Cass. civ. n. 24052 del 06 settembre 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Licenziamento - Periodo di comporto - Contrattazione collettiva - Rischio di trattamenti discriminatori a danno di lavoratori portatori di handicap - Valorizzazione della gravità delle patologie - Sufficienza - Esclusione - Valutazione soggettiva della disabilità - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
In tema licenziamento per superamento del periodo di comporto, la contrattazione collettiva, per sottrarsi al rischio di trattamenti discriminatori a danno dei lavoratori con handicap, deve prendere in specifica considerazione la posizione di svantaggio del disabile, poiché non è sufficiente ad elidere detto rischio una disciplina negoziale che tiene conto solo del profilo oggettivo dell'astratta gravità o particolarità delle patologie senza valorizzare anche l'aspetto soggettivo della disabilità, in relazione al quale vanno adottati gli accorgimenti ragionevoli prescritti dalla direttiva 2000/78/CE e dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2006. (Principio affermato in relazione al c.c.n.l. Associazione nazionale strutture territoriali 2017-2019, che prevede l'esclusione dal computo del comporto solo dei giorni di ricovero ospedaliero, dei day hospital, dei giorni di assenza per malattia dovuti a sclerosi multipla o connessi alla somministrazione di terapie salvavita, non anche dei giorni di assenza per malattie, anche non gravi, ma cagionate dalla disabilità).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 2
Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3
Decisione Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 2 CORTE COST.