Cass. civ. n. 2404 del 25 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello stato - Istanza di liquidazione presentata prima della delibera di ammissione da parte del Consiglio dell'ordine - Dovere del giudice di merito di acquisire la documentazione necessaria prima di deliberare sulla richiesta - Fondamento.


In tema di patrocinio a spese dello Stato, ove la richiesta di liquidazione del compenso sia stata presentata dal difensore con espressa riserva di produzione della delibera di ammissione al beneficio, non ancora adottata dall'ordine degli avvocati, il giudice deve richiedere al difensore di integrare la documentazione necessaria ai fini della decisione, essendo tenuto a provvedere alla liquidazione dei compensi anche per le fasi o i gradi anteriori del processo ove il provvedimento di ammissione sia intervenuto successivamente alla loro definizione, non determinandosi alcuna decadenza a carico del difensore per effetto della pronuncia del provvedimento che chiude la fase o il grado cui si riferisce la richiesta di liquidazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18801 del 2023

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 3 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

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