Cass. civ. n. 24122 del 09 settembre 2024

Testo massima n. 1


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione parziale - Criterio di stima differenziale di cui all'art. 40 legge n. 2359 del 1865 - Finalità - Modalità.


In tema di espropriazione parziale, il criterio di stima differenziale, previsto dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001), è rivolto a garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato; tale risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, anziché attraverso tale comparazione diretta, mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 24304 del 2011

Normativa correlata

Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33

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