Art. 2051 – Codice civile – Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2052].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20348/2024
Legittimato passivo all'azione per il risarcimento di danni causati da inidonea manutenzione di un ufficio giudiziario, verificatisi tra l'1/1/1941 e il 30/8/2015, è il Comune in cui esso è sito, ente gravato dall'obbligo di manutenzione e pulizia in base agli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 392 del 1941. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano riconosciuto la responsabilità del Comune per i danni subiti il 27/2/2002 da un dipendente dell'impresa appaltatrice del servizio di pulizia del tribunale, il quale, mentre stava arieggiando i locali del piano seminterrato, era rimasto travolto da una finestra blindata, che, scardinatasi dal telaio, gli era caduta violentemente addosso, provocando gravi lesioni).
Cass. civ. n. 18518/2024
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima).
Cass. civ. n. 17942/2024
In caso di sinistro su una pista da motocross, l'eziologia richiesta ex art. 2051 c.c. in relazione alla custodia gravante sul gestore del circuito ed alla sua connessa responsabilità, deve parametrarsi rispetto ad un pericolo "atipico", non facilmente evitabile anche da parte di un pilota sufficientemente esperto, restando relegato nell'ordinaria causalità ogni altro evento riconducibile al pericolo "normale" o "tipico" correlato a tale sport motoristico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del custode, non avendo l'attore provato che la sua caduta si era verificata a causa della presenza, sulla pista, di un pericolo "atipico", cioè di un ostacolo difficilmente visibile e, dunque, non facilmente evitabile anche da parte di un motociclista diligente).
Cass. civ. n. 12796/2024
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento, sicché custode della cosa deve ritenersi anche il professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale ha un potere che consiste, non nel suo materiale utilizzo, bensì nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi.
Cass. civ. n. 12760/2024
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
Cass. civ. n. 12676/2024
L'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale, é insuscettibile di giustificazione analitica; ne consegue che colui il quale si dolga in sede di legittimità del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono.
Cass. civ. n. 11950/2024
La P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'A.N.A.S. per aver omesso la manutenzione di un guard-rail, costituito da due segmenti separati da un varco di circa 8 metri, con una parte tagliente nel secondo tratto, che aveva cagionato la morte di un'automobilista).
Cass. civ. n. 11140/2024
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'ente proprietario di una strada si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle condizioni della struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, ivi compresi i cosiddetti "dissuasori di sosta",
Cass. civ. n. 7789/2024
La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilità, ex art. 2051 c.c., di una società, quale proprietaria e custode di un cancello, il cui crollo aveva provocato un infortunio, in quanto la parte ricorrente non aveva provato che il crollo fosse stato causato dal fatto del terzo o da un evento imprevedibile o eccezionale e, pur essendo rimasta ignota la causa remota di detto crollo, risultava provata la derivazione del danno dalla res).
Cass. civ. n. 4578/2024
In tema di locazione, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore della cosa locata trova la sua fonte nel contratto e nell'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c. (vizi della cosa locata), e non nell'art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata che aveva fondato la condanna al risarcimento dei danni, subiti dal conduttore in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi a causa di vizi interessanti la copertura del capannone locato, sull'art. 2051 c.c.).
Cass. civ. n. 4288/2024
Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c. (Nella specie la S.C. ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. di un Comune in relazione ai danni causati ad un fondo non dal crollo della strada comunale, già risarciti in altra sede, bensì dall'esecuzione delle opere di ripristino appaltate dalla Regione).
Cass. civ. n. 1262/2024
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario del fondo dal quale si sia propagato un incendio è responsabile dei danni causati ad altro fondo, senza che sia necessaria una indefettibile contiguità fisica tra il fondo originante e quello danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità della proprietaria del fondo dal quale aveva avuto origine l'incendio, poi propagatosi in quello del danneggiato dopo aver attraversato un fondo intermedio di proprietà di un terzo estraneo al giudizio).
