Cass. civ. n. 11243 del 8 maggio 2010

Testo massima n. 1


È inammissibile, tanto nel regime dell'art. 624 c.p.c. scaturito dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla l. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 c.p.c., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione. (Principio affermato con riferimento alla reiezione da parte del giudice del reclamo dell'istanza di sospensione del provvedimento dispositivo della vendita forzata).

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