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Art. 420 — Costituzione delle parti

Art. 420 — Costituzione delle parti

1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato .

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità .

3. Se il difensore dell’imputato non è presente il giudice provvede a norma dell’articolo 97, comma 4.

4. Il verbale dell’udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 54079/2017

In tema di impedimenti del difensore, è legittimo il diniego di differimento dell’udienza dibattimentale qualora la relativa istanza sia avanzata da un professionista che, in assenza dell’imputato, si limiti ad affermare la propria qualità di difensore del medesimo, senza depositare atto di nomina da questi sottoscritto.

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Cass. pen. n. 9461/2015

La condizione dell’imputato detenuto per altra causa che abbia dichiarato di rinunciare a comparire non è assimilabile a quella dell’imputato contumace e, pertanto, allo stesso non è dovuta la notifica dell’estratto contumaciale di sentenza. [In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il termine per impugnare decorreva dalla data di deposito della motivazione della sentenza].

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Cass. pen. n. 4909/2015

Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione.

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Cass. pen. n. 6682/2012

La nullità derivante dal mancato avviso dell’udienza preliminare al difensore dell’imputato non comparso non può dirsi sanata se la relativa eccezione non sia stata sollevata dal difensore d’ufficio, la cui presenza nel processo è conseguenza proprio di quel vizio

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Cass. pen. n. 37483/2006

La conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell’imputato ne preclude la dichiarazione di contumacia, a meno che l’imputato stesso non acconsenta alla celebrazione dell’udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi.

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Cass. pen. n. 33435/2006

Non lede il diritto di difesa l’esercizio da parte del pubblico ministero, ex art. 130 disp. att. c.p.p., del potere di formare il fascicolo di cui all’art. 416, comma secondo, c.p.p. mediante l’inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone ed alle imputazioni per cui richiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti da concreti elementi, recuperati anche attraverso investigazioni difensive, che la selezione abbia sottratto alla integrale discovery atti rilevanti per gli interessi della difesa. [La Corte aggiunge che, in ogni caso, la sanzione per la violazione dell’obbligo di cui all’art. 416, secondo comma, c.p.p. è esclusivamente quella dell’inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista la nullità dell’udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio].

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Cass. pen. n. 22048/2006

L’imputato contumace che tramite il suo difensore, che lo rappresenta ai sensi dell’art. 420 quater, comma secondo, c.p.p., esterni la sua volontà di comparire per ottenere la revoca dell’ordinanza dichiarativa della contumacia, in caso sia legittimamente impedito, ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza ex art. 420 ter c.p.p., e la lettura dell’ordinanza di rinvio, effettuata in udienza alla presenza del difensore, sostituisce la notificazione all’imputato della data dell’udienza.

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Cass. pen. n. 21752/2006

In tema di impedimento a comparire dell’imputato, l’assoluta impossibilità necessita la precisa rappresentazione al giudice della natura della patologia; ne consegue che generiche certificazioni dalle quali non si identifica la natura dell’infermità ed i suoi concreti profili ostativi non sono idonee a provare il legittimo impedimento. [Nella fattispecie la Corte ha ritenuto generica la certificazione relativa a «un intervento chirurgico» subito dall’istante].

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Cass. pen. n. 18996/2006

Non può trovare accoglimento l’istanza di rinvio del difensore per contemporanei impegni professionali, documentati con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trattandosi di autocertificazione non prevista e non consentita nella sede processuale [nella specie, procedimento di cassazione] per attestare l’impedimento.

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Cass. pen. n. 15862/2006

La mancata comparizione dell’imputato all’udienza senza indicare alcun legittimo impedimento e senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia — limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l’imputato è «libero assente» — costituisce una anomalia tale da rendere impossibile stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione al contraddittorio, con la conseguenza che tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all’imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace. Ne consegue che, in tal caso, il rinvio conseguente all’impedimento accertato del difensore implica necessariamente la nuova citazione non solo del difensore fiduciario impedito, ma anche dell’imputato assente.

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Cass. pen. n. 36635/2005

In tema di impedimento a comparire dell’imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell’infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l’imputato. [Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato la contumacia dell’imputato, sul presupposto che il certificato prodotto, attestante uno stato febbrile con temperatura superiore a 39 gradi, faceva riferimento al giorno precedente a quello dell’udienza e in esso non era indicato il domicilio per l’eventuale visita di controllo, osservando da un lato come i normali presidi terapeutici non sempre possono ridurre la temperatura corporea in ventiquattro ore e dall’altro che, in mancanza di indicazioni contrarie, la visita di controllo andava disposta al domicilio dell’imputato].

