Avvocato.it

Art. 2051 — Danno cagionato da cosa in custodia

Art. 2051 — Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito [ 1218, 1256, 2052 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 2481/2018

L’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2480/2018

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2477/2018

L’art. 2051 c.c., nell’affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell’accertamento del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso qualsiasi profilo di negligenza – stante la mancanza, in tesi, di qualsiasi norma che imponesse l’obbligo di recinzione di una strada statale o di vigilanza per l’eventuale attraversamento di animali – a carico dell’ANAS, ente proprietario della strada percorsa dal danneggiato con la propria autovettura e rimasto coinvolto in un incidente a causa della presenza di un bovino sulla carreggiata).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1257/2018

In tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall’art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all’estensione dell’intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l’estensione della specifica area in cui si è verificato l’evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili. In particolare, per i parchi naturali, l’oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti gli stessi che costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 30775/2017

Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 26533/2017

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest’ultimo, estranea al custode, è di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall’uso della cosa in custodia; ne consegue che non ricorre caso fortuito quando il vizio costruttivo abbia provocato il danno durante l’utilizzo della cosa in custodia. (Nella specie, il vizio costruttivo aveva causato l’improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento e la conseguente caduta della cabina di un ascensore condominiale all’interno della quale si trovavano due persone).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 25838/2017

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l’uso improprio od anomalo della cosa fonte di danno integra gli estremi del caso fortuito ed è quindi idoneo ad escludere la responsabilità del custode ma l’accertamento di tale modalità d’uso deve essere valutata in concreto ed “ex post”, non già in astratto ed “ex ante”. Ne consegue che il caso fortuito e la conseguente liberazione dalla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. può essere esclusa quando l’uso anomalo, ancorché originato da un comportamento volontario sia stato posto in essere all’interno di un’attività utile, necessaria ed autorizzata per finalità professionali. (Nella specie due tecnici, dovendo essere eseguiti lavori di ristrutturazione in un immobile, si sono calati attraverso un foro in un cavedio privo di ossigeno, trovando così la morte).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 25837/2017

La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ove sia colposa ed imprevedibile.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12027/2017

L’art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che la ricorrente era caduta a causa di alcuni acini d’uva presenti sul pavimento di un supermercato, aveva escluso la responsabilità del gestore ritenendo, da un lato, che la condotta della danneggiata, consistita nel non prestare attenzione alla presenza dell’insidia, fosse stata gravemente imprudente, e perciò sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito e, dall’altro, che sarebbe stato, invece, impossibile per il personale addetto rimuovere oggetti di dimensioni tanto piccole, sparsi verosimilmente da qualche cliente poco prima dell’infortunio).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11526/2017

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest’ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l’incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10916/2017

In tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell’omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell’art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell’inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica). (Nella specie, in relazione ad un sinistro occorso in un tratto di strada ad elevato rischio di sbandamento dei veicoli e fiancheggiato da una scarpata, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell’ente locale per aver omesso di installare barriere laterali di contenimento, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di una prescrizione in tal senso desumibile, per quel tipo di strada, dal D.M. LL.PP. n. 223 del 1992).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10520/2017

L’assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, rivelandosi sufficienti a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada quanto al loro verificarsi.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7805/2017

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3216/2017

In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l’uso generalizzato; ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale ove, per la destinazione dell’area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 19648/2016

In tema di danni cagionati dalla presenza di ostacoli sulla sede autostradale, l’obbligo del concessionario di garantire la buona manutenzione della rete viaria e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni, non può estendersi al controllo preventivo di tutti gli automezzi che chiedano di accedere all’autostrada, con conseguente obbligo di precluderne l’utilizzazione a quelli che non offrano sufficienti garanzie di stabilità e sicurezza del carico, altrimenti compromettendosi l’obiettivo della speditezza della circolazione, consustanziale alla realizzazione ed all’uso della via, salvo che l’anomalia del mezzo o del suo carico non sia stata segnalata o sia visibile “ictu oculi”, nel qual caso l’inerzia del gestore rileva in termini di “culpa in omittendo”.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 15761/2016

L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 13005/2016

In materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito (nella specie, incendio di cassonetto dolosamente provocato dal terzo), idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un’eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall’art. 167, comma 2, c.p.c.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12895/2016

Ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il sinistro subito dalla ricorrente, rovinosamente caduta uscendo da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano, fosse causalmente attribuibile alla disattenzione della stessa ricorrente, in considerazione delle condizioni di illuminazione e della presenza di una doppia porta di apertura dell’ascensore, circostanze che avrebbero reso superabile il pericolo creato dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11802/2016

In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subìti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d’acqua, è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11532/2014

Il mare territoriale è cosa distinta dal lido marino, il quale soltanto rientra nel demanio marittimo e può formare oggetto di proprietà. Ne consegue che il mare, di per sé, non può costituire cosa suscettibile di “custodia” ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., né è invocabile nei confronti della P.A., cui la legge affidi la gestione del lido marino, la relativa presunzione di responsabilità.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 999/2014

Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all’art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato – transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana – avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l’evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all’inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7125/2013

A norma dell’art. 2051 c.c., incombe sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma non anche che esso sia l’effetto dell’assenza di presidi antinfortunistici (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta ai sensi della citata disposizione, sul presupposto che il soggetto danneggiato – sebbene avesse fornito prova tanto dell’evento dannoso, costituito da una rovinosa caduta dallo scalone monumentale di un edificio, quanto delle peculiari condizioni della cosa che lo ha provocato, trattandosi di scala di per sé scivolosa, in ragione della sua conformazione curvilinea e dei suoi gradini in pietra lucida – avrebbe dovuto anche dimostrare che a cagionare la caduta era stata la mancanza di presidi antinfortunistici, essendo la scala non assistita da corrimano e priva di antisdrucciolo sulla pedana degli scalini).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6306/2013

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sè idonea a sprigionare un’energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sè statica e inerte e richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (Nel caso di specie, il danneggiato non aveva dimostrato che la situazione dei luoghi era tale da giustificare l’invasione con l’autovettura della corsia di marcia opposta).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6101/2013

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2660/2013

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (Nel caso di specie, il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, lasciato dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro un mucchio di pietre).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 22898/2012

La responsabilità del custode di cui all’art. 2051 cod. civ,. è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l’ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente. (Nella specie, un medico in servizio in un ospedale aveva invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti dell’azienda datrice di lavoro, allegando di avere riportato lesioni in conseguenza di un caduta causata allorché, in ora notturna, era inciampato nella coperta sporgente da uno dei letti di degenza, sistemati in un corridoio scarsamente illuminato; la Corte, affermando il principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della ASL).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1769/2012

La responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c., di natura oggettiva, non può escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo abnorme (ferma restando, in tal caso, la valutazione della sua condotta come concausa del danno, ai sensi dell’art. 1227, comma primo, c.c.), quando tale uso, benchè non conforme a quello ordinario, è reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell’albergatore per i danni patiti da una minorenne in gita scolastica, che, scavalcando il balcone della sua stanza ed avventuratasi su un solaio di copertura a pari livello non calpestabile per assumere stupefacenti, era caduta nel vuoto).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 15389/2011

La disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in
riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11016/2011

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Per le autostrade, destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo all’effettiva possibilità del controllo induce a ravvisare la configurabilità, in genere, di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c.; ove non sia applicabile la responsabilità di cui alla norma citata, per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene, l’ente proprietario risponde dei danni subiti dall’utente ai sensi dell’art. 2043 c.c., essendo in questo caso a carico del danneggiato l’onere di provare l’anomalia del bene, mentre spetta al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità, in cui l’utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la predetta anomalia. (Nella specie, applicando il riportato principio, in relazione ad un sinistro occorso a seguito della manovra necessitata dall’attraversamento di un animale in autostrada, la S.C. ha affermato che, dimostrata la presenza di un animale idoneo all’intralcio alla circolazione, non spetta all’attore in responsabilità, tanto nella tutela offerta dall’art. 2051 c.c. che in quella di cui all’art. 2043 c.c., provarne anche la specie, che semmai andrà dedotta e dimostrata dal convenuto, nel caso la società di gestione dell’autostrada, quale indice di ricorrenza di un caso fortuito).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6677/2011

In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, l’attore deve allegare un elemento intrinseco ot estrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico senza, però poter modificare nel corso del giudizio l’allegazione iniziale, indicando prima un fattore intrinseco e, successivamente, un fattore estrinseco, atteso che non è consentito mutare il tema d’indagine. Tuttavia, nell’ipotesi in cui nel corso dell’istruttoria del primo grado emergano altre condizioni, intrinseche o estrinseche alla cosa in custodia, che si pongano come mere specificazioni della domanda, esse potranno essere esaminate dal giudice, non integrando un fatto costitutivo nuovo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia dei giudici di merito che non avevano considerato, in ordine ad una caduta da una scala dovuta alla scivolosità del terreno, l’assenza di strisce antiscivolo, emersa in sede di deposizione testimoniale, quale elemento ricollegabile all’al¬legazione principale relativa al nesso causale).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5910/2011

La norma dell’art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4495/2011

A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire, per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell’intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, in applicazione dell’art. 2043 c.c. piuttosto che dell’art. 2051 c.c., aveva ritenuto il fondo stradale ghiacciato un evento imprevedibile ed infrequente in una giornata invernale soleggiata).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11592/2010

La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un’alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni riportati da un’inquilina di un edificio a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi dalla finestra, ritenendo prevedibile l’evento, in quanto lo stesso si era verificato in un condominio e aveva coinvolto un’inquilina ivi abitante da anni e, quindi, a conoscenza di tutte le caratteristiche dell’immobile).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5658/2010

In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. (Nella specie, la S.C. ha affermato che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che l’ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l’evento dannoso si è ugualmente determinato).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 24428/2009

L’insidia è una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità (secondo la valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici o giuridici), integra pericolo occulto ed é configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cosa in custodia (art. 2051 c.c.): in tale ipotesi ha solo l’effetto di caratterizzare in fatto l’oggetto concreto dell’onere della prova a carico del custode, poiché questo é tenuto a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, l’insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o nell’ambito del quale si è prodotta l’insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5741/2009

Ai fini dell’attribuzione della responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso nonché l’esistenza dell’effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l’obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell’eventualità della persistenza dell’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in or¬dine allo svolgimento eziologico dell’accadimento.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 993/2009

In tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all’art. 2051 cod. proc. civ., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana (oggettivamente percepibile) destinata all’esposizione della merce all’interno di un esercizio commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell’evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 20427/2008

La responsabilità del custode disciplinata dall’art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito. La responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. (Nella specie, il giudice di merito aveva escluso la responsabilità della p.a. per i danni subiti da un trattore agricolo finito in un avvallamento della strada, ritenendo non potersi affermare con certezza se il manto stradale avesse ceduto a causa del peso del trattore, o se piuttosto non fosse stato quest’ultimo a finire per imperizia nell’avvallamento preesistente. La S.C., affermando il principio di cui alla massima, ha cassato con rinvio tale decisione).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 15042/2008

Affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all’estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest’ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l’amministrazione ne risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c.; per contro, ove l’amministrazione sulla quale incombe il relativo onere dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c. (Nella specie, in cui il giudice di merito aveva ritenuto che l’amministrazione comunale non fosse responsabile del danno patito da un passante inciampato in un marciapiede sconnesso, sul presupposto che l’art. 2051 c.c. non potesse essere applicato nell’ipotesi di danni causati da beni demaniali, la S.C. ha cassato tale decisione, formulando il principio di cui in massima).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12449/2008

In tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per i beni demaniali, i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto
della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio cuius commoda eius incommoda sia perché può escludere i terzi dall’uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all’uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall’uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all’ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, rappresentava uno degli elementi di rischio occasionali, episodici ed inevitabili nell’immediatezza che esimono il custode da responsabilità, come caso fortuito derivante dal comportamento di terzi, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un’efficiente e diligente organizzazione dell’attività di sorveglianza e di manutenzione).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11227/2008

La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare resistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, pur riconoscendo che la caduta dell’attore costituiva diretta conseguenza della condizione del pavimento reso scivoloso dall’acqua piovana introdotta da chi entrava nei locali di un ufficio giudiziario, aveva ritenuto che il comportamento del danneggiato fosse stato idoneo da solo a produrre l’evento omettendo, tuttavia, di valutare se la condotta dell’infortunato avesse assunto, per acquistare l’efficacia liberatoria del caso fortuito, i caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità e omettendo, altresì, di valutare se il detto comportamento, benché inidoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, potesse integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c.).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4279/2008

