Cass. civ. n. 24052 del 06 settembre 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Licenziamento - Periodo di comporto - Contrattazione collettiva - Rischio di trattamenti discriminatori a danno di lavoratori portatori di handicap - Valorizzazione della gravità delle patologie - Sufficienza - Esclusione - Valutazione soggettiva della disabilità - Necessità - Ragioni - Fattispecie.


In tema licenziamento per superamento del periodo di comporto, la contrattazione collettiva, per sottrarsi al rischio di trattamenti discriminatori a danno dei lavoratori con handicap, deve prendere in specifica considerazione la posizione di svantaggio del disabile, poiché non è sufficiente ad elidere detto rischio una disciplina negoziale che tiene conto solo del profilo oggettivo dell'astratta gravità o particolarità delle patologie senza valorizzare anche l'aspetto soggettivo della disabilità, in relazione al quale vanno adottati gli accorgimenti ragionevoli prescritti dalla direttiva 2000/78/CE e dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2006. (Principio affermato in relazione al c.c.n.l. Associazione nazionale strutture territoriali 2017-2019, che prevede l'esclusione dal computo del comporto solo dei giorni di ricovero ospedaliero, dei day hospital, dei giorni di assenza per malattia dovuti a sclerosi multipla o connessi alla somministrazione di terapie salvavita, non anche dei giorni di assenza per malattie, anche non gravi, ma cagionate dalla disabilità).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9095 del 2023

Normativa correlata

Contr. Coll. 03/07/2017 art. 63
Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 2
Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3
Decisione Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 2 CORTE COST.

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