Cass. civ. n. 24022 del 06 settembre 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' Applicazione del regime di contabilità separata - Soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa - Diversità e scindibilità delle diverse attività economiche - Autonoma organizzazione ed attività di impresa - Necessità.
In tema di IVA, l'opzione per l'applicazione separata dell'imposta, prevista dall'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 per i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, è ammessa quando le diverse attività economiche, esercitate tutte in modo sistematico e non occasionale, sono sostanzialmente diverse ed effettivamente scindibili sulla base di criteri oggettivi, così da essere suscettibili di formare oggetto di autonome attività di impresa, aventi ciascuna una propria struttura organizzativa.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36 com. 3