Avvocato.it

Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 5705 del 12 marzo 2014

Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 5705 del 12 marzo 2014

Testo massima n. 1

Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze