Cass. civ. n. 24089 del 09 settembre 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Esigibilità differita IVA - Applicazione restrittiva - Deroga all'imposta armonizzata - Soggetti predeterminati quali pubblica autorità - Beneficio al contribuente - Fondamento - Distorsione della concorrenza - Esclusione - Necessità.


In materia di esigibilità differita dell'IVA, l'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 - nel testo vigente dopo la novella introdotta dall'art. 1-bis del d.l. n.181 del 1998, conv. con mod. dalla l. n.271 del 1998 - posto in relazione con l'art. 13, par. 1, della Direttiva 112/2006/CE e, in precedenza, della disposizione omologa, di cui all'art. 4, par. 5, della Direttiva 77/388/CEE, è applicabile, quale deroga alle condizioni effettivamente necessarie e minime in materia di imposta armonizzata, solo alle cessioni di beni o prestazioni di servizi in favore di soggetti predeterminati, che agiscono in veste di pubblica autorità, per il beneficio assicurato al contribuente, relativo al risparmio sugli interessi in corrispondenza del pagamento differito delle operazioni compiute per il periodo di imposta, fatti salvi, in ogni caso, i rischi di distorsioni della concorrenza di una certa importanza in caso di applicazione del beneficio al contribuente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15193 del 2010

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 5 CORTE COST.
Decreto Legge 12/06/1998 num. 181 art. 1 bis
Legge 03/08/1998 num. 271
Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 13

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