Nel caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un’ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. Il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. Peraltro il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicchè l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad un infortunio occorso al ricorrente danneggiato nel tuffarsi in un lago da un pontile di attracco per imbarcazioni, aveva escluso il nesso di causalità tra il detto pontile e l’incidente in questione e ascritto l’evento lesivo esclusivamente al comportamento dell’attore).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 17377/2007

In materia di responsabilità da cosa in custodia, sempre che questa non sia esclusa dall’oggettiva impossibilità per l’ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia, il giudice, ai fini dell’imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso, non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al regime o alle modalità di uso dello stesso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare, in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l’evenienza che ha prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell’ente pubblico. Ove tale accertamento risulti compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento va giudicata in base all’applicazione della responsabilità da cosa in custodia, dovendo valutarsi anche l’eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227c.c. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che si era arrestata alla considerazione che l’incidente stradale sarebbe stato causato dall’eccessiva velocità mantenuta dal conducente, senza valutare la situazione in concreto del guard-rail e della sua conformazione e se la stessa richiedesse l’apprestamento di soluzioni idonee ad evitare, in caso di fuoriuscita di un veicolo, il verificarsi di danni alla persona).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2563/2007

La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell’evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata rilevandone l’adeguatezza della motivazione con riferimento all’esclusione della responsabilità da custodia di una società gestrice di un impianto di sci per le lesioni occorse ad uno sciatore conseguenti alla collisione, durante la discesa, con un casotto in muratura per il ricovero di un trasformatore dell’energia elettrica necessaria per il sistema di risalita posto in prossimità della pista, sul presupposto dell’accertata assenza del nesso di causalità tra la cosa e l’evento, invece determinato, così configurandosi un’ipotesi di caso fortuito, dalla condotta colposa della medesima vittima che non aveva osservato una velocità adeguata al luogo e che si era, perciò, imprudentemente portato fino al margine estremo dei piazzale di arrivo, risultato comunque sufficientemente ampio, senza riuscire ad adottare manovre di emergenza idonee ad evitare l’urto contro il predetto ostacolo).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 24211/2006

È configurabile una ipotesi di concorso causale nell’evento da parte del custode, per il titolo di cui all’art. 2051 c.c., e di altro soggetto, per il normale titolo di responsabilità generica ai sensi dell’art. 2043, atteso che all’addebito concorsuale dei distinti titoli di responsabilità non osta il non avere dato il custode la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, poiché tanto comporta soltanto che egli non possa sottrarsi alla responsabilità per il titolo di sua pertinenza, ma non che l’evento dannoso non possa essere stato concausato anche dal fatto di un terzo. L’incompatibilità fra l’affermazione di una responsabilità del custode per mancata prova liberatoria e l’affermazione del concorso di una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. è, infatti, concepibile solo allorquando il fatto del terzo responsabile ai sensi di questa norma assuma efficienza causale esclusiva nella produzione dell’evento, sì da rendere irrilevante il contributo causale derivante dalla cosa oggetto della custodia e da assumere, rispetto ad esso, le caratteristiche del fortuito.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 21244/2006

In tema di responsabilità da custodia, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l’art. 2051 c.c. determina un’ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, risultando a tale stregua agevolata la posizione del danneggiato, rimanendo sul custode il rischio del fatto ignoto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 20825/2006

Il dovere di controllo e di custodia posto dall’art. 2051 c.c. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo (nella specie, un campo da tennis), ben potendo essere anch’ esse idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danno.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 16770/2006

Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l’obbligo dell’Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell’Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza che, con riguardo ad un’azione risarcitoria promossa da un pedone per le lesioni conseguenti ad una caduta su un tratto del marciapiede di una strada comunale sconnesso in prossimità di un tombino coperto da foglie, non aveva adeguatamente motivato circa l’estensione del marciapiedi e la sua collocazione all’interno dell’abitato, non considerando la possibile imputabilità del sinistro alla difettosa messa in opera del tombino ed escludendo, altresì, ma con argomentazioni insufficienti ed inidonee, la configurazione dei presupposti per la sussistenza dell’imprevedibilità della situazione di pericolo).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 15779/2006

