Art. 420 – Codice di procedura penale – Costituzione delle parti
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all’articolo 420 ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo 420 bis.
2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.
3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.
4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22079/2018
La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente, non dà luogo a contumacia, ma a mera assenza, con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcun obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza, previsto solo per l'imputato contumace. (La Corte ha affermato tale principio in una fattispecie cui era applicabile il disposto di cui all'art. 548, comma 3, c.p.p. nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 10, comma 5, della legge 28 aprile 2014, n. 67).
Cass. civ. n. 8654/2018
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
Cass. civ. n. 1524/2018
L'imputato dichiarato assente all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come novellato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non ha diritto all'avviso del rinvio dell'udienza a data fissa disposto per impedimento del difensore, in quanto rappresentato dal sostituto di quest'ultimo, anche se nominato d'ufficio.
Cass. civ. n. 53792/2018
Nel caso di giudizio di primo grado iniziato nel vigore della disciplina sulla contumacia, qualora il giudice abbia successivamente rilevato l'irregolarità della citazione a giudizio dell'imputato e ne abbia disposto la rinnovazione nella vigenza della legge 28 aprile 2014, n. 67, trovano integrale applicazione le nuove disposizioni sull'assenza, per effetto delle quali l'imputato assente non ha diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività, pronunciata dal giudice di merito).
Cass. civ. n. 49800/2018
In tema di processo celebrato in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., la nomina del difensore di fiducia non costituisce un dato meramente formale, ma è un elemento dal quale dedurre con certezza che l'imputato ha avuto conoscenza del processo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici d'appello che, in presenza di detta nomina, hanno escluso che dalla durata ultradecennale del giudizio e dall'assenza di contatti tra l'imputato ed il difensore potesse desumersi la mancanza della consapevolezza dell'imputato dell'istaurazione del processo a suo carico).
Cass. civ. n. 33112/2018
Qualora l'imputato, già contumace, sia stato dichiarato assente nell'intervallo temporale intercorrente tra la modifica dell'art.420-bis cod. proc. pen. apportata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e l'entrata in vigore della norma transitoria di cui all'art.15-bis della suddetta legge (articolo inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 ed in vigore dal 22 agosto 2014), l'ordinanza deve ritenersi priva di efficacia, in quanto il regime transitorio si applica a tutti i procedimenti in corso in cui è stata dichiarata la contumacia, ma non è stata pronunciata la sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente era stata omessa la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado per effetto della conversione della contumacia in assenza, disposta in violazione dell'art.15-bis legge n. 118 del 2014).
Cass. civ. n. 8537/2018
Il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo. (Nella specie la S.C. ha escluso che la mera produzione dell'istanza di rinvio sulla quale era stata apposta l'attestazione " visto per la verità" da parte della cancelleria dell'ufficio presso il quale pendeva il procedimento concomitante, fosse idonea a documentare l'impegno professionale addotto a giustificazione dell'istanza di rinvio).
Cass. civ. n. 15739/2018
Non costituisce legittimo impedimento dell'imputato straniero l'avvenuta espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, atteso che l'art.17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 39808/2018
Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, non si applica l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., relativo al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, di talché, anche in tale ipotesi, la partecipazione necessaria del medesimo è assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio.
Cass. civ. n. 54079/2017
In tema di impedimenti del difensore, è legittimo il diniego di differimento dell'udienza dibattimentale qualora la relativa istanza sia avanzata da un professionista che, in assenza dell'imputato, si limiti ad affermare la propria qualità di difensore del medesimo, senza depositare atto di nomina da questi sottoscritto.
Cass. civ. n. 19618/2017
All'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza ed essa, laddove venga effettuata, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare. (In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato il ricorso degli imputati i quali eccepivano che il "dies a quo" per l'impugnazione della sentenza dovesse decorrere dalla data di notificazione dell'estratto contumaciale).
Cass. civ. n. 18813/2017
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità.
Cass. civ. n. 24494/2017
L'art. 420 quater c.p.p., che prevede, nella formulazione introdotta dalla legge n. 67/2014, la “sospensione del processo” e non, genericamente, del “procedimento”, per assenza dell'imputato, non può trovare applicazione nell'ambito dei procedimenti cautelari (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui, su appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p. e nonostante l'irreperibilità dell'indagato, era stata disposta l'applicazione nei confronti di quest'ultimo di una misura cautelare).
Cass. civ. n. 24955/2017
All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, quando non ne sia dichiarata la contumacia, deve essere necessariamente comunicato il rinvio dell'udienza, non potendo egli ritenersi rappresentato dal difensore ex art. 420 quater, comma secondo, cod. proc. pen., tuttavia l'omissione dell'avviso, non integrando un'ipotesi di mancata citazione dell'imputato, determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore.
Cass. civ. n. 8/2017
Nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si applica l'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., che impone il rinvio del procedimento in caso di dedotto legittimo impedimento del difensore, fermo restando che, ove il difensore non comparso non abbia dedotto legittimo impedimento, il procedimento può proseguire senza necessità di provvedere alla sua sostituzione ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 19012/2017
Nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza.
Cass. civ. n. 28363/2017
Non costituisce legittimo impedimento del difensore, idoneo a dar luogo ad un rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen., il contemporaneo impegno assunto dal difensore in attività di docenza presso una scuola di specializzazione per le professioni legali, dovendo escludersi che tale tipologia di impegno possa essere ricondotta ad un impedimento di natura professionale.
Cass. civ. n. 19216/2016
La condizione di sottoposizione dell'imputato alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero della tossicodipendenza presso una struttura pubblica o privata non costituisce legittimo impedimento a comparire, posto che si tratta di una modalità del trattamento in regime di libertà e non di una misura restrittiva della libertà personale (In motivazione la Corte ha precisato che l'imputato non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire all'udienza, essendo solo tenuto a dare tempestiva notizia al servizio sociale, e l'autorità giudiziaria non deve disporne la traduzione in udienza).
Cass. civ. n. 10482/2016
L'impedimento a comparire dell'imputato di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen. - che concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di partecipare attivamente, per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa - sussiste anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza dichiarativa della contumacia di un'imputata affetta da "cardiopatia ischemica cronica con angioplastica coronarica ed episodi di ipertensione e recente dolore toracico" motivata con il carattere cronico della malattia e la mancata attestazione dell'incapacità di deambulare).
Cass. civ. n. 41432/2016
L'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato il provvedimento con cui il giudice di merito ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza motivandola esclusivamente sulla mancata designazione, da parte del difensore impedito, del sostituto processuale).
Cass. civ. n. 25501/2015
Il disposto di cui all'art. 420 ter c.p.p., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall'art. 97, comma quarto, c.p.p.. (Fattispecie relativa a rinnovazione dell'istruttoria disposta dal giudice di appello ai sensi dell'art. 599, comma terzo, c.p.p., nella quale la Corte di cassazione ha giudicato illegittima la decisione di procedere alla assunzione di una testimonianza in assenza del difensore dell'imputato e senza provvedere alla necessaria nomina di un difensore di ufficio).
Cass. civ. n. 25357/2015
È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione rivolto a contestare l'applicazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), in luogo della normativa previgente, che imponeva la dichiarazione di contumacia e la conseguente notifica dell'estratto della sentenza ex art. 548, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto l'imputato non può dolersi della applicazione nei suoi confronti della nuova disciplina, più garantista e favorevole rispetto alla pregressa quanto alla conoscenza del procedimento, ex art. 420 quater cod. proc. pen. e, quindi, anche quanto alla decorrenza dei termini per l'impugnazione.
Cass. civ. n. 20130/2015
L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'impossibilità di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti).
Cass. civ. n. 19192/2015
Non è causa di nullità l'omessa notifica all'imputato, già dichiarato contumace all'udienza preliminare, dell'avviso di fissazione dell'incidente probatorio ammesso nel corso della medesima udienza, atteso che questi, ai sensi dell'art. 420 quater, comma secondo, c.p.p. è rappresentato a tutti gli effetti dal difensore. (Fattispecie relativa ad incidente probatorio ammesso nell'udienza preliminare in epoca antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67).
Cass. pen. n. 9461 del 4 marzo 2015
La condizione dell'imputato detenuto per altra causa che abbia dichiarato di rinunciare a comparire non è assimilabile a quella dell'imputato contumace e, pertanto, allo stesso non è dovuta la notifica dell'estratto contumaciale di sentenza. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il termine per impugnare decorreva dalla data di deposito della motivazione della sentenza).
Cass. civ. n. 9229/2015
L'imputato già dichiarato contumace, successivamente espulso coattivamente dal territorio nazionale, è in stato di legittimo impedimento quando tale condizione emerge dagli atti ovvero quando egli, o il suo difensore, si sono diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente, anche nel medesimo giorno dell'udienza.
Cass. civ. n. 7706/2015
L'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è nulla o inesistente e, pertanto, il giudice è tenuto ad esaminarla, ma l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione espone il richiedente al rischio della intempestività, nell'ipotesi in cui detta istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente.
Cass. civ. n. 4318/2015
La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente, non dà luogo a contumacia, ma a mera assenza, con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcun obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza, previsto solo per l'imputato contumace. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il diritto alla notifica dell'estratto della sentenza in capo ad imputato che, originariamente dichiarato contumace, aveva rinunciato a comparire alle successive udienze).
Cass. civ. n. 3558/2015
È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l'istanza di rinvio dell'udienza, per impedimento del difensore a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un'infermità con stato febbrile (nella specie virosi respiratoria) e ad indicare una prognosi di quattro giorni senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l'impossibilità a lasciare l'abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento, non riscontrabili laddove si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute.
Cass. civ. n. 2559/2015
In tema di legittimo impedimento, la scelta dell'imputato di rimanere estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che in caso di rinvio dell'udienza egli non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare al processo. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il mancato rinvio dell'udienza richiesto dall'imputato contumace per mezzo del difensore, sulla scorta della mera segnalazione, non accompagnata dalla espressa volontà di partecipare all'udienza, che nello stesso giorno era contemporaneamente chiamato a rendere testimonianza innanzi ad un'altra Autorità Giudiziaria).