Cass. civ. n. 23991 del 06 settembre 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972 (applicabile ratione temporis) - Condizioni - Conseguenze.


In tema di IVA, lo speciale regime di esenzione dall'imposta, previsto dall'art. 10, comma 1, n. 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, vigente ratione temporis, è applicabile alle cessioni di fabbricati, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici o dalle imprese che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della l. n. 457 del 1978, quando al momento della vendita detti lavori non sono stati completati, con la conseguenza che l'atto resta assoggettato all'imposta di registro.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24681 del 2011

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 8TER CORTE COST.

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