Cass. pen. n. 9461 del 4 marzo 2015
Testo massima n. 1
La condizione dell'imputato detenuto per altra causa che abbia dichiarato di rinunciare a comparire non è assimilabile a quella dell'imputato contumace e, pertanto, allo stesso non è dovuta la notifica dell'estratto contumaciale di sentenza. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il termine per impugnare decorreva dalla data di deposito della motivazione della sentenza).