Cass. civ. n. 11532 del 23 maggio 2014
Testo massima n. 1
Il mare territoriale è cosa distinta dal lido marino, il quale soltanto rientra nel demanio marittimo e può formare oggetto di proprietà. Ne consegue che il mare, di per sé, non può costituire cosa suscettibile di "custodia" ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., né è invocabile nei confronti della P.A., cui la legge affidi la gestione del lido marino, la relativa presunzione di responsabilità.
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