Cass. pen. n. 23947 del 21 marzo 2023

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - ESERCIZI PUBBLICI - IN GENERE - Esposizione della tabella dei giochi proibiti - Omissione - Reato di cui all’art. 17 in relazione all'art. 110, comma 1, T.U.L.P.S. – Sussistenza - Esposizione senza le modalità prescritte dall’art. 195 del regolamento di esecuzione – Sanzione di cui all’art. 221, comma 2, T.U.L.P.S. – Sussistenza.


L'omessa esposizione della tabella con l'indicazione dei giochi proibiti dal Questore, prescritta dall'art. 110, comma 1, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, è punita dall'art. 17 citato r.d., applicandosi, invece, la sanzione di cui al successivo art. 221, comma 2, citato r.d. nel caso in cui la tabella, debitamente affissa, non sia tenuta esposta in luogo visibile ovvero non sia correttamente vidimata ai sensi dell'art. 195 del relativo regolamento d'esecuzione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 6918 del 2018

Normativa correlata

Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 17 CORTE COST.
Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.
Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST.
Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 195

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