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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4852 del 4 aprile 1990

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4852 del 4 aprile 1990

Testo massima n. 1

L’avere acquisito, mediante cessioni o rapimenti, la padronanza assoluta su dei bambini, tenendoli in stato di soggezione e costringendoli a rubare per portare a casa giornalmente e obbligatoriamente la refurtiva, rappresenta una evidente privazione totale della altrui libertà ed una sottomissione al proprio potere e alla propria disponibilità che dà luogo ad una situazione del tutto analoga a quella della schiavitù. [ Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 600 e 602 c.p. — rispettivamente nelle ipotesi di riduzione in schiavitù e in quelle di acquisto di minore già ridotto in tale stato — è stato escluso che i fatti potessero integrare soltanto l’ipotesi di cui all’art. 611 c.p. — violenza o minaccia per costringere a commettere un reato — poiché i fatti accertati non si manifestavano come semplici episodi di costringimento a commettere i reati di furto, ma come una ben più grave e completa situazione di totale asservimento dei minori ].

Testo massima n. 1

La Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, rinnovata nella successiva Convenzione del 7 settembre 1956 ratificata con la legge italiana 20 dicembre 1957, n. 1304, nell’elenco delle varie situazioni considerate analoghe alla schiavitù contemplava anche situazioni di fatto e non di diritto, perché realizzabili senza alcun fatto normativo. Pertanto, condizione analoga alla schiavitù deve interpretarsi come condizione in cui sia socialmente possibile, per prassi, tradizioni, circostanze ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio. [ Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 600 e 602 c.p. per accertata padronanza assoluta su dei bambini, acquisita mediante cessioni o rapimenti, e stato di soggezione e costrizione a rubare dei bambini medesimi ].

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