Cass. civ. n. 822/2024
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d'ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).
Cass. civ. n. 51452/2023
In tema di responsabilità per colpa, l'utilizzatore "uti dominus" di un bene è titolare, nella qualità di custode dello stesso, di una posizione di garanzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen., anche nel caso in cui non ne sia proprietario. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di assoluzione dal delitto di omicidio colposo del titolare di un agriturismo, al quale era stata addebitata la caduta di una cliente, originata dal cedimento della recinzione di un'area, sul rilievo che il custode è tenuto a segnalare i pericoli correlati al suo utilizzo, in ragione della prossimità alla fonte di pericolo).
Cass. civ. n. 34401/2023
La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che, in relazione ai danni provocati ad un capannone da un incendio, aveva escluso la responsabilità della società proprietaria dell'immobile confinante, già concesso in locazione finanziaria ad altro soggetto, in cui si era sviluppato l'evento incendiario, considerato alla stregua di caso fortuito).
Cass. civ. n. 26142/2023
In tema di responsabilità da cose in custodia, la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la responsabilità del custode di un campeggio per i danni conseguenti a un incendio propagatosi al suo interno dalle aree limitrofe, sul presupposto che esso fosse oggettivamente prevedibile in astratto - e, pertanto, fronteggiabile mediante la predisposizione di un efficace servizio antincendio - e financo previsto in concreto, avuto riguardo al tempestivo avvistamento delle fiamme, formatesi lontano dall'area di campeggio).
Cass. civ. n. 25766/2023
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita in modo imprudente o imperito dal danneggiato, non integrando un uso abnorme della stessa (quello, cioè, che nessuna persona dotata di normale avvedutezza avrebbe compiuto) non può assurgere a causa esclusiva dell'evento lesivo, potendo al più integrarne una concausa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del locatore per la morte del conduttore, causata da una fuga di gas determinata dall'ostruzione del condotto della canna fumaria da parte di elementi distaccatisi dalla muratura interna, riconoscendo efficacia eziologica assorbente al contegno dello stesso conduttore il quale, nel fare installare una stufa, non aveva curato di verificare che la stessa fosse dotata della "camera di raccolta" necessaria per evitare le suddette ostruzioni).
Cass. civ. n. 21675/2023
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali).
Cass. civ. n. 20986/2023
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità di un Comune per la morte di un uomo, conseguente alla caduta in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta, per esserne rimasta ignota la causa, tenuto conto della astratta plausibilità di una diversa ricostruzione dell'accaduto, nel senso di un atto volontario della vittima o del gesto doloso di un terzo).
Cass. civ. n. 15447/2023
strada sol perché il guardrail aveva un'altezza inferiore rispetto alle prescrizioni del d.m. n. 223 del 1992, senza considerare che l'incidente, avvenuto con impatto alla velocità di 100 km/h, era occorso in un tratto di strada rettilineo, sufficientemente illuminato, con fondo stradale asciutto e regolato da limite di velocità a 50 km/h).
Cass. civ. n. 14930/2023
La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso - tale che la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori -, sicché non è configurabile in relazione a errori o lacune della segnaletica stradale.
Cass. civ. n. 14798/2023
L'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22 del 1997, grava unicamente sul proprietario dell'area oggetto delle opere di bonifica e ripristino ambientale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva posto a carico della società proprietaria del sito inquinato l'obbligo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per interventi di bonifica eseguiti su aree appartenenti ad altri soggetti).
Cass. civ. n. 14228/2023
Il giuramento (decisorio o suppletorio) non può essere deferito in ordine alla sussistenza di un rapporto di custodia, integrando quest'ultima non già un fatto suscettibile di formare oggetto di confessione (sfavorevole al giurante e favorevole all'altra parte), bensì una situazione giuridica suscettibile di valutazione, siccome qualificante il contenuto del rapporto instauratosi tra il soggetto e la "res".
