Cass. civ. n. 24133 del 09 settembre 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE Condotta esigibile in capo al cessionario o committente ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Omessa emissione di fattura o emissione di fattura irregolare - Controllo della regolarità formale dell'operazione - Necessità - Approfondimento di merito sulla disciplina applicabile - Esclusione - Fondamento.


In tema di IVA, l'obbligo del cessionario di un bene, o del committente di un servizio, di regolarizzare l'operazione imponibile posta in essere dal cedente/prestatore, previsto dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, comporta, in caso di omessa emissione della fattura o di emissione di fattura irregolare, la necessità per il soggetto obbligato di verificare la sola regolarità formale dell'operazione, non essendo tenuto a compiere approfondimenti di merito per individuare la corretta disciplina applicabile, che si risolverebbe nell'esercizio, da parte di un soggetto privato, di funzioni investigative e valutative, tipicamente di pertinenza dell'Amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione del cedente/prestatore, quale unico ed effettivo debitore d'imposta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23256 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

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