Cass. civ. n. 23880 del 05 settembre 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Domanda di annullamento di un atto tributario - Pronuncia di natura costitutiva - Omessa costituzione dell'Amministrazione in primo grado - Legittimazione e interesse a sostenere l'atto in appello - Ammissibilità - Violazione degli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 345 c.p.c. - Insussistenza - Fondamento.
La domanda di annullamento di un atto tributario, sottoposto ad impugnazione giudiziale mediante sul presupposto della sua illegittimità, mira ad una pronuncia costitutiva, essendo diretta all'eliminazione dell'atto stesso, sicché l'Amministrazione finanziaria, anche in caso di omessa costituzione in primo grado, è legittimata ed ha interesse a sostenere, in appello, la sua legittimità per paralizzare e resistere alla domanda avversaria, senza che ciò determini la violazione degli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di esercizio di mere difese e non della proposizione di una domanda o eccezione in senso proprio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.