Cass. civ. n. 12620/2023
Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia.
Cass. civ. n. 11942/2023
In tema di responsabilità da cosa in custodia per danni occorsi a un minore, l'accertamento di un difetto di vigilanza dei genitori non esime il giudice dal verificare preliminarmente - alla stregua degli ordinari criteri di accertamento del nesso causale - se la specifica condizione della cosa abbia influito sulle conseguenze dell'evento, pur potendo esso rilevare, in un momento logicamente successivo, per integrare il caso fortuito, idoneo ad escludere il suddetto nesso causale, ovvero un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tra il pregiudizio cagionato dalla cosa e quello imputabile alla mancata vigilanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, pur avendo accertato la presenza di anomalie nella struttura ginnica – consistenti nel montaggio ad altezza superiore a quella prevista dal produttore e nell'assenza del sottostante tappeto di assorbimento - da cui era caduto il minore, ne aveva apoditticamente affermato l'ininfluenza, sul mero rilievo della carente vigilanza dei genitori).
Cass. civ. n. 11152/2023
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Cass. civ. n. 10983/2023
In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (Nella specie, con riferimento alla caduta dalla passerella del palco di un cine-teatro - occorsa, a causa di un improvviso "black-out" elettrico, a un tecnico incaricato di effettuare le riprese video di un evento culturale, mentre eseguiva un sopralluogo -, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al conduttore, sul presupposto che tanto il palco quanto l'impianto elettrico costituissero parti dell'immobile acquisite alla sua disponibilità).
Cass. civ. n. 8879/2023
Con riguardo alle strade vicinali, ove le stesse siano adibite al pubblico transito, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune, la quale può aggiungersi a quella dei comproprietari dei fondi viciniori, fondata sul concorrente obbligo di custodia discendente dalla titolarità del diritto di proprietà sul bene.
Cass. civ. n. 3077/2023
In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio "chi inquina paga"; pertanto, l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall'art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi.
Cass. civ. n. 8879/2023
Con riguardo alle strade vicinali, ove le stesse siano adibite al pubblico transito, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune, la quale può aggiungersi a quella dei comproprietari dei fondi viciniori, fondata sul concorrente obbligo di custodia discendente dalla titolarità del diritto di proprietà sul bene.
Cass. civ. n. 10983/2023
In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità.
Cass. civ. n. 37059/2022
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Cass. civ. n. 35429/2022
In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente; l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento.
Cass. civ. n. 4588/2022
Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane.
Cass. civ. n. 16224/2022
Nel caso di lesioni personali occorse all'acquirente, nell'ambito di un contratto di compravendita, la responsabilità del venditore ha natura contrattuale ovvero extracontrattuale, a seconda che il pericolo per l'incolumità fisica del primo sia o meno occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni da parte del venditore medesimo.
Cass. civ. n. 16223/2022
La responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore di piste da sci alpino presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo "atipico" sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente.
Cass. civ. n. 9610/2022
Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
Cass. civ. n. 21977/2022
La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima.
Cass. civ. n. 20943/2022
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Cass. civ. n. 14732/2022
Qualora l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli.
Cass. civ. n. 7553/2021
In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/01/2018).
Cass. civ. n. 37708/2021
Il proprietario o gestore di un campo da gioco è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative esistenti o comunque di concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o al fatto di terzi.
Cass. civ. n. 25028/2020
Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare di somme iscritte a ruolo, l'eventuale notifica della cartella di pagamento (ovvero di altro atto di riscossione coattiva) da parte dell'agente della riscossione nei confronti della società "in bonis" successivamente fallita, non produce effetto novativo della natura del credito, il quale resta assoggettato alla sua specifica disciplina anche in ordine al regime prescrizionale, sicché qualora sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, non si rende applicabile il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., salvo che in presenza di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato di una sentenza. (Rigetta, TRIBUNALE BARI, 19/02/2018).
Cass. civ. n. 16636/2019
Nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dallo straripamento di un corso d'acqua pubblico per omessa cura o manutenzione dello stesso, ex art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 9318/2019
L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a controversia promossa dalla proprietaria di un immobile nei confronti di un comune al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare la causa degli allagamenti che interessavano il proprio bene, identificata nell'insufficienza del sistema di raccolta delle acque reflue). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 14/05/2015).
Cass. civ. n. 2477/2018
L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso qualsiasi profilo di negligenza - stante la mancanza, in tesi, di qualsiasi norma che imponesse l'obbligo di recinzione di una strada statale o di vigilanza per l'eventuale attraversamento di animali - a carico dell'ANAS, ente proprietario della strada percorsa dal danneggiato con la propria autovettura e rimasto coinvolto in un incidente a causa della presenza di un bovino sulla carreggiata).
Cass. civ. n. 2480/2018
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Cass. civ. n. 2481/2018
L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Cass. civ. n. 1257/2018
In tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili. In particolare, per i parchi naturali, l'oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti gli stessi che costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita.
Cass. civ. n. 27248/2018
La presunzione di proprietà comune dell'impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui le infiltrazioni erano state causate dalla rottura della chiave di stacco dell'acqua sita nella cucina dell'appartamento sovrastante).
Cass. civ. n. 10916/2017
In tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica). (Nella specie, in relazione ad un sinistro occorso in un tratto di strada ad elevato rischio di sbandamento dei veicoli e fiancheggiato da una scarpata, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'ente locale per aver omesso di installare barriere laterali di contenimento, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di una prescrizione in tal senso desumibile, per quel tipo di strada, dal D.M. LL.PP. n. 223 del 1992).
Cass. civ. n. 7805/2017
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Cass. civ. n. 3216/2017
In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l’uso generalizzato; ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale ove, per la destinazione dell’area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione.
Cass. civ. n. 10520/2017
L’assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, rivelandosi sufficienti a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada quanto al loro verificarsi.
Cass. civ. n. 12027/2017
L'art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che la ricorrente era caduta a causa di alcuni acini d’uva presenti sul pavimento di un supermercato, aveva escluso la responsabilità del gestore ritenendo, da un lato, che la condotta della danneggiata, consistita nel non prestare attenzione alla presenza dell’insidia, fosse stata gravemente imprudente, e perciò sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito e, dall’altro, che sarebbe stato, invece, impossibile per il personale addetto rimuovere oggetti di dimensioni tanto piccole, sparsi verosimilmente da qualche cliente poco prima dell’infortunio).
Cass. civ. n. 26533/2017
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest'ultimo, estranea al custode, è di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia; ne consegue che non ricorre caso fortuito quando il vizio costruttivo abbia provocato il danno durante l'utilizzo della cosa in custodia. (Nella specie, il vizio costruttivo aveva causato l'improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento e la conseguente caduta della cabina di un ascensore condominiale all'interno della quale si trovavano due persone).
Cass. civ. n. 25837/2017
La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ove sia colposa ed imprevedibile.
Cass. civ. n. 25838/2017
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l’uso improprio od anomalo della cosa fonte di danno integra gli estremi del caso fortuito ed è quindi idoneo ad escludere la responsabilità del custode ma l'accertamento di tale modalità d'uso deve essere valutata in concreto ed “ex post”, non già in astratto ed “ex ante”. Ne consegue che il caso fortuito e la conseguente liberazione dalla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. può essere esclusa quando l'uso anomalo, ancorché originato da un comportamento volontario sia stato posto in essere all'interno di un'attività utile, necessaria ed autorizzata per finalità professionali. (Nella specie due tecnici, dovendo essere eseguiti lavori di ristrutturazione in un immobile, si sono calati attraverso un foro in un cavedio privo di ossigeno, trovando così la morte).
Cass. civ. n. 30775/2017
Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.