Cass. pen. n. 23936 del 11 aprile 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del denaro costituente profitto del delitto di frode fiscale - "Periculum in mora" - Motivazione - Necessità - Contenuto - Fungibilità del denaro - Sussistenza "in re ipsa" del "periculum" - Sufficienza - Esclusione.
Il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta, ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, della somma di denaro costituente profitto del delitto di frode fiscale deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria, in termini d'imprescindibilità, l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.