comportamento del proprietario dell’altrui fondo che ne abbia continuato l’esercizio nonostante il giudicato sfavorevole.
La costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, che è fattispecie non negoziale, postula, ai sensi dell’art. 1062 cod. civ., l’esistenza di segni ed opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, nonché l’originaria appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario prima dell’acquisto di uno di essi da parte di altro soggetto e il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprietà, sempre che non risulti una manifestazione di volontà contraria all’atto del negozio con cui si attua detta separazione, che determina l’automatica conversione dello stato di fatto in quello di diritto; ne consegue che non può ritenersi sufficiente, al riguardo, l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo.

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Cass. civ. n. 21087/2006

In tema di servitù, la costituzione per destinazione del padre di famiglia postula la presenza di opere di natura permanente, direttamente destinate all’esercizio della servitù, atte a rivelare in maniera non equivoca, per la loro struttura e funzione, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, al fine della costituzione di una servitù di passaggio, aveva negato il carattere di opera apparente al varco esistente nel muro di confine tra due fabbricati).

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Cass. civ. n. 24849/2005

In tema di servitù prediali, la costituzione per destinazione del padre di famiglia, che si determina non in virtù di una manifestazione di volontà negoziale ma per la presenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù e che siano rivelatrici dell’esistenza del peso gravante sul fondo servente, richiede il concorso di più elementi costitutivi di una complessa fattispecie, e cioè: a) l’esistenza di due o più fondi appartenenti allo stesso proprietario tra cui, con opere visibili, si sia costituito un rapporto obiettivo di servizio tale da manifestare l’esistenza di una servitù se i due fondi o le due parti del fondo appartenessero a distinti proprietari; b) la separazione dei due fondi o delle due parti del fondo per effetto di una atto di alienazione volontario. Pertanto, in presenza di tali elementi e in mancanza, all’atto dell’alienazione, di una volontà contraria, la servitù si intende stabilita ope legis e a titolo originario.

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Cass. civ. n. 11348/2004

Essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, all’atto della cessazione dell’appartenenza di due fondi ad un unico proprietario le opere destinate al servizio di uno all’altro siano stabili, sì da eluderne la precarietà, ed apparenti, in modo da rendere certi e manifesti a chiunque — e perciò anche all’acquirente del fondo gravato — il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza impugnata che, nell’escludere la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, aveva accertato che — al momento in cui l’originario unico proprietario aveva donato l’edificio dividendolo tra i quattro figli, non sussisteva il collegamento fra ciascuno dei quattro accessi di cui — secondo il progetto presentato per ottenere la licenza edilizia — era dotato il fabbricato — all’epoca della donazione non ancora completato — e le singole proprietà donate).

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Cass. civ. n. 14693/2002

In materia di diritti reali di godimento, pur potendo il requisito della utilitas consistere, al fine della ricorrenza di una servitù prediale, in una destinazione del fondo servente a mera comodità od amenità del fondo dominante ovvero a soddisfacimento di bisogni sporadici del medesimo, la presenza di una porta o di una porta-finestra non è inequivoca al fine di dimostrare una servitù di passaggio, ben potendo essa adempiere anche alla diversa funzione di fornire aria e luce all’immobile.
La costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062 c.c. postula che le opere permanenti destinate al suo esercizio predisposte dall’unico proprietario preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari. Deve escludersi pertanto l’anzidetta costituzione quando risulti che le opere assuntivamente destinate all’esercizio quando risulti che le opere assuntivamente destinate all’esercizio della servitù siano state realizzate dopo che il fondo, inizialmente unico, è stato diviso tra più proprietari.

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Cass. civ. n. 7476/2001

Qualora un unico fondo pervenga in successione a due eredi, per quote indivise, e poi da questi ultimi in sede di divisione, sia frazionato in porzioni distinte, la situazione di assoggettamento di fatto dell’una all’altra porzione non può determinare la costituzione di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.), con riferimento al momento della successione, tenuto conto che la cessazione dell’appartenenza dell’immobile ad un unico proprietario si è verificata solo posteriormente, con la divisione della comunione ereditaria.

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Cass. civ. n. 5699/2001

La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ha come presupposto che due fondi o due parti del medesimo fondo, appartenenti in origine ad un proprietario unico o a più proprietari in comunione, siano stati posti da lui stesso o da loro stessi in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio l’uno rispetto all’altro, atta ad integrare, di fatto, il contenuto di una servitù prediale e che abbiano mantenuto inalterata tale situazione nel cessare di appartenere allo stesso soggetto. Fino a quando, però, i due fondi
o le due parti del fondo, posti appunto in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente de facto al contenuto proprio di una servitù, continuano ad appartenere allo stesso proprietario o a più proprietari in comunione, la servitù non può sorgere, ostandovi il principio nemini res sua servit.

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Cass. civ. n. 1720/2000

La disposizione idonea ad impedire, ai sensi dell’art. 1062, secondo comma, c.c., l’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia deve provenire dal proprietario del fondo diviso, anche se non è richiesta la contestualità con la divisione del fondo stesso, potendo detta disposizione essere utilmente posta in essere anche in un momento anteriore. La manifestazione di volontà contraria alla nascita del detto diritto reale può essere legittimamente effettuata, altresì, dal curatore fallimentare nell’esercizio dei diritti del proprietario fallito, in occasione della vendita per parti divise dell’immobile unitariamente acquisito all’attivo fallimentare, ma non dai futuri acquirenti dei singoli lotti, i quali non hanno alcun titolo per impedire il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi.

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Cass. civ. n. 5120/1998

Non è riconoscibile la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia se le opere e la situazione dei luoghi per il suo esercizio non esistevano al tempo dell’appartenenza ad un unico proprietario del fondo, ma sono esecutive del titolo che ha dato origine al frazionamento.

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Cass. civ. n. 1381/1998

Perché possa dirsi sorta una servitù per destinazione del padre di famiglia (ai fini del cui sorgere, ove si tratti di servitù di passaggio, è priva di rilevanza ostativa la non interclusione del fondo dominante) non è richiesto che quando i fondi abbiano cessato di appartenere ad un unico proprietario questi abbia espressa la volontà di tener fermo lo stato di fatto dal quale risulti l’esistenza della servitù, essendo sufficiente che egli non abbia, neppure implicitamente, disposto in alcun modo al riguardo.

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Cass. civ. n. 7221/1997

La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone che due fondi o due parti del medesimo fondo appartenenti ad un proprietario unico siano stati da lui stesso posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio che corrisponda al contenuto proprio di una servitù e che tale situazione sia stata lasciata inalterata quando i due fondi cessarono di appartenere al medesimo proprietario; mentre ad impedire la costituzione del diritto di servitù è necessario che nell’atto con cui si prevede la separazione sia contenuta una manifestazione di volontà contraria alla nascita del diritto.

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Cass. civ. n. 277/1997

Essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, all’atto della cessazione dell’appartenenza di due fondi ad un unico proprietario, le opere destinate al servizio di uno all’altro siano stabili, sì da escluderne la precarietà, e apparenti, in modo da render certi e manifesti a chiunque — e perciò anche l’acquirente nel fondo gravato — il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto di asservimento.

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Cass. civ. n. 592/1996

La servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita, ope legis, per il solo fatto che, all’epoca della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, lo stato dei luoghi sia stato posto o lasciato, per opere e segni manifesti ed univoci, in una situazione di subordinazione o di servizio che integri di fatto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell’unico originario proprietario nel determinarla o mantenerla in vita. Ne consegue che il requisito della subordinazione va ricercato non nell’intenzione (negoziale) di detto proprietario, bensì nella natura dell’opera oggettivamente considerata, in quanto nel suo uso normale determini il permanente assoggettamento del fondo vicino all’onere proprio della servitù.

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Cass. civ. n. 3116/1995

La «disposizione relativa alla servitù» la quale, ai sensi dell’art. 1062, secondo comma, c.c. impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da fatta concludentia, ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza della legge determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto, o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia). Perché la servitù risulti costituita per destinazione dell’unico proprietario dei due fondi non è sufficiente che, nel momento in cui entrambi cessano di appartenere solo a lui, nulla sia disposto sulla sorte del rapporto di servizio che egli abbia in precedenza stabilito tra di loro, ma è necessario — tra le altre condizioni — che risulti accertato l’effettivo, pregresso rapporto di soggezione in cui uno dei fondi sia stato posto nei confronti dell’altro, si da trarne utilità e da riprodurre, in via di fatto, il rapporto corrispondente al contenuto di una servitù. Al silenzio dell’atto sulla sorte del rapporto di servizio è attribuito lo specifico significato di mantenere ferma la situazione di fatto a condizione che un tale rapporto tra i fondi sussista e risulti provato.

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Cass. civ. n. 196/1995

La costituzione del diritto di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia non si verifica quando la separazione di due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno solo di essi e comproprietario dell’altro tondo, mancando in tale ipotesi il requisito di appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario.

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Cass. civ. n. 124/1995

A norma dell’art. 1062 c.c. la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi che è utilmente posta in essere, oltre che nello stesso negozio con cui è attuato il frazionamento del fondo originario, anche in un atto anteriore, purché questo si trovi col negozio o col fatto di separazione in una relazione tale da far escludere che, successivamente alla disposizione stessa, l’
iter formativo della fattispecie legale di cui all’art. 1062 c.c.; già interrotto, abbia potuto utilmente ricominciare ed essere portato a compimento. L’accertamento di tale volontà preclusiva della servitù è riservato al giudice di merito ed è, perciò, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato.

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Cass. civ. n. 11207/1993

In tema di costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, la disposizione del comma secondo dell’art. 1062 c.c., nel richiedere l’assenza di una disposizione relativa alla servitù all’atto della separazione dei fondi appartenenti allo stesso proprietario non va intesa nel senso restrittivo che una qualsiasi clausola relativa alla servitù sia sufficiente a rendere inoperante la sua costituzione per destinazione del padre di famiglia, ma nel senso di una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza di legge determina il sorgere della corrispondente servitù, convertendo la situazione di fatto in una situazione di diritto.

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Cass. civ. n. 10165/1993

Il presupposto della obiettiva situazione di asservimento di un fondo, richiesto dall’art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dei luoghi esistenti nel momento in cui, per effetto della alienazione di uno o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario.

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Cass. civ. n. 5714/1991

Ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia non è necessario che il proprietario abbia posseduto direttamente i due fondi, né che la loro condizione per cui sorge il peso per uno di essi e il vantaggio per l’altro sia stata posta in essere dallo stesso proprietario, occorrendo solo che il terzo abbia posseduto per lui, che le opere non gli siano state ignote, e che egli non si sia opposto alla loro esecuzione.

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Cass. civ. n. 7655/1990

In tema di costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, il requisito della esistenza di opere visibili e permanenti va verificato con riferimento al momento della separazione dei fondi, non rilevando le modificazioni successive incidenti negativamente su tale situazione di fatto ai fini dell’acquisto del diritto o della sua opponibilità a chi sia subentrato nella proprietà del fondo servente.

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Cass. civ. n. 7068/1988

La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha luogo anche se la relazione di asservimento esista tra due porzioni dello stesso immobile — e non soltanto tra due fondi — allorché queste cessino di appartenere allo stesso proprietario, sempre che venga accertata la sussistenza di elementi che denotino l’esistenza, al momento della separazione delle porzioni del fondo, di «uno stato di fatto» — posto in essere dall’unico proprietario — di asservimento dell’una rispetto all’altra, e cioè l’esistenza di opere visibili e permanenti, destinate all’esercizio della servitù su una porzione del fondo ed a vantaggio dell’altra successivamente separata dalla prima.

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Cass. civ. n. 1853/1986

In tema di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, la locuzione «stesso proprietario che abbia posseduto i fondi attualmente divisi», contenuta nell’art. 1062 c.c., va riferita tanto all’ipotesi di proprietario singolo quanto a quella di più proprietari in comunione fra loro, dato che, sia nell’uno che nell’altro caso, si configura l’estremo essenziale dell’unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dal rapporto di fatto di subordinazione che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi, alla costituzione della servitù.

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Cass. civ. n. 4515/1985

La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1062 c.c., ha quale fondamentale condizione che l’unico proprietario dei due fondi, poi divisi, abbia lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù e, pertanto, non può configurarsi allorquando l’attuale situazione di fatto sia difforme da quella lasciata da detto proprietario, per la diversità dell’
utilitas conseguente alla diversa funzione del manufatto (nella specie, fosso per la raccolta di acque luride e rifiuti organici), che, originariamente destinato a servire un fondo rustico e ad agevolare la cura e l’allevamento del bestiame, sia stato successivamente adibito al soddisfacimento di esigenze abitative del fondo divenuto urbano.

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Cass. civ. n. 3509/1981

Per aversi la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia occorre: a) che i due fondi appartenenti ad unico proprietario siano stati posti in una situazione di obiettiva subordinazione o assoggettamento integrante il contenuto di una servitù prediale; b) che tale situazione perduri al momento dell’alienazione del fondo posto in condizione di subordinazione; c) che la servitù risulti in modo non equivoco da segni ed opere idonei a dimostrarlo. L’accertamento di quest’ultimo requisito va effettuato attraverso la ricostruzione storica della situazione dei luoghi al momento dell’alienazione ove tale situazione sia stata successivamente mutata dagli acquirenti.

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Cass. civ. n. 4956/1978

La disposizione con la quale si provveda a dichiarare l’inesistenza di qualsiasi servitù tra due fondi nel momento in cui essi cessano di appartenere al medesimo proprietario, onde escluderne la costituzione per destinazione del padre di famiglia, può provenire solo dal proprietario, che sia anche possessorie del fondi al momento della loro separazione, ovvero dal soggetto che lo abbia surrogato, anche per legge, nella pienezza della sua situazione soggettiva; tale non può ritenersi il giudice dell’esecuzione forzata, il quale non ha il potere di alterare la situazione dei beni sottoposti ad esecuzione, costituendo o escludendo servitù sugli immobili stessi. La disposizione contraria alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia nel momento in cui i due fondi cessano di essere posseduti dal medesimo proprietario è una manifestazione di volontà, rivolta alla modificazione della pratica in atto e sorretta, perciò, dalla consapevolezza della precedente situazione dei luoghi. Tale intento non può essere perciò ravvisato in un atto avente contenuto meramente ricognitivo, il quale sia destinato ad assumere rilevanza ed efficacia dopo la separazione dei due fondi. (Nella specie tale atto era stato ravvisato nel bando di vendita emesso dal giudice dell’esecuzione forzata, il quale, nel disporre che i due fondi fossero venduti separatamente, aveva qualificato uno di essi come «intercluso», limitandosi a dare atto che, dopo la separazione dei fondi, non esisteva alcuna servitù di passaggio a favore di detto fondo e a carico dell’altro).

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