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Cass. pen. n. 13351/2004

Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento non deve limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro suo impegno professionale, ma deve fornire l’attestazione dell’assenza di un codifensore nell’altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei due processi contemporanei, nonchè i motivi che impongono la sua presenza nell’altro processo, in relazione alla particolare natura dell’attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie.

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Cass. pen. n. 46044/2003

In tema di impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, spetta al difensore l’onere di prospettare in modo tempestivo e motivato le ragioni che gli impediscono di presenziare e di fornire specifica ragione della impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p., e il giudice di merito, nel bilanciamento degli interessi della difesa con quelli dell’amministrazione della giustiza, deve attribuire priorità all’esigenza di evitare che maturino i termini di prescrizione dei reati, in ciò tenendo conto non solo del tempo necessario per il giudizio di legittimità, ma anche di quello occorrente per un eventuale giudizio di rinvio.

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Cass. pen. n. 46023/2003

Qualora il giudice, all’udienza fissata, accertato l’impedimento dell’imputato, sospenda o rinvii il dibattimento, fissando nuova udienza e disponendo nuova citazione dell’interessato, allorché sia stato osservato il termine minimo di comparizione per la prima udienza, non accorre accordare ancora un nuovo termine di pari durata, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito e l’ulteriore dilazione non trova alcuna giustificazione sotto il profilo logico o strettamente normativo.

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Cass. pen. n. 31693/2003

La detenzione dell’imputato all’estero, non connessa al procedimento di estradizione, non costituisce legittimo impedimento a comparire in Italia nel procedimento pendente nei suoi confronti e non preclude, pertanto, la celebrazione del giudizio in contumacia, nel caso in cui lo stesso abbia rinunciato espressamente alla partecipazione al processo, manifestando un totale disinteresse personale, in modo assoluto, chiaro e definitivo, a prescindere dalla singola fase processuale di riferimento e dalla instaurazione eventuale di una procedura di estradizione.

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Cass. pen. n. 19535/2003

In tema di procedimento di prevenzione, il legittimo impedimento a comparire all’udienza in camera di consiglio del soggetto proposto può rilevare solo ove sussista la richiesta di quest’ultimo di presenziare all’udienza; né tale richiesta può ritenersi implicita nell’istanza di rinvio formulata dal difensore, trattandosi di atto formale che deve provenire dall’interessato ed il relativo diritto non può essere esteso al difensore.

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Cass. pen. n. 13619/2003

Una volta accertata l’esistenza dell’impedimento dell’imputato a comparire al dibattimento e la sua assolutezza, il giudice è obbligato a disporre il rinvio ad altra udienza, non potendosi attribuire alcuna rilevanza all’ipotesi che l’evento impeditivo sia stato di proposito fatto cadere nella data, già nota all’imputato medesimo, fissata per la celebrazione del giudizio. [Nella specie, l’imputato era stato sottoposto, nello stesso giorno dell’udienza, ad intervento di angioplastica coronarica, la cui esecuzione in tempi brevi, pur segnalata come necessaria già due mesi prima dai sanitari che lo avevano in cura, era stata differita per ben tre volte senza apparente giustificazione].

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Cass. pen. n. 32778/2002

Dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., in relazione all’art. 420, comma 1, stesso codice, il mancato avviso dell’udienza preliminare al difensore di fiducia dell’imputato.

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Cass. pen. n. 22504/2002

La rinuncia a comparire in udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti indipendentemente dalla causa della detenzione, atteso che l’imputato detenuto nel caso in cui non voglia presenziare al dibattimento deve necessariamente esprimere in maniera esplicita il suo rifiuto, altrimenti il giudice ha l’obbligo di ordinare la sua traduzione, sia nel caso in cui egli sia detenuto per altro che nel caso in cui sia detenuto per il processo in corso. [Nella specie la Corte ha ritenuto che all’imputato, detenuto per altra causa, che aveva rinunciato a comparire non doveva essere notificata per estratto la sentenza di condanna, in quanto la sua posizione non era assimilabile a quella del contumace].

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