In tema di risarcimento del danno, con riferimento alla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia dall’ente proprietario di strade demaniali, configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 c.c. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne «il potere di governo» (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l’oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del cu¬stode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l’evento produttivo del danno e da provarsi dal custode. Figura sintomatica della sussistenza dell’effettivo potere di controllo su una strada del demanio stradale è rappresentato dall’essere la stessa ubicata all’interno della perimetrazione del centro abitato (art. 41 quinquies legge 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765; art. 4 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285; art. 9 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380); mentre l’eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto dan¬neggiato nell’uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo ai sensi dell’articolo 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all’incidenza causale del comportamento del danneggiato. (Nella specie, relativa alla domanda di danni esperita nei con- fronti del Comune da una passante che era caduta nello scendere dal marciapiede riportando lesio¬ni, la S.C. ha accolto il ricorso della medesima avverso la sentenza della corte di merito che le aveva negato il risarcimento; ha conclusivamente affermato la S.C. che la corte territoriale si era discostata dai criteri di cui all’enunciato principio, laddove aveva ritenuto che al demanio stradale non fosse in via generale applicabile il criterio d’imputazione della responsabilità di cui all’articolo 2051 c.c.).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 15383/2006

In relazione ai danni verificatisi nell’uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità ogget-tiva della P.A. ai sensi dell’art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., l’esistenza di un comportamento colposo dell’utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all’incidenza causale del comportamento stesso. In tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode. Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti lavori e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. (in concreto non escludibile a carico dell’ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell’area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente, salva l’eventuale azione di regresso di quest’ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al secondo comma dell’art. 2055 c.c., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali (art. 21 del D.L.vo n. 285 del 1992), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto. La presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile — all’esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto — esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell’impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia dev’essere esaminata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Ne deriva che, alla stregua di tale criterio, mentre in relazione alle autostrade (di cui già all’art. 2 del D.P.R. n. 393 del 1959, ed ora all’art. 2 del D.L.vo n. 285 del 1992), attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità del rapporto custodiale, in relazione alle strade riconducibili al demanio comunale non è possibile una simile, generalizzata, conclusione, in quanto l’applicazione dei detti criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche. In quest’ottica, per le strade comunali — salvo il vaglio in concreto del giudice di merito — circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1655/2005

Il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa deve provare che esso si è verificato per caso fortuito tale da impedirgli di prevenire l’evento dannoso o di ridurne le conseguenze, dovendo altrimenti rispondere almeno per la parte di danni che avrebbe potuto evitare. Ne consegue che il fato del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., solo se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11414/2004

In riferimento alla responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, quando sussiste un comportamento colposo del danneggiato che non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, esso può tuttavia integrare un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all’incidenza della colpa del danneggiato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2062/2004

La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poichè il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che pub essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. (Nel caso si specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, ritenendo non configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario di un terreno situato a monte per il movimento franoso di detriti e fango che si erano riversati su alcuni terreni a valle, ritenendo che la frana si fosse verificata per l’intervento di alcuni fattori aventi il carattere del fortuito, quali la natura geomorfologica del terreno).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 16527/2003

Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. aveva escluso la responsabilità di un Comune in relazione al danno riportato da una persona che aveva urtato contro un ramo di un albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità)

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4308/2002

In tema di danno prodotto da cose in custodia, l’esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell art. 2051 che dell’art. 2043 c.c.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10687/2001

Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l’art. 2051 c.c., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall’onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso di causale tra la
res e l’evento.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6767/2001

In tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2051 c.c., superabile solo con la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato, presuppone la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, con la conseguenza che, anche in presenza di insidia o trabocchetto — concetti propri della diversa ipotesi contemplata dall’art. 2043 c.c., specie in materia di responsabilità della P.A. —, la situazione di pe¬ricolo occulto richiede, per costituire fonte di responsabilità, l’accertamento della efficienza causale nella determinazione dell’evento dannoso, accertamento demandato al giudice del merito, la cui valutazione,, ove congruamente motivata, è insindacabile in Cassazione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2331/2001

Ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall’esterno. Pertanto, se egli afferma di esser caduto da una scala per la presenza sui gradini di materiale scivoloso, deve provare l’esistenza di tali elementi, perché configurano il fatto costitutivo della domanda — restando poi al giudice di merito valutare se la cosa, nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose, sia potenzialmente lesiva e perciò se l’evento verificatosi ne è conseguenza normale — che, in quanto tale, non può essere modificato dal danneggiato in corso di giudizio, come nel caso in cui il medesimo successivamente attribuisca invece la sua caduta all’intrinseca pericolosità dei gradini perché non adeguatamente visibili.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 584/2001

In tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all’art. 2051 c.c. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6616/2000

In tema di danni causati da cose in custodia, l’art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che l’idoneità lesiva dipenda dalla natura stessa di tali cose in quanto anche allorché questi siano prive di un proprio dinamismo sussiste un dovere di custodia e controllo quando il fortuito o l’effetto dell’azione umana possa prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione dell’evento dannoso provocando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscano alla cosa la idoneità suddetta. (Nella specie si è ritenuto che da tale principio correttamente il giudice di merito ha tratto la conseguenza che se è vero che l’acido solforico contenuto in un recipiente di vetro, privo di idonea chiusura, non produce nocumento se nessuno lo tocca, è altrettanto vero che deve essere previsto come accadimento del tutto normale che un recipiente di tal genere, se lasciato incustodito in luoghi passaggio di persone, possa per un qualsiasi motivo rompersi lasciando fuoriuscire il liquido altamente pericoloso).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10703/1999

In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell’utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente pubblico proprietario di una strada per i danni subiti da un utente di essa sulla base di un apprezzamento sia delle condizioni stradali che del corrispondente comportamento colposo del danneggiato).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 8997/1999

Il fondamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia è costituito dalla violazione dell’obbligo di sorveglianza, il quale presuppone, però, che il terzo danneggiato abbia un titolo per entrare in legittima relazione con la cosa. Siffatto titolo non può essere rappresentato da un preteso «diritto di accesso alla natura», che si vuole consistere nella libertà di accedere, senza recare danni alle colture esistenti, nel fondo altrui che non sia chiuso, al fine di svolgervi attività escursionistiche, ricreative o simili. Un tale generalizzato diritto non sussiste, infatti, nell’ordinamento vigente, che si limita a prevedere, di volta in volta, nel codice civile ed in leggi speciali, particolari limiti alla proprietà per garantirne la funzione sociale, senza, svuotare, peraltro, di ogni contenuto la pienezza ed esclusività del diritto di proprietà. Pertanto, nel caso in cui taluno abusivamente acceda all’altrui proprietà, esula la responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c., mentre sussisterebbe la generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ove sia configurabile la esistenza sul fondo di un pericolo imprevedibile dal quale il proprietario dello stesso, che non lo abbia chiuso, non abbia adempiuto l’obbligo di preservare l’incolumità dei passanti. Peraltro, ove, come nella specie, la relativa domanda ex art. 2043 c.c., proposta nel giudizio di primo grado, non sia stata riproposta in appello, non è ammissibile nel giudizio per cassazione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10247/1998

Gli enti pubblici che hanno la gestione e l’obbligo di manutenzione di strade ordinarie non sono tenuti a realizzare, in ogni caso, tutte le strutture accessorie ad esse (quali ad es. canali di scolo delle acque, reti di protezione per caduta massi, ecc.) né tutte le misure cautelari (muretti laterali, guard-rails, segnalazioni luminose ai bordi stradali ecc.) dipendendo l’esigenza di adottare tali misure dalle caratteristiche e dalla natura di ciascuna strada, secondo una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, la quale pertanto potrà dotare di dette protezioni solo alcune parti di una strada e non altre, purché la soluzione di continuità dell’opera protettiva sia visibile per l’utente e purché l’opera, per come in concreto realizzata, non costituisca essa stessa un’insidia e cioè una situazione di pericolo così non visibile e non prevedibile.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 265/1996

La presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione o modalità di uso) è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa. (Nel caso di specie la Corte ha escluso la applicabilità di questo principio alla fattispecie concreta e l’affermata responsabilità dell’Enel per danni cagionati in conseguenza della caduta di un fulmine su di un trefolo e sulla fune di guardia di una linea elettrica ad alta tensione, osservando che si trattava di oggetti in uso esclusivo dell’ente per la gestione della linea).

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze